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Legislatura IX - Commissione III - Resoconto del 18/09/2014 antimeridiano

     

     

     

     

    Resoconto integrale n. 26

    Seduta del 18 settembre 2014

     

    Il giorno 18 alle ore 10,30 è convocata, con nota prot. AL. n. 34531 del 15/09/2014 presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    ZOFFOLI Damiano

    Presidente

    Partito Democratico

    5

    presente

    BERNARDINI Manes

    Vicepresidente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    4

    presente

    MARANI Paola

    Vicepresidente

    Partito Democratico

    4

    presente

    ALESSANDRINI Tiziano

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    BARTOLINI Luca

    Componente

    Forza Italia - PDL

    4

    assente

    BAZZONI Gianguido

    Componente

    Forza Italia - PDL

    1

    assente

    BIGNAMI Galeazzo

    Componente

    Forza Italia - PDL

    5

    presente

    CASADEI Thomas

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    DEFRANCESCHI Andrea

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it

    1

    assente

    DONINI Monica

    Componente

    Federazione della Sinistra

    2

    presente

    FAVIA Giovanni

    Componente

    Gruppo Misto

    4

    assente

    FERRARI Gabriele

    Componente

    Partito Democratico

    4

    presente

    MANDINI Sandro

    Componente

    Italia dei Valori

    2

    presente

    MAZZOTTI Mario

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MEO Gabriella

    Componente

    Sinistra Ecologia e Libertà – Idee Verdi

    2

    assente

    MORI Roberta

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    NOE’ Silvia

    Componente

    UDC - Unione di Centro

    1

    presente

    PARUOLO Giuseppe

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

     

    Sono altresì presenti i consiglieri: Marco LOMBARDI in sostituzione di Luca BARTOLINI, Andrea POLLASTRI.

     

    Partecipano alla seduta: Morena Diazzi (Direzione generale attività produttive, commercio, turismo), Stefano Stefani (Servizio energia ed economia verde).

     

    Presiede la seduta: Damiano Zoffoli

    Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini

    Trascrizione integrale a cura della segreteria

     


    DEREGISTRAZIONE INTEGRALE CON CORREZIONI APPORTATE AL FINE DELLA MERA COMPRENSIONE DEL TESTO

     

    C189 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: “Modifiche alle Disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della delibera dell’Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n.156”

     

    Presidente ZOFFOLI: Bene, possiamo iniziare. Nella richiesta di parere si precisa che tale provvedimento è finalizzato ad apportare modifiche essenziali ed indifferibili alle disposizioni regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Questa è la ragione della convocazione in base alle regole vigenti in questa fase del nostro lavoro. Dò la parola alla dottoressa Diazzi per spiegare meglio le ragioni del provvedimento e poi anche i contenuti. Grazie.

     

    DIAZZI: Grazie presidente. Scuso l’assessore Vecchi che non ha potuto essere presente. Ringrazio la Commissione della tempestività con cui ha risposto a questa richiesta che, ci pare, anche rispetto alle modalità con cui si deve operare in questo periodo che ci porterà alle elezioni, possa ricadere nella fattispecie dell’indifferibilità. Peraltro, anche la Giunta chiedeva, in ogni caso, di specificarlo anche rispetto al verbale, ma sicuramente ci avrete pensato anche voi. Ci troviamo in una situazione un po’ particolare rispetto alle normative tecniche sull’energia, perché ci sono una serie di adempimenti che ci derivano dall’assunzione innanzitutto della nostra legge 7 comunitaria che, come sapete, dava 40 giorni di tempo per tutta una serie di adempimenti molto complicati, rispetto ai quali avevamo già iniziato in qualche modo a lavorare. Nel frattempo, abbiamo avuto un’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea riguardo ad un procedimento che era stato avviato nei confronti delle regioni Emilia-Romagna e Piemonte, per quanto concerne gli impianti centralizzati. Siamo già venuti in Commissione due volte, perché fu modificato il provvedimento inizialmente previsto consentendo, di fatto, la possibilità di trasformare nelle unità con più di quattro appartamenti gli impianti centralizzati anche in impianti singoli qualora, da un punto di vista emissivo della prestazione energetica, fosse dichiarato dal tecnico che veniva salvaguardata questa parte. Ciononostante la Commissione, pur prendendo atto di queste modifiche, dice che ci potrebbe essere un aggravio per il cittadino perché deve, comunque, assumersi l’onere di dimostrare una cosa abbastanza complicata e, quindi, anche questa idea che sottende al provvedimento, cioè che il centralizzato sia comunque meglio del singolo impianto, secondo noi non è supportato da quelli che sono gli studi scientifici che sono emersi. Nel frattempo, da quando abbiamo preso il provvedimento, in questi 4, 5 anni sono successe delle cose, in particolare ci sono stati anche studi che naturalmente i ricorrenti hanno prodotto dicendo che non è più vera questa cosa perché ormai anche i piccoli impianti hanno livelli di efficienza talmente elevati per cui con una oculata gestione e una maggiore sensibilità che hanno i consumatori eccetera eccetera, non è più così dimostrabile che un centralizzato abbia, da un punto di vista dell’impatto eccetera, un trattamento migliore di quanto non siano i singoli impianti. A questo punto visto che, peraltro, anche la legge sui condomini che loro citano in questa annotazione tecnica che hanno fatto, pare andare nella possibilità del distacco, comunque, dell’utente, ma come lo rendete dopo compatibile con questa norma che è stata approvata dal vostro Paese lo scorso anno, eccetera eccetera? Quindi, tutte queste cose ci hanno sostanzialmente indotto a fare una nuova risposta – che abbiamo dovuto già mandare – nella quale abbiamo detto: ok, noi riteniamo che quanto detto risponda comunque a quello che era lo stato della tecnologia nel momento in cui abbiamo difeso le nostre scelte, però siamo anche d’accordo che il Paese sicuramente ha oggi un’impostazione, anche dal punto di vista dei condomini e delle gestioni condominiali, più elastica rispetto al recente passato e, soprattutto, che le tecnologie abbiano reso sempre più efficienti anche le piccole caldaie. Non è un caso che le politiche nazionali siano tutte orientate alla sostituzione anche senza riproporre un tema di centralizzato, che rimane una delle opzioni preferite, ma non obbligatoria. Di conseguenza, dentro a questo contesto, abbiamo preparato la risposta e abbiamo anche ritenuto si potesse andare all’assunzione dell’atto, in modo tale da poterlo inviare alla Commissione al più presto, e chiudere questo annoso problema che ci sembra stia assumendo un peso eccessivo. Naturalmente poi, con l’occasione, si è deciso anche d’intervenire su un altro termine che riteniamo indifferibile che è la questione degli adempimenti che sono previsti per le classi energetiche degli edifici e abbiamo ritenuto di adeguarci al livello nazionale anche se avevamo immaginato, invece, una tempistica un po’ più accelerata rispetto al 2017 che è l’anno previsto per la normativa nazionale per riuscire anche nel frattempo, insieme al livello nazionale, a predisporre le nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in modo tale da evitare un passaggio intermedio che avrebbe di nuovo gravato moltissimo sugli operatori del settore e sui tecnici quando poi il livello nazionale, che arriverà un po’ dopo, casomai ricambia tutto quanto. Anche perché, poi, ci sono sempre delle disposizioni che cambiano, metodologie che cambiano eccetera. Credo che siamo di fronte veramente a un provvedimento che contiene due questioni abbastanza centrali che ritengo siano, anche, indifferibili per la loro natura stessa e che, in ogni caso, potranno essere riprese anche dalla futura Giunta. Perché la questione della delibera 156 e, quindi, di tutta la tipologia per le prestazioni energetiche deve, comunque, essere rivista in accordo anche con il livello nazionale e, quindi, chi verrà dopo potrà darsi delle metodologie ancora diverse su questo provvedimento. Come sapete, ogni sei mesi si deve intervenire perché bisogna adeguarsi a un pezzo, a un altro pezzo, abbiamo un ricorso, abbiamo Assotermica che è intervenuta presso la Commissione con questa procedura…insomma è una materia dinamica quindi riteniamo che questo atto di Giunta, che ci copre rispetto alla Commissione e rispetto ai termini che ci eravamo dati precedentemente, non pregiudichi eventualmente un’impostazione molto più sfidante che successivamente la Giunta e l’Assemblea potranno darsi. Se siete d’accordo chiederei anche all’architetto Stefani che lavora con noi - come sapete questa attività sugli edifici sulla certificazione energetica la facciamo insieme a Nuova Quasco anche perché richiede delle competenze tecniche e un lavoro, anche con i Tavoli dei professionisti, particolarmente forti – di illustrarci tecnicamente gli articoli che proponiamo di modificare. Annoto solo una cosa: nell’ordine del giorno c’è scritto parere, di fatto era “sentito”, non abbiamo mai capito bene se si traducesse in un vero e proprio parere o in una semplice comunicazione. Lo dico solo per la coerenza rispetto alla delibera 156 che prevede che deve essere informata la Commissione delle modifiche rispetto ad alcune tematiche tra cui queste. Meglio un parere, sicuramente più robusto rispetto ad una comunicazione, però vedete voi.

     

    STEFANI: Grazie, buon giorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti che il direttore generale ha già formulato per aver dato la disponibilità alla convocazione odierna. Ho preparato un documento riassuntivo delle cose che già, in maniera puntuale, vi ha esposto il direttore generale, con anche un testo a fronte per valutare più nello specifico quali sono le modifiche che abbiamo apportato alle disposizioni correnti, testo che vi stanno distribuendo in questo momento. Nella prima parte di presentazione del provvedimento, nella prima pagina che trovate, ho anche inteso sottolineare un ringraziamento generale nei confronti della Commissione dell’Assemblea per l’intenso lavoro che è stato fatto in questi anni su questo argomento, perché abbiamo sempre fatto qui da voi un preciso e puntuale, sistematico, rapido riscontro rispetto a quello che qui ho indicato come un tema caldo, un tema che è costantemente oggetto di evoluzione normativa sovraordinata a partire dalle direttive comunitarie fino ad arrivare ai provvedimenti attuativi di competenza regionale in virtù delle competenze istituzionali assegnate alle Regioni. Venendo più nello specifico, rispetto a quanto già vi è stato indicato in maniera molto precisa dal direttore generale, le modifiche riguardano gli allegati tecnici 1, 2 e 3 della delibera dell’Assemblea legislativa 156 del 2008. Come sapete gli allegati sono allegati tecnici, hanno un contenuto tecnico molto forte e molto noioso. Spesso nel passato vi siete assoggettati ad ascoltare puntualmente gli aspetti più caratteristici, cercherò di farlo anche stavolta sperando di contenere molto i tempi. L’allegato 1 contiene le definizioni e viene qui proposta una ridefinizione d’impianto termico: è’ la quarta volta che correggiamo questa definizione, perché con legge 90 dell’agosto scorso – prima la definizione stava in allegato, quindi anche se la modificavamo un pochettino…- adesso, con l’ultima modifica legislativa a livello nazionale, la definizione è stata inserita in legge; quindi necessariamente abbiamo dovuto ricorrere rapidamente a modificare anche il nostro testo in modo anche da allinearci alle disposizioni nazionali perché, con la definizione d’impianto termico, si determina anche, conseguentemente, il perimetro di applicazione di numerose disposizioni di carattere tecnico che altrimenti, essendoci differenza tra le due disposizioni, andrebbero ad intervenire in ambito regionale su criteri diversi. Gli allegati 2 e 3, invece, sono omologhi, hanno identici contenuti formulati, però, in modo diverso perché finalizzati ad interloquire con soggetti diversi. L’allegato 2 ha contenuti tecnici che riguardano espressamente progettisti, imprese, eccetera eccetera, invece l’allegato 3 è riformulato con i medesimi contenuti, ma ad uso della pubblica amministrazione per poter agevolmente inserire questi contenuti nell’ambito dei propri strumenti regolamentari, in particolare i piani strutturali comunali o i regolamenti edilizi. Di fatto, quindi, vi illustro le modifiche all’allegato 2 che sono identiche a quelle dell’allegato 3. All’allegato 2, come ricordava il direttore generale, vengono modificati due punti significativi per quanto riguarda gli aspetti tecnici che riportano  soprattutto nella storia della normativa regionale, che riguardano nello specifico la necessità d’installare impianti centralizzati in nuovo edifici con più di quattro unità immobiliari – punto 8 – e, nel punto 9 l’impossibilità, il disincentivo molto forte a trasformare gli impianti da centralizzati in autonomi, tramite progressivo distacco di singoli utenti, per mantenere un’unitarietà dell’impianto che, a nostro avviso, nel passato avrebbe garantito una maggiore capacità d’intervento in termini di efficientamento complessivo dell’impianto stesso. Come vi è stato ricordato, questa disposizione che avevamo, insieme a qualche altra regione, si discosta in modo abbastanza significativo dalla medesima disposizione nazionale. E’ stata, quindi, oggetto di diverse valutazioni e finanche, come si ricordava prima, di una procedura d’infrazione presso la Corte di Giustizia europea. La Commissione ci ha richiesto ulteriori informazioni rispetto a quelle che avevamo già formulato nel passato. Come spesso succede quando vengono formulate le domande si capisce anche qual è il retroscena. Diciamo che è un documento, quello della Commissione, in cui era molto facile leggere tra le righe – e ne abbiamo avuto conferma anche nei contatti avuti – una propensione della Commissione stessa a darci torto. Il Piemonte aveva una situazione più grave, perché aveva introdotto anche delle sanzioni amministrative, che noi non avevamo, abbastanza forti da 5 mila a 15 mila euro per chi violava questo dispositivo normativo. Noi ci siamo finiti dentro perché l’obiettivo fondamentale era quello, ma si tira dietro anche il provvedimento normativo regionale che, dal punto di vista tecnico, ha sempre avuto un riscontro positivo presso tutta la comunità tecnico scientifica della regione, ma è stato deciso per cautelare la Regione rispetto a questa procedura d’infrazione di modificare, allineandolo totalmente alle disposizioni nazionali vigenti. L’obbligo d’installazione d’impianti centralizzati in edifici di nuova costruzione rimane solo per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, così come previsto anche dal DPR 59, mentre per quanto riguarda la sostituzione di impianti termici esistenti con impianti autonomi anche mediante distacco di singolo utente si dichiara la preferibilità del mantenimento dell’impianto centralizzato, ma è comunque possibile il distacco per cause tecniche o di forza maggiore giustificate da un’apposita relazione tecnica, così come previsto dalla normativa nazionale. Di fatto ci siamo allineati a quelle che erano le disposizioni correnti. Un successivo punto che modifichiamo è il punto 10, che riguarda i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare in caso d’impianti centralizzati. Avevamo una disposizione che prevedeva l’obbligo d’installare questi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare in caso di ristrutturazione dell’impianto termico, è intervenuto il decreto legislativo 102 in applicazione e recepimento della Direttiva 27 del 2012 che ha imposto l’obbligo, entro il 31. 12. 2016, di adottare questi sistemi indipendentemente da interventi di ristrutturazione impiantistica. Dato che la norma nazionale, in coerenza con la Direttiva comunitaria, pone un termine ultimo abbastanza ravvicinato per operazioni di questo tipo, abbiamo ritenuto urgente modificare la nostra normativa in modo tale da dare agli operatori il maggior tempo possibile per adempiere a questi nuovi obblighi imposti dalla Direttiva comunitaria, così come interpretati, traslati ed applicati dal provvedimento nazionale di recepimento. L’ultimo punto che modifichiamo, lo ricordava prima il direttore generale, riguarda il punto 21 dell’allegato 2, che è la disposizione tecnico normativa regionale che riguarda l’obbligo d’impiego di fonti di energia rinnovabile per la copertura dei fabbisogni energetici e termici degli edifici di nuova costruzione. La disposizione nazionale in materia prevede 3 step attuativi: un primo step del 20%, un secondo del 35%, un terzo del 50%, di copertura con fonti rinnovabili del fabbisogno di energia termica degli edifici, la regione Emilia-Romagna, in virtù delle scelte operate a suo tempo per promuovere la realizzazione degli edifici di classe A, ha saltato il primo step e siamo passati direttamente al 35% e, attualmente, siamo così allineati alla normativa nazionale che nel frattempo ha raggiunto questo ulteriore step. Il passaggio al 50%, quindi ad una normativa più severa da questo punto di vista, è previsto dalla normativa attuale della nostra Regione a partire dal 1.1.2015, dalla normativa nazionale a partire dal 1.1.2017. Mi dispiace dover scendere in alcuni tecnicismi, ma è necessario, sta succedendo che a livello nazionale nella ridefinizione del nuovo quadro normativo derivante dalla revisione del decreto legislativo 192 stiamo predisponendo, insieme al Ministero, le nuove norme tecniche che varranno a livello nazionale. Lì vengono introdotte – lo sappiamo già, perché è una decisione già assunta, ma non ancora definita nel dettaglio – e verranno assunte nuove metodologie di calcolo, diverse da quelle attuali, per calcolare la quota percentuale di energia da fonte rinnovabile utilizzabile. La conseguenza è che la soglia rimarrà identica, del 50%, ma cambierà il modo di calcolarla. Se mantenessimo la scadenza del 1.1.2015 per un periodo di tempo oscillante tra 1-2 anni nella regione Emilia-Romagna vigerebbe una normativa che costringerebbe le imprese a scelte progettuali ed operative che poi non troverebbero riscontro nella normativa successivamente applicabile in coerenza con il livello nazionale. Quindi, in maniera indifferibile rispetto a questa data del 1.1.2015, abbiamo ritenuto di proporvi il suo slittamento, in coerenza col piano nazionale di riferimento, al 1.1.2017. Questi, nello specifico, sono i contenuti delle proposte di modifica che oggi vi proponiamo.

     

    Presidente ZOFFOLI: Bene. Grazie per l’esposizione completa e direi anche chiara e per il materiale che ci è stato trasmesso. Se qualcuno ha qualche domanda da fare…Nessuno, quindi metto ai voti il parere. Grazie a tutti.

    La Commissione esprime parere favorevole e, viste le contingenze politico-istituzionali a tutti note, dà per approvato anche il verbale della seduta odierna.

     

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