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REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 2024 , n. 1

Regolamento in materia di valutazione ex ante dell’impatto di genere sui progetti di legge regionale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 del 31 gennaio 2024

INDICE

Articolo 1 - Definizione e principi generali
Articolo 2 - Ambito di applicazione dell’attività di “Valutazione ex ante”
Articolo 3 - Parametri per la verifica dell’applicabilità della valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale
Articolo 4 - Fasi dell’analisi per la valutazione di genere
Articolo 5 - Obiettivi generali per la valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale
Articolo 6 - Ulteriori criteri per la valutazione dell’impatto di genere ex ante
Articolo 7 - Procedura per l’istituzione del Nucleo Operativo d’Impatto (NOI)
Articolo 8 - Analisi progressiva del processo di valutazione dell’impatto di genere ex ante e dei relativi oneri
Articolo 1
Definizione e principi generali
1. L’attività di valutazione ex ante di cui all’ articolo 42-bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), di cui il presente regolamento costituisce attuazione, consiste in un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), condotta secondo i principi di Valutazione dell’Impatto di Genere (VIG) e di efficacia, adeguatezza e proporzionalità e tenendo altresì conto del principio dell’intersezionalità, allo scopo di assicurare l’effettivo rispetto del principio di pari opportunità e dell’approccio orientato al genere nei progetti di legge della Regione Emilia-Romagna, concorrendo in tal modo alla loro qualità complessiva,coadiuvando le scelte degli organi politici di vertice e contribuendo alla loro trasparenza.
2. La valutazione di cui al comma 1 è svolta, di norma e salvo motivate ragioni di urgenza, sui progetti di legge regionale nei casi e nelle modalità previste nel presente regolamento, in armonia con la normativa nazionale e regionale applicabile in materia.
3. La valutazione di cui al regolamento, è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e Pubblica amministrazione.
4. La valutazione di cui al comma 1 offre, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito ai contenuti dell'intervento normativo proposto.
Articolo 2
Ambito di applicazione dell’attività di “Valutazione ex ante”
1. Lo svolgimento della valutazione riguarda, di norma, i progetti di legge regionale che appaiono avere un impatto di genere diretto o indiretto, sulla base dei parametri di cui all’articolo 3.
2. La valutazione è svolta dal Nucleo Operativo d’impatto (NOI) di cui all’articolo 7 del presente regolamento, il quale si avvale anche delle informazioni e dei dati contenuti nel bilancio di genere redatto ai sensi della legge regionale n. 6 del 2014, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e degli elementi eventualmente riportati nella relazione illustrativa al progetto di legge o nella relativa bozza o nella scheda di analisi di impatto della regolazione, quando disponibile.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della valutazione di impatto di genere ex ante (VIG) nonché le modalità di accesso al Nucleo (NOI).
4. Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, il Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta cura la trasmissione al Nucleo (NOI). La Giunta regionale può comunque dichiarare la sussistenza di motivate ragioni di urgenza nella relazione che accompagna il progetto di legge o in sede di approvazione del medesimo.
5. Per i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare, la valutazione viene svolta per i progetti di legge di particolare rilevanza, come previsti dall’articolo 49 comma 1 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa allorché questi abbiano un impatto di genere diretto o indiretto, ed è proposta dal Presidente della Commissione referente secondo quanto previsto dall’articolo 49 citato, anche su richiesta dei proponenti. L’iniziativa della Commissione è comunicata al Settore competente in materia di Affari legislativi dell’Assemblea legislativa, il quale cura la tempestiva trasmissione al Nucleo Operativo d’impatto (NOI) di cui all’articolo 7 del presente regolamento. Il presidente della Commissione può assegnare un termine ordinatorio per il compimento delle attività di valutazione, sentito il Nucleo (NOI) per valutare l’esistenza della necessaria copertura organizzativa.
6. Il Nucleo (NOI), sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, verifica l’applicabilità della valutazione d’impatto di genere e procede se del caso alla valutazione; nel caso in cui non si proceda alla valutazione, il Nucleo lo comunica al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta, fatta salva l’intervenuta dichiarazione di urgenza da parte della Giunta regionale medesima, oppure dell’Assemblea, qualora si tratti di progetti di legge di cui al comma 5.
Articolo 3
Parametri per la verifica dell’applicabilità della valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale
1. Il Nucleo (NOI) di cui all’articolo 7, nel verificare l’applicabilità o meno della valutazione di cui all’articolo 1, comma 1 rileva, dandone adeguata motivazione, la presenza di un impatto di genere diretto o indiretto, in base ai seguenti parametri:
a) occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti;
b) Accesso alla formazione scolastica e professionale;
c) accesso ai servizi alla persona, di welfare e di conciliazione vita-lavoro;
d) accesso al trasporto pubblico locale, tenendo conto delle tipologie maggiormente utilizzate dalla  popolazione in base al genere;
e) equa ripartizione dei ruoli di governance e decisionali nel settore oggetto della normativa;
f) accesso ai servizi sanitari e di tutela della salute;
g) accesso all’imprenditoria femminile e alle libere professioni;
h) accesso delle donne alle cariche pubbliche;
i) accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura;
j) equa ripartizione dei compiti di cura all’interno del nucleo familiare;
k) parità salariale tra uomini e donne;
l) presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all’orientamento sessuale;
m) divario tra lavoratrici con prole e senza prole;
n) effetti legati al fenomeno della violenza di genere;
Articolo 4
Fasi dell’analisi per la valutazione di genere
1. La valutazione ex ante dell’impatto di genere (VIG) si articola nelle seguenti fasi:
a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento; individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, suddivisi per genere, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica; definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi di cui sopra. Tale analisi si avvale del contributo della struttura competente per il progetto di legge regionale.
b) valutazione del progetto di legge regionale interessato sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, alla luce degli indicatori di cui all’allegato A, e in coerenza con gli obiettivi generali e i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. Il NOI può specificare gli indicatori di cui all’allegato A, integrandoli con indicatori di contesto e di impatto specifici per l’oggetto del progetto di legge da approvare, anche con il supporto della struttura competente per il progetto di legge regionale e degli esperti esterni eventualmente nominati. Il NOI può aggiornare le modalità di applicazione degli indicatori di cui all’allegato A in relazione a cambiamenti nella disponibilità, nella frequenza di rilevazione e nella individuazione di dati più rappresentativi.
3. La Valutazione ex ante dell’impatto di genere e il bilancio di genere di cui all’ art. 36 della legge regionale n. 6 del 2014 sono strumenti strettamente correlati e contribuiscono alla valutazione dell’impatto di genere delle politiche regionali, anche attraverso l’integrazione dei relativi set informativi.
4. La valutazione di cui all’articolo 1, comma 1 del presente regolamento tiene conto degli esiti delle verifiche dell’impatto della regolamentazione (VIR) eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.
5. Il Nucleo NOI trasmette gli esiti della valutazione al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta o dell’Assemblea a seconda che si tratti di progetti di legge di cui all’articolo 2 comma 4 o comma 5.
Articolo 5
Obiettivi generali per la valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale
1. In attuazione dell’articolo 42 bis, comma 3, e in particolare della lettera e), il processo di valutazione di cui all’articolo 1, comma 1, esamina la coerenza dei progetti di legge regionale rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 42 bis comma 3, lettera a) e b) ed esamina in che modo i risultati attesi dal progetto di legge contribuiranno, in particolare, a:
a) porre fine alle violenze basate sul genere ed orientamento sessuale e, più in generale, ad ogni forma di discriminazione in base al sesso;
b) prevenire e contrastare gli stereotipi sessisti;
c) colmare il divario di genere in ambito sociale e nel mercato del lavoro;
d) promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di assistenza e cura;
e) riconoscere e valorizzare le forme di lavoro domestico e di cura non retribuite;
f) colmare il divario di genere in ambito retributivo e pensionistico;
g) raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
h) garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership a livello politico, economico e nella vita pubblica;
i) garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva.
2. L’interpretazione degli obiettivi generali di cui al comma 1 del presente articolo avviene in armonia con la normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea, nonché con le convenzioni internazionali applicabili in Italia in materia di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere.
Articolo 6
Ulteriori criteri per la valutazione dell’impatto di genere ex ante
1. In attuazione dell’articolo 42 bis, comma 3, lettera c) l’analisi relativa al rapporto con le disponibilità di bilancio è svolta in relazione all’inserimento del progetto di legge rispetto al complesso delle politiche regionali ed è volta a comprendere in quale misura debba essere sostenuta l’azione della Regione Emilia-Romagna per la parità e contro la violenza di genere, nel caso specifico considerato, in linea con quanto riportato nella scheda tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge e con le risultanze del bilancio di genere.
2. In attuazione dell’articolo 42 bis, comma 3, lettera g) la Regione Emilia-Romagna cura la qualità dei dati utilizzati e la loro disaggregazione in base al genere, per le analisi di cui al presente regolamento, attraverso l’integrazione dell’apporto del Settore che si occupa di statistica e delle strutture regionali che si occupano dei singoli temi affrontati nel progetto di legge di volta in volta esaminato.
Articolo 7
Procedura per l’istituzione del Nucleo Operativo d’Impatto (NOI)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, istituisce il Nucleo Operativo d’Impatto (NOI), la cui composizione è articolata in relazione alla natura del progetto di legge, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. La Giunta regionale individua i componenti permanenti del NOI e assegna la funzione di coordinamento, tenendo conto del principio di non duplicazione delle strutture, al Settore competente in materia di parità di genere. A tal fine la Giunta assicura la presenza della persona responsabile del Settore regionale competente in materia di parità di genere o sua delegata, che presiede il NOI, della persona responsabile del Settore competente in materia di affari legislativi della Giunta regionale o sua delegata, della persona responsabile dell’Ufficio di Statistica regionale o sua delegata, di membri dell’Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, di cui all’ articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2014 nonché della persona responsabile del Settore competente in materia di affari legislativi dell’Assemblea legislativa o sua delegata nel caso di progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e di iniziativa popolare, di cui all’articolo 2 comma 5, la quale potrà indicare un ulteriore componente da inserire, esperto in attività valutative o nella materia trattata. Il Nucleo potrà invitare di volta in volta persone esperte, sia interne che esterne all’Amministrazione regionale, individuate in funzione delle materie trattate dal progetto di legge esaminato.
Articolo 8
Analisi progressiva del processo di valutazione dell’impatto di genere ex ante e dei relativi oneri
1. Nel rapporto di cui al comma 5 dell’articolo 42-bis della legge regionale n. 6 del 2014 si dà conto annualmente delle valutazioni effettuate, dei dati statistici e delle analisi quali-quantitative, nonché dell’impatto organizzativo del sistema di valutazione di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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