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Legislatura X - Commissione II - Processo Verbale del 10/04/2019 pomeridiano

Processo verbale n. 14

Seduta del 10 aprile 2019

 

Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL/2019/8540 del 04/04/2019, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

SERRI Luciana

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BAGNARI Mirco

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

assente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

BERTANI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

2

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

assente

FACCI Michele

Componente

Gruppo Misto

1

presente

GALLI Andrea

Componente

Forza Italia

1

assente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

1

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

PRODI SILVIA

Componente

Gruppo Misto

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

assente

SASSI Gian Luca

Componente

Gruppo Misto

1

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

 

È presente Palma Costi, assessore alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma.

Partecipano alla seduta: M. L. Zanni (Servizio attività faunistico-venatorie e pesca) e P. Bissi (Servizio turismo, commercio e sport).

Presiede la seduta: Luciana SERRI

Assiste il segretario: Giovanni Fantozzi


La presidente SERRI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

-          Approvazione del processo verbale n. 13 del 2019;

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

8132 -Interrogazione a risposta orale in commissione circa le azioni da porre in essere per valorizzare la presenza sul territorio del Centro ENEA del Brasimone.

A firma del Consigliere: Facci

 

La presidente SERRI introduce il primo punto all’ordine del giorno.

 

Il consigliere FACCI illustra il contenuto della sua interrogazione.

 

L’assessore COSTI risponde all’interrogazione.

 

Il consigliere FACCI replica.

 

C204 -Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”.

(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot. AL/2019/8199 dell’1/04/2019)

 

La presidente SERRI introduce l’argomento.

 

La dottoressa ZANNI illustra sul piano tecnico.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri GIBERTONI, BAGNARI e FACCI.

 

La presidente SERRI pone in votazione il parere relativo all’oggetto C204.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, M5S, LN), nessun contrario e 1 astenuto (Misto/Facci).

 

7315 -Petizione popolare per chiedere di far cessare le inserzioni pubblicitarie sonore in spiaggia. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 95 dell’11 10 18)

 

La presidente SERRI procede con l’ultimo punto all’ordine del giorno, ricordando che è stata trasmessa ai commissari la bozza di risposta alla petizione in oggetto.

 

La dottoressa BISSI illustra sul piano tecnico.

 

Intervengono nel dibattito i consiglieri POMPIGNOLI, LORI, BERTANI, ROSSI e GIBERTONI.

 

La dottoressa BISSI fornisce i chiarimenti richiesti.

 

La presidente SERRI propone alla Commissione di votare la relazione di risposta alla petizione, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del Regolamento, basandosi sulla nota trasmessa ai commissari.

 

La Commissione approva la relazione con 29 voti a favore (PD, SI, LN), 4 contrari (M5S) e 1 astenuto (Misto/Prodi).

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 

Approvato nella seduta del 22 maggio 2019.

 

Il segretario

La Presidente

Giovanni Fantozzi

Luciana Serri


ALLEGATO

 

Relazione all’Assemblea legislativa sulla petizione oggetto n. 7315

ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del Regolamento interno

 

La commissione Politiche economiche ha proceduto all’esame della petizione oggetto assembleare n. 7315 e sulla quale ha ritenuto di formulare le seguenti considerazioni di merito:

 

Occorre preliminarmente evidenziare, in via generale, come il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie in materia di concorrenza e di libertà di iniziativa economica, nonché i più recenti provvedimenti legislativi e gli orientamenti giurisdizionali in materia di liberalizzazione, abbiano di fatto innovato in modo sostanziale la materia, ribaltando il precedente principio in base al quale “ciò che non è previsto dalle norme è vietato” in favore del principio che è “consentito ciò che non è vietato”.

 

In merito alla specifica tematica indicata nella petizione come “spam sonoro” si rileva che la vigente normativa nazionale e regionale non definisce, né disciplina detta fattispecie.

Le vigenti normative in materia di inquinamento acustico infatti regolamentano  le specifiche sorgenti sonore entro determinati limiti acustici, interni ed esterni, con l’obiettivo di tutela delle salute delle persone dall’esposizione al rumore eccessivo, mentre nel caso in esame del cd spam si censura piuttosto il “disturbo” provocato da messaggi pubblicitari sonori in spiaggia, supponendo altresì il possibile contrasto di tali attività con esigenze di tutela “sonora” delle aree soggette a vincoli paesaggistici. Anche sotto quest’ultimo aspetto si ravvisa che le norme in materia di tutela dei beni soggetti a vincoli paesaggistici non prevedono specifiche disposizioni o limitazioni in materia di pubblicità sonora.

Ciò premesso in via generale, si specifica quanto segue in merito alle competenze della Regione in materia di demanio marittimo.

 

Antecedentemente al trasferimento di competenze operato con il D. lgs. 112/98 il rilascio delle concessioni demaniali marittime faceva capo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione e nello specifico al Capo Compartimento della Direzione marittima territorialmente competente.

 

Con il D. lgs. 112/1998 si è disposto e disciplinato, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di una serie di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali.

Nello specifico l’art. 105 del sopra citato Decreto ha conferito alle regioni le funzioni, tra le altre, relative: “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995”.

In seguito al trasferimento delle funzioni in materia di demanio marittimo dallo Stato alle regionali sensi dell’art. 105 del D. lgs. 112/98, la legge regionale 9/2002 “DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE”, ha inteso disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in base ai principi di sussidiarietà e differenziazione ed adeguatezza; semplificazione dell'azione amministrativa; completezza, omogeneità delle funzioni ed unicità della responsabilità amministrativa; integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione; accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità; salvaguardia e tutela dell'ambiente.

A tal fine sono state mantenute in capo alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo generale e coordinamento, che esplica attraverso le Direttive e l’ordinanza balneare, e sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale, nonché la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti e l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica nell’ambito del Piano dell'arenile.

In particolare, l’art. 2 “Funzioni della Regione” della legge stabilisce che spettano alla Regione le funzioni di:

a) programmazione ed indirizzo generale;

b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali;

c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;

c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;

d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;

d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;

e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a);

e bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio;

e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4.

 

All’art. 3 della sopra citata LR 9/2002 e smi si prevede che sono invece attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

 

Le vigenti Direttive, approvate con DAL N. 468 del 06/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono al paragrafo 3.1.1 che l’Ordinanza Balneare, avvenga mediante adozione di apposito “provvedimento”  per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività, ivi compreso l'esercizio del commercio, sul litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, previa consultazione delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate, dei competenti uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Associazioni di categoria, dei Sindacati maggiormente rappresentativi e del Parco del Delta del Po.

Considerata la sua natura provvedimentale l’Ordinanza balneare viene approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio competente della Regione Emilia-Romagna, analogamente a quanto avviene in altre Regioni che come la nostra non hanno delegato ai Comuni detta funzione.

 

In merito alla specifica situazione della Società Pubblifono srl, anche in base alle informazioni assunte anche presso il Comune di Rimini, che per effetto dell’attribuzione di funzioni di cui alla LR 9/2002 e smi è il soggetto competente al rilascio ed alla gestione delle concessioni demaniali marittime insistenti sul proprio territorio, si ravvisa quanto segue.

La Società Pubblifono srl è titolare di due concessioni demaniali marittime, a suo tempo rilasciate dalla Capitaneria di Porto competente, per mantenere un impianto audiotelefonico per pubblicità sonora: una riguardante l’arenile compreso tra il deviatore del fiume Marecchia sino al confine con il Comune di Riccione, l’altra rilevata successivamente concernente la zona di Rimini Nord, da Rivabella sono al confine con il Comune di Bellaria.

Le concessioni demaniali marittime (compresa quella di Pubblifono srl) sono state, come noto, oggetto di proroga al 31.12.2020 dal DL 179 del 18 ottobre 2012 convertito dalla legge 221 del 21 dicembre 2012.  Si ravvisa altresì che la più recente legge n. 145 30/12/2018, all’art. 1, commi da 675 a 684, ha esteso la durata di validità delle concessioni demaniali marittime in essere di 15 anni, disponendo che con successivo Decreto saranno individuati ambiti e procedure (nonché le funzioni degli altri Enti competenti sui diversi aspetti coinvolti) per una generale revisione della materia.

Allo stato attuale pertanto le concessioni assegnate alla Pubblifono srl sono vigenti e mantengono la loro validità, salvo che l’ente competente non intervenga con provvedimenti di decadenza o revoca per motivi di preminente interesse pubblico, nelle casistiche e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Al riguardo si evidenzia che gli istituti di cui sopra (decadenza e revoca), sono disciplinati rispettivamente dagli art. 42 e 47 del Codice della Navigazione e si applicano nei casi sotto riportati:

-          la revoca può essere disposta al fine di perseguire preminenti motivi di pubblico interesse e/o di realizzare un’opera pubblica, in relazione ai quali si renda necessario sacrificare il diritto del concessionario;

-          L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

 

Fermo restando che la valutazione in merito alla sussistenza dei predetti presupposti compete al Comune, quale ente a cui è attribuita la competenza in materia di concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 3 c. 3 let. a) della LR 9/2002 e smi, si prende atto che il predetto Comune non ha ravvisato ad oggi la sussistenza dei presupposti per avviare procedimenti di decadenza o revoca delle predette concessioni, che pertanto allo stato sono in corso di validità.

 

Per quanto di competenza dell’amministrazione regionale è di tutta evidenza che non si possono introdurre divieti nell’Ordinanza Balneare che pregiudichino in toto l’esercizio di attività previste da atti concessori regolarmente rilasciati ed in corso di validità.

 

La Regione è quindi intervenuta sul tema nell’ambito dell’ordinanza balneare, per quanto possibile nel rispetto di quei criteri di ragionevolezza e proporzionalità a cui devono attenersi, in base al diritto comunitario e nazionale, le limitazioni a cui sottoporre attività d’impresa, prevedendo che l’attività di pubblicità sonora (oggetto di concessione) possa essere esercitata a condizione che i concessionari diffondano gratuitamente comunicati di pubblica utilità su semplice richiesta degli Enti locali e dell’Autorità marittima, nonché demandando al Comune competente la disciplina delle fasce orarie entro cui è consentita la diffusione sonora.

 

Si prende atto che nella propria ordinanza balneare integrativa del 2018 il Comune di Rimini ha stabilito che la diffusione dei messaggi sia limitata ai seguenti orari: mattino: dalle 11 alle 11.40 e pomeriggio dalla 17 alle 17.40 nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto e dalle ore 16.30 alle 17.10 nel mese di settembre.

Il Comune di Rimini, nell’ambito delle sue competenze, potrà prendere in considerazione diverse limitazioni di orario per la stagione balneare 2019, al fine di mitigare i disagi esposti nella petizione.

 

In relazione infine a quanto censurato nella petizione in merito alla posizione di monopolio della Società in esame e ad un supposto contrasto con le norme sulla concorrenza, si ravvisa che le concessioni in esame sono state rilasciate a suo tempo dalla Capitaneria di Porto in base alle normative nazionali allora vigenti.

Si evidenzia da ultimo, in merito al regime giuridico delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che la competenza legislativa in materia è ascrivibile allo Stato e non alle Regioni, come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale. Sul tema pertanto non si può che prendere atto, allo stato, dei provvedimenti legislativi statali, sopra riportati.

 

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