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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 8257
Presentato in data: 26/03/2024
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell'acquacoltura". (Delibera di Giunta n. 521 del 25 03 24)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell’acquacoltura

 


RELAZIONE

 

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare misure di intervento per il sostegno della coltivazione della patata, del riso e della barbabietola da zucchero, oltre che l’erogazione di contributi destinati ai contratti di distretto e a nuovi interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura finalizzati al contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”.

 

Il Titolo I “Interventi settoriali” è dedicato all’istituzione delle misure di intervento.

 

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a patata, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di tuberi-seme certificati.

 

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni che le imprese agricole devono utilizzare, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento previsto dall’art. 1.

 

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) provvedere all’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 (Legge regionale di istituzione di AGREA).

 

L’articolo 2, al comma 1, al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a riso da pila e da semente, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di sementi certificate.

 

Il comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento.

 

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) l’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

 

L’articolo 3, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per le campagne 2024, 2025 e 2026 degli aiuti per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero, per un importo massimo di Euro 1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2024 ed Euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, a condizione che i beneficiari dell’aiuto adottino tecniche di avvicendamento colturale.

 

Al comma 2 si prevede che la disciplina dei criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano demandati ad un atto della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 deve provvedere a fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento.

 

Al comma 4 si precisa infine che è l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia- Romagna (AGREA) a provvedere all’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

 

L’articolo 4, al comma 1, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per l’anno 2024, contributi destinati ai soggetti sottoscrittori di contratti di distretto e beneficiari delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, per un importo massimo di Euro 300.000,00 nell’esercizio finanziario 2024.

 

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

 

L’articolo 5, al comma 1, prevede l’introduzione di nuovi interventi straordinari diretti al contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”, disponendo a tal fine che la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore acquacoltura per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, per l’esercizio finanziario 2024, a condizione che vengano destinati ad attività di trasporto e smaltimento dei prodotti raccolti non soggetti a commercializzazione.

Al comma 2 si stabilisce che l’ammontare degli aiuti, i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” del settore pesca e acquacoltura.

 

Il Titolo II “Disposizioni finali” contiene 2 articoli.

 

L’articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I.

 

Da ultimo, l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore della legge, che avrà luogo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 


Titolo I

INTERVENTI SETTORIALI

 

Art. 1

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

 

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di euro 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2024.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA), di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

 

Art. 2

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

 

1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di euro 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2024.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA), di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

 

Art. 3

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

 

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2024, 2025 e 2026, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di avvicendamento colturale, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

 

Art. 4

Contributi a sostegno dei contratti di distretto

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, nell’anno 2024, contributi ai soggetti firmatari dei contratti di distretto, beneficiari delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, per un importo massimo di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2024.

 

2. I criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

 

Art. 5

Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”

 

1. Al fine di contenere la diffusione invasiva del “granchio blu”, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore dell’acquacoltura, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, per l’attività di trasporto e smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione.

 

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” del settore pesca e acquacoltura.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per euro 300.000,00 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1, 2, 3.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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