Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

Share
Tienimi informato
Oggetto n. 8329
Presentato in data: 18/04/2024
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 654 del 15 04 24)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

 


RELAZIONE

 

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1 Finalità:

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all’ articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994:

La modifica di cui all’articolo 3 è frutto dell’interlocuzione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 18, nella precedente formulazione avrebbe potuto dare vita a letture contrarie a quanto previsto dalla legge statale che regola la materia.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

 

Articolo 4 Modifica dell’art.20 della legge regionale n. 24 del 2017:

 

la modifica del presente articolo si propone di correggere il refuso presente all’articolo 20, comma 2, della L.r. n. 24 del 2017 s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), sostituendo le parole “piano operativo di iniziativa pubblica” con le parole “piano attuativo di iniziativa pubblica”. La norma si riferisce, infatti, allo strumento regolato dall’articolo 38, comma 17, della stessa legge (17. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica…). Pur trattandosi di un refuso facilmente riconoscibile dalla lettura sistematica della legge, la correzione appare necessaria per assicurare la correttezza del riferimento e l’univocità nella denominazione dello strumento.

 

Articolo 5 Modifica all’ articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018:

La modifica di cui all’articolo 5 è frutto dell’interlocuzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione in relazione alla LR Emilia-Romagna n. 17 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), il cui articolo 20, nella precedente formulazione, e secondo l’interpretazione del Ministero,  avrebbe potuto ingenerare dubbi sulla tempestiva applicazione di quanto prescritto dal rinnovo del CCNL nei confronti di quei lavoratori delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferite dalla Regione per l’esercizio di funzioni conferite.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di riformulare la norma in maniera da renderla più esplicita nei propri intenti.

 

Capo III

Attività produttive

Articolo 6 Modifica all’articolo 1 della legge regionale n.7 del 2002:

la modifica di cui al presente articolo si rende necessaria per aggiornare la disposizione, che, all’epoca della sua approvazione, faceva riferimento ad una proposta di regolamento europeo, non ancora promulgata ma già definitiva, in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente. Il regolamento richiamato è stato poi promulgato e successivamente più volte modificato data la continua evoluzione della materia. Con il presente intervento si è ritenuto più consono, data la citata natura evolutiva della materia, rinviare, anziché a un preciso atto, più in generale ai vigenti regolamenti europei in materia di strategia di ricerca e innovazione e specializzazione intelligente.

 

Articolo 7 Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

 

Il nuovo articolo introdotto dal presente articolo 7 si rende necessario per venire incontro agli impegni che l’Emilia Romagna ha assunto,  prevedendo tra  suoi obiettivi strategici un’accelerazione del processo di transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035, che impongono di fissare le condizioni per garantire che gli impianti a fonti rinnovabili da installare sul territorio regionale garantiscano un elevato livello di efficienza, anche al fine di contemperare le esigenze di produzione di energia priva di emissioni carboniche con i possibili impatti derivanti dagli stessi impianti.

La norma interviene limitatamente alle disposizioni regionali che definiscono soglie di alta produttività specifica per la fonte energetica eolica e ridefinisce la soglia di efficienza energetica, fissandola a 2150 ore equivalenti annue al fine di garantire una elevata efficienza per i nuovi impianti. 

 

Articolo 8 Modifica all’articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016:

 

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l’art. 4 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli articoli 45 e 46 del dlgs 117/2017, che prevedono per le Associazioni di promozione sociale l’obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il decreto legislativo n.117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

 

Articolo 9 Modifica all’articolo 6 della legge regionale n.5 del 2016:

 

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l’art. 6 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio agli art.22 e 27 della legge regionale 3 del 2023, che regolano le convenzioni con gli enti del terzo settore.

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

 

Articolo 10 Modifica all’articolo 7 della legge regionale n.5 del 2016:

 

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l’art. 7 della legge Regionale 5 del 2016, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all’ art.24 della legge regionale 3 del 2023, che disciplina la concessione di contributi pubblici agli enti del terzo settore

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

 

Articolo 11 Modifica all’articolo 3 della legge regionale n.3 del 2017:

 

Con il presente articolo si è inteso aggiornare l’art. 3 della legge Regionale 3 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all’45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l’obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il d.lgs. 117/2017 ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

Articolo 12 Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017:

 

La modifica della lettera c), dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale n.8 del 2017, è dovuta all’adozione del d.lgs. 117/2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina in materia di terzo settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Tale disciplina è stata recepita in regione Emilia-Romagna con la legge regionale 3 del 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che ha adeguato la materia alle previsioni normative nazionali e ha provveduto ad abrogare le precedenti disposizioni regionali in contrasto con la normativa nazionale medesima. Tra queste vi rientra la legge regionale 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”. Con il presente emendamento si è inteso aggiornare l’art. 5 della legge Regionale 8 del 2017, sostituendo il rinvio alla abrogata legge regionale 34 del 2002, con il rinvio all’45 del d.lgs. 117/2017, che prevede, per le Associazioni di promozione sociale, l’obbligo di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)

La modifica alla lettera d) adegua la previsione dell’art. 5 comma 2 lettera d) all’istituzione, col D.lgs. 39/2021, del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. A tale Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport & Salute S.p.A., sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, sostituendo a tutti gli effetti di legge i Registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuti dal CONI e dal CIP. In questo senso, anche ai fini della legge regionale 8/2017, il Registro costituisce il riferimento per la certificazione dell’attività sportiva dilettantistica.

 

Articolo 13 Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017:

 

Con il presente articolo viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge n. 23 del 2017, in quanto la legge regionale n. 41 del 1997 è stata abrogata e la misura relativa alle incentivazioni ed agevolazioni all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali è confluita nella legge regionale n. 12 del 2023 (art. 7), che prevede la clausola valutativa all’art.15 per tutte le misure previste da tale normativa; pertanto, il fine di tale emendamento è di evitare di raddoppiare la clausola valutativa sulla medesima misura.

 

Articolo 14 Modifica all’articolo 10 della legge regionale n.7 del 2019:

 

La modifica proposta dal presente articolo appare opportuna alla luce del fatto che al momento di approvazione della legge non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 2023; dati i contenuti si è ritenuto necessario un rinvio a quest’ultima.

 

Capo IV

Settore Sanitario-Sociale

 

Articolo 15 Modifica all’articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008:

La modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo tra articoli della stessa legge n. 14 del 2008.

 

Articolo 16 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 15 del 2019:

 

L’art. 8 della L.R. 15 del 2019 (che si occupa del Comitato regionale delle Comunicazioni) contiene riferimenti al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che è stato abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, l’art. 8 al comma 1 prevede che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), coerentemente con le finalità della legge regionale n. 15 del 19 e nell’ambito della funzione di monitoraggio previste dalla L.R. 1/01 che istituisce e disciplina l’organizzazione e il funzionamento del CORECOM, effettui, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona e che nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione si faccia parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

Nel comma 1 è stato sostituito il riferimento agli articoli del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in quanto abrogato, con le norme attualmente vigenti: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

 Quindi il testo aggiornato alla disciplina statale attualmente vigente risulta essere:

 “in attuazione dell’articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

 

Articolo 17 Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014:

 

Con la modifica normativa proposta, si inserisce un nuovo comma (comma 4 bis) all’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014 al fine di rendere più efficace l’azione della Regione,  volta a rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne, in coerenza con gli orientamenti e le principali normative europee in materia.

I contributi saranno finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete indicati agli articoli 14, 15 e 20 della stessa legge regionale.

In tali articoli si fa riferimento ad alcuni dei soggetti della rete attiva sul territorio regionale e degli interventi previsti: i centri antiviolenza, le case rifugio e gli interventi per uomini maltrattanti, sostenuti dalla Regione attraverso risorse nazionali e regionali.

 

 

Capo V

Trasporti e ambiente

 

Articolo 18 Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 10 del 2017:

 

 

La modifica dell’art.11 (Tavolo regionale per ciclabilità) della LR n. 10 del 2017 recante: “INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ” si rende necessaria al fine di meglio definire le competenze, la composizione e le modalità di scelta dei componenti del Tavolo stesso, razionalizzando, per semplificare, l’ambito delle associazioni da coinvolgere.

Infatti, mentre la precedente formulazione dell’articolo rinviava ad altri commi dello stesso per l’individuazione dei componenti del Tavolo, la presente modifica si propone di identificare direttamente nella norma e non più per rinvio, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) tra i soggetti che procederanno alle designazioni di alcuni componenti.

Inoltre, attribuisce alla Giunta regionale, che con delibera definisce già le modalità di funzionamento del tavolo, di stabilire anche le modalità per l’individuazione/ designazioni dei componenti del tavolo.

 

Articolo 19 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018:

 

Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale dei progetti elencati all’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 4/2018 che sono assunti dalla Regione “con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)” e cioè previa istruttoria di Arpae, la disposizione precisa e chiarisce che nell’ambito di tali procedure sono altresì ricomprese quelle di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nei provvedimenti di VIA.

 

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

 

Articolo 20 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023:

 

Per la Regione si pone l’esigenza di sostenere le spese dei cittadini emiliano-romagnoli, proprietari di (e residenti in) abitazioni principali, che nei giorni dell’alluvione del maggio 2023 e successivi hanno cercato di proteggere i suddetti immobili con dispositivi o sistemi atti a scongiurare o comunque contenere gli effetti degli eventi alluvionali, nonché di coloro che intendano dotarsi di sistemi o dispositivi per prevenire e/o mitigare gli effetti di analoghi eventi futuri.

Questa esigenza è perseguita con la modifica normativa in oggetto, che interviene sul comma 1 dell’art. 2 della l.r. n. 13 del 2023 aggiungendo la lettera a-bis), la quale consente il finanziamento per le spese di dotazione di sistemi e dispostivi di protezione dei propri immobili da parte dei cittadini residenti nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023. Questa tipologia di misure di sostegno si aggiunge a quelle già elencate dal comma 1 del citato art. 2 e in particolare quelle a favore dei cittadini, previste dalla lettera a), dirette agli intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali.

 


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni  "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di attività produttive, sanità e sociale, trasporti e ambiente.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All’articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il primo periodo del comma 11, dalle parole “Le strutture aventi” alle parole “dell’art. 12 della legge statale”, è sostituito dal seguente “Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all’autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l’esercizio dell’opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell’art. 12 della legge statale”;

 

b) alla fine del comma 12, dopo le parole “appostamenti fissi nel territorio regionale” sono aggiunte le parole “, ove si realizzi una possibile capienza”.

 

Art. 4

Modifica dell’art. 20 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina sulla tutela e l’uso del territorio) le parole “piano operativo di iniziativa pubblica”, sono sostituite dalle parole “piano attuativo di iniziativa pubblica”.

 

Art. 5

Modifica all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

 

1. Al comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), dopo le parole “salario accessorio.”, le parole “Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti”, sono sostituite dalle parole “Dall'esercizio 2024 l’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli Enti ai sensi del comma è adeguato di un importo pari all’incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti”.

 

Capo III

Attività produttive

 

Art. 6

Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n.7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole “in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196” sono sostituite dalle parole “in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea”.

 

Art. 7

Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:

 

“Art. 16 bis

Disposizioni in materia di produzione di energia eolica

 

1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a 2150 ore equivalenti annue.”

 

Art. 8

Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016

 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) è sostituito dal seguente:

 

“1. Le Pro Loco possono essere iscritte alla apposita sezione, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 117 del 2017, del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna.”.

 

Art. 9

Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5:

 

a) nel primo paragrafo, le parole “dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002”, sono sostituite dalle parole “dell’articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)”;

 

b) alla lettera d) le parole “dall’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002” sono sostituite dalle parole “dagli articoli 22 e 27 della legge regionale n. 3 del 2023”.

 

Art. 10

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016

 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, le parole “articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002” sono sostituite dalle parole “articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023”.

 

Art. 11

Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n.3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole “già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))” sono sostituite dalle parole “iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna”.

 

Art. 12

Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017

 

1. Al comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) le lettere c) e d) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

 

“c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 117 del 2017, con sede legale o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 117 del 2017;”

 

“d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 39 del 2021, e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.

 

Art. 13

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017

 

1. Al comma 1, dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49)), la lettera c) è abrogata.

 

Art. 14

Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2019

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico) dopo le parole “(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)” sono inserite le parole “e dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna).

 

Capo IV

Sanità-Sociale

 

Art. 15

Modifica all’articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008

 

1. Al comma 1, lettera l) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14, le parole “all’articolo 16” sono sostituite dalle parole “all’articolo 15”.

 

Art. 16

Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2019

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), le parole “in attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 9, comma 3 e articolo 35 bis del d.lgs. n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”, sono sostituite dalle parole “in attuazione dell’articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”

 

Art. 17

Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014

 

1. All’articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

 

“4 bis. La Regione Emilia-Romagna, altresì, interviene mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14,15 e 20 della presente legge.”.

 

 

Capo V

Trasporti e Ambiente

 

Art. 18

Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 10 del 2017

 

1. L’articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 11

Tavolo regionale per la ciclabilità

 

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

 

2. La Regione, mediante il Tavolo:

 

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;

 

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

 

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore;

 

3. Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o un suo delegato. Del tavolo fanno parte:

 

a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

 

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.

 

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018

 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione ambientale dei progetti), dopo le parole “è competente per le procedure” sono aggiunte le parole “ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali”.

 

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2023

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023

 

1. All’art. 2 della legge regionale 3 ottobre del 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

 

“a-bis) dei cittadini residenti che alla data del 1° maggio 2023 risultavano proprietari di immobili a uso residenziale per i quali abbiano acquistato o acquistino sistemi o dispositivi di protezione finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali;”.

 

 

Allegato A

 

Abrogazioni

 

Elenco delle leggi regionali abrogate:

-          LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12 “PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA”.

 

Singole disposizioni normative:

-          Articolo 25 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 26 luglio del 2011, n. 10 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 28 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010) della legge regionale 26 luglio del 2011, n. 10 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 30 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 26 luglio del 2011, n. 10 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 35 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

-          Articolo 37 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

-          Articolo 45 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014"

-          Articolo 46 (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011) della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014" 

-          Articolo 20 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005) della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 25 (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012) della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE” 

-          Articolo 32 (Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992) della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"

-          Articolo 34 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016" 

-          Articolo 37 (Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998) della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016"   

-          Articolo 49 (Modifiche all'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale n. 20 del 2000) della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”

-          Articolo 50 (Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale n. 20 del 2000) 30 luglio 2013, n. 15 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”

-          Articolo 21 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Articolo 22 (Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) 25 luglio 2013, n. 9 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”

-          Capo II (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato), tutti gli articoli da 4 a 22 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”

-          Capo III (Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale), tutti gli articoli da 23 a 33 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE” 

-          Capo V (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale), unico articolo 45 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE”   

-          Articolo 47 (Abrogazioni) della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 “LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE” 

-          Articolo 31 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”

-          Articolo 40 (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014” 

-          Articolo 79 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”   

-          Articolo 81 (Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013) della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”     

-          Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016”

-          Articolo 5 (Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016” 

-          Articolo 13 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016”   

-          Articolo 3 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)) della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015”

-          Articolo 3 (Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017”

-          Articolo 28 (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017” 

-          Articolo 29 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017”   

-          Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999) della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018" 

-          Articolo 2 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018"

-          Articolo 3 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018" 

-          Articolo 52 (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016) della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018”

-          Articolo 53 (Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016) della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018” 

-          Articolo 12 (Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016) della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019"

-          Articolo 10 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 “LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017”

-          Articolo 4 (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”

-          Articolo 6 (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019” 

-          Articolo 7 (Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”   

-          Articolo 14 (Modifiche all' articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”     

-          Articolo 11 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”

-          Articolo 17 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI” 

-          Articolo 37 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”   

-          Articolo 10 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020"

-          Articolo 13 (Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020" 

-          Articolo 35 (Modifiche all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-RO MAGNA 2018-2020

-          Articolo 7 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998) della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 29 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020 "   

-          Articolo 4 (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1998) della legge regionale 1° agosto 2019, n. 17 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”

-          Sezione II (Commercio), Capo IV (Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa) tutti gli articoli da 24 a 28 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021"

-          Articolo 2 (Modifiche all’ articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"

-          Articolo 3 (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022" 

-          Articolo 13 (Inserimento dell’articolo 8 bis della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"   

-          Articolo 14 (Modifiche all’ articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994) della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022"     

 

 

Espandi Indice