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Legislatura XI - Commissione III - Processo Verbale del 28/06/2023 antimeridiano

 

Processo verbale n. 19

Seduta del 28 giugno 2023

 

Il giorno 28 giugno 2023 alle ore 9,30 è convocata, con nota prot. n. PG.2023.16007 del 23/6/2023, integrata con nota prot. n. PG.2023.16120 del 26/6/2023, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna, viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, ambiente, mobilità, in seduta ordinaria e in seduta congiunta con la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, in modalità “mista”, cioè con la presenza in sede del presidente, dei vicepresidenti e dei seguenti membri per Gruppo assembleare: Bulbi, Costa, Daffadà, Dalfiume, Fabbri, Montalti, Sabattini (PD); Evangelisti (FDI); Facci, Marchetti D., Pelloni, Pompignoli, Rainieri (Lega); Mastacchi (RCPER); Pigoni (BP), Zamboni (EV); nonché degli altri partecipanti in via telematica, in applicazione dell’art. 124, comma 4 bis del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e della delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 maggio 2022, n. 26 (Disposizioni per lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute delle Commissioni assembleari).

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

CALIANDRO Stefano

Presidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

7

presente

OCCHI Emiliano

Vicepresidente

Lega Salvini Emilia-Romagna

6

presente

ROSSI Nadia

Vicepresidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

6

presente

AMICO Federico Alessandro

Componente

Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista

2

assente

BULBI Massimo

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

CASTALDINI Valentina

Componente

Forza Italia – Berlusconi per Borgonzoni

1

assente

COSTA Andrea

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

4

presente

DAFFADA’ Matteo

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

DALFIUME Mirella

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

DELMONTE Gabriele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

EVANGELISTI Marta

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

1

presente

FABBRI Marco

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

FACCI Michele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

3

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Gruppo Misto

1

assente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

MASTACCHI Marco

Componente

RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

1

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

PELLONI Simone

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

assente

PIGONI Giulia

Componente

Bonaccini Presidente

3

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

2

assente

ZAMBONI Silvia

Componente

Europa Verde

1

presente

 

 

Sono, altresì, presenti i consiglieri Palma COSTI, Pasquale GERACE, Manuela RONTINI (PD); Luca CUOGHI (FDI); Andrea LIVERANI (Lega); l’assessore alla programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale allo sviluppo Barbara LORI e la Vicepresidente e assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile Irene PRIOLO.

 

Partecipano alla seduta: Addolorata Palumbo (Settore tutela dell’ambiente ed economia circolare); Patrizia Ercoli (Dirigente Area tutela e gestione dell’acqua).

 

 

Presiede la seduta: Stefano CALIANDRO

Assiste la segretaria: Silvia Fanti

Funzionario estensore: Daniela Biondi

 


Il presidente CALIANDRO dichiara aperta la seduta alle ore 9,50, procedendo preliminarmente all’appello, ai sensi della delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 maggio 2022 n. 26, ai fini dell’identificazione certa dei partecipanti.

 

-     Approvazione del processo verbale n. 17 del 2023

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

6875 -Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Variante cartografica al PTCP/PTPR presentata dal PUG del comune di Quattro Castella (RE) adottato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 10/11/2022. Proposta all'Assemblea legislativa dell'intesa sulle modifiche cartografiche al piano territoriale paesistico regionale". (Delibera di Giunta n. 799 del 22 05 23)

 

Il presidente CALIANDRO introduce l’argomento, informando i commissari dell’intervenuta correzione di meri errori materiali da parte della Giunta e cede la parola all’assessore LORI, che illustra la proposta di delibera.

 

In assenza di richieste di intervento, il presidente CALIANDRO pone in votazione l’oggetto n. 6875.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’oggetto 6875 con 25 voti a favore (PD, BP, EV), nessun contrario e 13 astenuti (Lega, FDI, RCPER).

 

 

6909 -Interrogazione a risposta orale in commissione per sapere quale sia la posizione della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare riferimento all'assenza di indicazioni precise sulla cessazione dell'attività estrattiva nella cava di Monte Tondo.

A firma della Consigliera: Zamboni

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola alla consigliere ZAMBONI, che svolge l’interrogazione.

 

L’assessore LORI risponde.

 

La consigliere ZAMBONI, in replica, si dichiara parzialmente soddisfatta.

 

 

Il presidente CALIANDRO, alle ore 10.18, per esigenze organizzative, sospende la seduta per cinque minuti, per procedere poi con l’oggetto successivo.

 

6916 -Interrogazione a risposta orale in commissione sulla realizzazione della Cassa di espansione a servizio del canale Navile, nel comune di Bentivoglio (BO).

A firma del Consigliere: Mastacchi

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola al consigliere MASTACCHI, che svolge l’interrogazione.

 

La vicepresidente PRIOLO risponde.

 

Il consigliere MASTACCHI, in replica, si dichiara non soddisfatto.

 

 

6828 -Interrogazione a risposta orale in commissione per sapere, in riferimento alla discarica Tre Monti, quali siano le tappe burocratiche individuate dalla Regione per dare seguito alla decisione comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A firma della Consigliera: Evangelisti

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola alla consigliere EVANGELISTI, che svolge l’interrogazione.

 

La vicepresidente PRIOLO risponde.

 

La consigliere EVANGELISTI, in replica, si dichiara non soddisfatta.

 

 

6832 -Interrogazione a risposta orale in commissione per avere chiarimenti sulle casse di espansione già in funzione sul territorio regionale, su quelle effettivamente utilizzate nei giorni di maltempo, e su quelle da realizzare ex novo o da completare, tra cui quelle del fiume Senio.

A firma della Consigliera: Zamboni

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola alla consigliere ZAMBONI, che svolge l’interrogazione.

 

La vicepresidente PRIOLO risponde.

 

La consigliere ZAMBONI, in replica, si dichiara soddisfatta.

 

 

6858 -Interrogazione a risposta orale in commissione per sapere se la Giunta intenda promuovere accordi con i gestori del servizio idrico e Atersir per installare autoclavi nei condomini del comune di Parma in cui si sono verificate difficoltà nell'erogazione dell'acqua.

A firma del Consigliere: Occhi

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola al consigliere OCCHI, che svolge l’interrogazione.

 

La vicepresidente PRIOLO risponde.

 

Il consigliere OCCHI, in replica, si dichiara parzialmente soddisfatto.

 

 

-     Informativa della vicepresidente e assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo, su "Aggiornamento emergenza alluvione"

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola alla vicepresidente PRIOLO che svolge l’informativa mediante la proiezione di slide, precedentemente inviate ai commissari, focalizzandosi, in particolare, sui dati relativi agli interventi necessari per la gestione dei rifiuti e dei fanghi dell’alluvione e impegnandosi a svolgere un’informativa successiva con un focus su strade e corsi d’acqua, anche con la collaborazione dell’assessore CORSINI.

 

Il presidente CALIANDRO ringrazia la vicepresidente per l’illustrazione puntuale e precisa e informa i commissari che saranno organizzate ulteriori informative, considerato che la commissione ha scelto di riunirsi in modo permanente sul tema dell’alluvione e pertanto saranno anche organizzate visite nei territori colpiti.

 

Intervengono i consiglieri OCCHI, MARCHETTI D., EVANGELISTI e COSTA con alcune considerazioni e ponendo alcuni quesiti.

 

La vicepresidente ROSSI assume la presidenza.

 

Proseguono con gli interventi sul tema in oggetto i consiglieri RONTINI, ZAMBONI e PELLONI.

 

La vicepresidente PRIOLO prende la parola offrendo la sua disponibilità a riferire in commissione sull’emergenza alluvione, anche con una seduta settimanale ad hoc, aggiuntiva rispetto alla seduta del mercoledì, ove necessario. Propone poi di invitare anche i rappresentanti dei Ministeri interessati alla difesa del suolo, per discutere assieme tali tematiche. Prosegue poi rispondendo ai quesiti posti dai consiglieri.

 

Il presidente CALIANDRO assume la presidenza e accoglie la proposta della vicepresidente PRIOLO di calendarizzare sedute della Commissione III dedicate all’emergenza alluvione, invitando anche il Commissario per la ricostruzione post-alluvione Figliuolo e i tecnici del Ministero affinché riferiscano rispetto alle strategie da intraprendere finalizzate alla ricostruzione.

 

Intervengono, nuovamente, la consigliera ZAMBONI condividendo l’idea di invitare il commissario Figliuolo e il consigliere MARCHETTI D. sollecitando la vicepresidente PRIOLO a rispondere a un quesito circa la gestione dei rifiuti, al quale non ha dato riscontro.

 

La vicepresidente PRIOLO risponde al quesito.

 

Il consigliere RAINIERI, in qualità di vicepresidente dell’Assemblea con la delega alle commissioni, in linea con la richiesta del consigliere OCCHI e la disponibilità della vicepresidente PRIOLO, chiede ufficialmente al presidente CALIANDRO, che la commissione III si riunisca ogni lunedì per approfondire insieme al Commissario, agli assessori competenti e ai tecnici i vari aspetti legati all’emergenza alluvione.

 

Il presidente CALIANDRO accoglie tale richiesta condivisa.

 

La vicepresidente PRIOLO esprime la sua disponibilità per la data del lunedì come giornata ordinaria, fatto salvo che, per impegni istituzionali, possa essere individuata una giornata alternativa.

 

Il presidente CALIANDRO conclude calendarizzando come giornata ordinaria il lunedì mattina e collega l’organizzazione del lavoro della commissione a due punti: il primo legato alle disponibilità che fornirà la vicepresidente e il secondo chiedendo ai consiglieri di presentare al più presto le interrogazioni e le interlocuzioni relative al tema dell’emergenza alluvione, affinché vi sia una programmazione tempestiva dell’oggetto delle convocazioni delle sedute.

 

Il vicepresidente RAINIERI offre la disponibilità, in collaborazione con l’ufficio di presidenza, per l’organizzazione di questi spazi aggiuntivi dedicati agli approfondimenti sull’emergenza alluvione.

 

 

6746 -Progetto di legge d'iniziativa consiglieri recante: "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10". (21 04 23)

A firma dei Consiglieri: Costi, Costa, Daffada', Zappaterra, Sabattini, Rontini, Mori, Fabbri, Bulbi, Gerace, Mumolo

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola al relatore COSTA che illustra il progetto di legge e informa i commissari che saranno presentati circa una ventina di emendamenti.

 

Interviene il relatore di minoranza PELLONI riepilogando l’iter del pdl e facendo alcune considerazioni.

 

La seduta ordinaria della Commissione termina alle ore 13,26 e, alle ore 13,28, la Commissione riprende propri lavori in seduta congiunta con la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

 

 

Esame ai sensi dell'art.38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa del seguente pacchetto di atti UE - Seguito sessione europea 2022:

 

Pacchetto “acque”

-          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. COM(2022) 540 final del 26/10/2022 e allegati

-          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione). COM(2022) 541 final del 26/10/2022 e allegati

 

Il presidente CALIANDRO introduce l’esame dell’atto europeo spiegando che la commissione territorio, ambiente e mobilità è chiamata, in questa sede, ad esprimere il parere consultivo alla commissione referente Bilancio, Affari generali ed istituzionali. Informa i commissari che i commissari hanno ricevuto le slide illustrative.

 

Interviene il consigliere FACCI con alcune osservazioni e chiede che la bozza di risoluzione venga illustrata.

 

Il presidente CALIANDRO cede la parola alla dott.ssa Ercoli e alla dott.ssa Palumbo che illustrano la bozza di risoluzione con l’ausilio di slide, poste a disposizione dei consiglieri, soffermandosi sul quadro delle direttive e strategie europee in materia di acque.

 

Interviene il consigliere BARGI.

 

In assenza di ulteriori interventi, il presidente CALIANDRO invita la Commissione III ad esprimere, in sede consultiva, il parere sulla bozza di risoluzione (v. allegato).

 

La Commissione Territorio, ambiente, mobilità esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla bozza di risoluzione con 26 voti a favore (PD, BP), nessun contrario, 15 astenuti (Lega, FDI).

 

Il presidente POMPIGNOLI pone quindi in votazione la risoluzione.

 

La Commissione Bilancio, affari generali ed istituzionali esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, BP), nessun contrario, 14 astenuti (Lega, FDI).

 

La seduta termina alle ore 14,20.

 

Approvato nella seduta del 12 luglio 2023.

 

La segretaria

Il Presidente

Silvia Fanti

Stefano Caliandro

 


ALLEGATO al processo verbale 19

Seduta del 28 giugno 2023

 

BOZZA

 

 

OGGETTO: Risoluzione sul pacchetto di proposte della Commissione europea “Inquinamento Zero” del 26 ottobre 2021: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque COM(2022)540 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) COM(2022)541. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

 

 

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”, in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;

 

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

 

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

vista la Risoluzione n. 5146 approvata dall’Assemblea legislativa l’11 maggio 2022 recante “Sessione europea 2022 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea", in particolare il punto n. 38;

 

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque COM(2022)540;

 

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) COM(2022)541;

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final);

 

vista la Comunicazione “Green Deal europeo” di dicembre 2019, nella quale la Commissione europea ha definito una nuova strategia per trasformare l’economia dell’Unione europea e orientarla verso un futuro sostenibile, in attuazione degli impegni assunti con l’accordo di Parigi, formalmente ratificato dall’UE nel 2016 (Comunicazione della Commissione europea “Il Green Deal europeo” COM/2019/640);

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final);

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final);

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final);

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final del 20 maggio 2020;

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final);

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Strategia farmaceutica per l'Europa” COM (2020) 761 final del 25 novembre 2020;

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali” COM/2021/102 final del 4 marzo 2021;

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili” COM/2022/108 final del 8 marzo 2022;

 

visto il Piano d’azione dell’Unione europea “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo” COM(2021)400 del 12 maggio 2021;

 

vista la Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

 

vista la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

 

vista la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

 

vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

 

vista la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);

 

vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

 

vista la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

 

vista la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

 

vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione);

 

visto il Regolamento (CE) 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

 

visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

 

visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

 

visto il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;

 

visto il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

 

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

 

visto il Patto per il lavoro e per il clima che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto a dicembre 2020 con enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche per il rilancio e lo sviluppo dell’Emilia-Romagna fondati sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale;

 

vista la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata con DGR 1840/2021;

 

vista la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40/2005 recante “Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. 20/2000 art. 25. (Proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878)”;

 

vista la DGR n. 2293/2021 recante “Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), Terzo ciclo di pianificazione 2022-2027: presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2021-2027 dei distretti idrografici del fiume Po e dell’Appennino Centrale”;

 

vista la DGR 992/2022 recante “Reporting 2022 Direttiva Quadro Acque 2000/60/ce - informazioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2009 da trasmettere ai fini della reportistica Wise - Water Information System for Europe in applicazione dell'art.15 DQA”;

 

vista la DGR 1053/2003 recante “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

 

vista la DGR 286/05 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)”;

 

vista la DGR 1860/2006 recante “Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”;

 

vista la DGR 1083/2010 recante “Linee guida per la redazione dei Piani di Indirizzo in riferimento all'applicazione del punto 3.6 della DGR 286/2005”;

 

vista la DGR 2087/2015 recante “Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato”;

 

vista la DGR 201/2016 recante “Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";

 

vista la DGR 569/2019 recante “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

 

vista la DGR 2153/2021 recante “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

 

vista la DGR 55/2021 recante “Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione nell'ambito della delibera di giunta regionale n. 2087/2015 e ss.mm.ii. (sistema informativo regionale del Servizio Idrico Integrato)”;

 

vista la Delibera della Giunta regionale n. 895 del 20 luglio 2020 “Partecipazione in fase ascendente della Regione Emilia-Romagna al Regolamento europeo per il conseguimento della neutralità climatica di modifica del Regolamento (UE) 2018/1999”;

 

vista la Risoluzione n. 7173 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 18 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua COM(2018) 337 final del 28 maggio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

vista la Risoluzione n. 6342 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 4 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) – COM (2017) 753 final del 1 febbraio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

 

visti gli art. 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

 

considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system” e che l’articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”;

 

considerato che i seguenti atti della Commissione europea

 

-          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque COM(2022)540

 

-          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) COM(2022)541

 

fanno parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2022, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 della stessa legge;

 

visto il parere espresso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 28 giugno 2023 (prot. n. del … )

 

considerato che le proposte in esame fanno parte del pacchetto Inquinamento zero finalizzato ad aggiornare le direttive sulla qualità dell'aria e sul trattamento delle acque reflue urbane e delle acque superficiali e sotterranee rispetto al raggiungimento, mediante l’individuazione di norme più severe e la fissazione di nuovi standard di qualità ambientale, dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

 

considerato che il pacchetto Inquinamento zero si colloca nell’ambito del Green deal europeo che richiede un impegno da parte dell’Unione Europea a monitorare, segnalare, prevenire e porre rimedio in modo più efficace all’inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo e si collega al Piano di azione “Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo” che delinea 6 obiettivi (ZPA) per il 2030, declinati in 9 iniziative faro e 33 azioni chiave da realizzare nel periodo 2021-2024 al fine di accelerare la riduzione dell'inquinamento e contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile in sinergia con gli obiettivi dell’economia pulita e circolare e del ripristino della biodiversità;

 

considerato che sia la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque”, sia la proposta di revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane convergono sulle seguenti iniziative faro del piano di azione Inquinamento zero:

-          iniziativa faro n. 1 Riduzione delle disuguaglianze sanitarie attraverso l'azzeramento dell'inquinamento

-          nell’iniziativa faro n. 2 Sostegno dell'azione "zero inquinamento" urbano

-          nell’iniziativa faro n. 3 Promuovere l'inquinamento zero nelle regioni

considerato che l'obiettivo delle due proposte di direttiva in oggetto consiste, da un lato, nello stabilire nuovi standard per una serie di sostanze chimiche che destano preoccupazione e affrontare così il problema dell'inquinamento chimico nelle acque e, dall’altro nel proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi inquinanti di acque reflue provenienti da fonti urbane e settori specifici non sufficientemente trattate;

 

considerata l’opportunità di trattare congiuntamente le due proposte di direttive in esame e partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea e ai negoziati che seguiranno attraverso la formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

 

 

A) si esprime sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, COM(2022)540 osservando quanto segue

 

1. la base giuridica è individuata nell’art. 192 del TFUE che stabilisce che l'Unione Europea contribuisce a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente;

 

2. l'articolo 191 del TFUE svolge un ruolo complementare, affermando che l'Unione Europea ha l'obiettivo di promuovere misure che garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente, migliorando la qualità della vita delle persone;

 

3. la base giuridica è correttamente individuata nei due succitati articoli in quanto l'Unione Europea ha il compito di adottare misure per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché per la promozione di azioni internazionali volte a risolvere i problemi ambientali su scala globale o regionale. Ciò include anche il combattimento del cambiamento climatico, che rappresenta una delle sfide ambientali più urgenti a livello globale.

 

Per quanto attiene al merito della proposta:

 

4. rileva che la proposta di revisione della direttiva 2000/60/CE, nota come Direttiva Quadro Acque (DQA), e delle direttive “figlie” 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e 2008/105/CE che, con riferimento alle acque superficiali, stabilisce gli Standard di Qualità (SQA) di quelle sostanze o gruppi di sostanze identificate come inquinanti prioritari in quanto costituiscono un rischio significativo per l’ambiente acquatico, ha come obiettivo ultimo quello di stabilire nuovi standard per una serie di sostanze chimiche che destano preoccupazione e affrontare così il problema dell'inquinamento chimico nelle acque;

 

5. condivide l’impianto complessivo e l’importanza della revisione ed aggiornamento della direttiva 2000/60/CE e delle direttive “figlie” n. 2006/118/CE e n. 2008/105/CE, tuttavia rileva quanto segue:

 

con riferimento alla proposta di modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

 

6. pur condividendo le finalità della modifica dell’art. 2, che chiarisce la definizione di stato chimico delle acque superficiali in quanto prende in considerazione tutte le sostanze da monitorare (prioritarie, pericolose prioritarie e inquinanti specifici), evidenzia che le azioni derivanti dalla proposta normativa comporteranno un aggravio in termini di sforzo di monitoraggio, oltre che ingenti oneri economici;

 

7. ritiene, inoltre, che sarà necessario prevedere tempi di adeguamento idonei all’attuazione delle nuove disposizioni;

 

8. esprime preoccupazione rispetto al rischio che l’introduzione di nuove sostanze da monitorare e la modifica di alcuni Standard di Qualità comportino un considerevole peggioramento nell'attuale classificazione dello stato chimico delle acque;

 

sulla scorta di quanto sopra, fa notare in particolare che l’introduzione del limite di 0,5 g/l per la somma dei pesticidi totali rispetto al precedente 1 g/l si tradurrà nel non raggiungimento del buono stato chimico per la maggior parte dei corpi idrici superficiali della pianura emiliano-romagnola;

 

9. evidenzia che il peggioramento della classificazione dello stato chimico genererà due ordini di criticità:

- la difficoltà di analizzare i trend delle concentrazioni di inquinanti e l’efficacia delle misure messe in campo per contenerli;

- la difficoltà nel fornire ai cittadini una comunicazione del risultato del monitoraggio che sia chiara e trasparente a fronte di una modifica normativa complessa e molto tecnica;

 

10. auspica che venga effettuato uno stretto raccordo tra le modifiche alla direttiva 2000/60/CE, le modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) per la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche e le modifiche al regolamento (CE) 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

 

11. con riferimento al Regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di evitare quanto già avvenuto per i composti della famiglia dei PFAS (Sostanze per- e polifluoroalchiliche), auspica che per le nuove sostanze chimiche immesse sul mercato si preveda una modalità di valutazione degli effetti a lungo termine già all’atto della loro registrazione e, contestualmente, si definisca una metodica analitica da utilizzare per rilevarne la presenza, oltre che la disponibilità dei relativi standard analitici;

 

12. per quanto concerne l'inquinamento di origine diffusa ritiene che il ritiro dal commercio a livello europeo delle sostanze che generano i principali problemi ambientali (fitofarmaci o sostanze chimiche ubiquitarie) sia la soluzione più equa, mentre implementare misure specifiche a livello territoriale causerebbe pesanti conseguenze sul piano economico locale, soprattutto con riferimento a quelle sostanze i cui standard di qualità sono estremamente bassi e per le quali si rappresenta fin da ora la difficoltà a raggiungere le performance analitiche richieste;

 

13. ritiene che ci debba essere un allineamento tra le sostanze utilizzate per determinare lo stato chimico dei corpi idrici superficiali inserite nella proposta di revisione della direttiva 2000/60/CE  e quelle da rimuovere attraverso i trattamenti quaternari presso gli impianti di depurazione (percentuale di rimozione 80%), inserite nella proposta di revisione della direttiva 91/271/CEE “Acque reflue urbane” (come farmaci e sostanze di origine industriale che possono ritrovarsi in pubblica fognatura). Infatti, si rileva che solo i composti Carbamazepina, Claritromicina, Diclofenac sono in comune tra le due proposte, mentre per le sostanze: Amisulprid, Citalopram, Hydrochlorothiazide Metoprolol Venlafaxine Benzotriazole Candesartan Irbesartan Mixture of 4-Methylbenzotriazole and 6-methyl- benzotriazole è richiesto di rimuoverle presso gli impianti di depurazione attraverso i trattamenti quaternari, ma esse non concorrono alla definizione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali;

 

14. in merito all’introduzione dell’obbligo (art. 8 della proposta) di inviare annualmente all’Agenzia europea dell’ambiente e rendere pubblici i dati di monitoraggio individuali raccolti e lo stato risultante, fa presente che la disposizione non riporta specifiche di dettaglio circa la tipologia o il formato di dato da trasmettere e che, comunque, ad oggi ARPAE già trasmette annualmente tali dati ad Ispra;

 

15. considerato che attualmente la classificazione ai sensi della DQA è sessennale e tenuto conto della complessità delle analisi e delle valutazioni da compiere, ritiene che la richiesta di classificazione con cadenza annuale sarebbe solo parziale e incerta ed auspica, in tal senso, una ridefinizione dei termini di trasmissione dei dati dello stato dei corpi idrici almeno triennale;

 

16. rileva che tale modifica comporterebbe, in ogni caso, cospicui oneri economici per il monitoraggio senza un effettivo beneficio in termini di orientamento dell’efficacia delle misure di tutela in atto;

 

17. pur condividendo la scelta di includere le microplastiche – data la loro diffusione - nella lista delle famiglie di inquinanti da ricercare (Allegato II della proposta che modifica l’allegato VIII della direttiva), ritiene necessario specificare se il monitoraggio dovrà essere qualitativo o quantitativo, nonché le tipologie di microplastiche e i metodi analitici da seguire;

 

18. ritiene che anche per i geni di resistenza antimicrobica andrebbero definite le tipologie da ricercare e i metodi analitici da seguire e che sarebbe opportuno dettare indicazioni su tecniche e metodi ai fini della confrontabilità dei dati;

 

con riferimento alla proposta di modifica della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

 

19. pur apprezzando la scelta di aver individuato a livello UE valori soglia di ulteriori sostanze oltre i nitrati e i fitofarmaci (Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze, Carbamazepina, Sulfametoxazolo, Sostanze attive farmaceutiche – Totale, Metaboliti non rilevanti dei pesticidi) (Allegato III della proposta denominato “Allegato 1 Norme di qualità per le acque sotterranee”), ritiene che tale lista dovrà essere ampliata affinché si riducano le differenze di valutazione dello stato chimico delle acque sotterrane tra i diversi Stati Membri;

 

20. evidenzia inoltre che l’introduzione dei metaboliti non rilevanti dei pesticidi (Allegato III della proposta denominato “Allegato 1 Norme di qualità per le acque sotterranee”) deve essere supportata da un una metodologia chiara e condivisa per la loro individuazione;

 

con riferimento alla proposta di modifica della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

 

21. esprime preoccupazione rispetto al rischio che l’introduzione di nuove sostanze da monitorare e l’inasprimento di alcuni Standard di Qualità comportino un considerevole peggioramento nell'attuale classificazione dello stato chimico delle acque;

 

22. auspica che gli SQA per gli inquinanti specifici siano il più possibile armonizzati a livello europeo per permettere il confronto della qualità delle acque nei paesi europei;

 

23 in particolare, con riferimento ai seguenti singoli parametri, si evidenzia quanto segue:

 

Parametro Nichel

L’abbassamento dell’SQA relativo al Nichel (da 4 a 2 µg/l sulla frazione biodisponibile) potrebbe determinare una criticità derivante dal fatto che il valore proposto è vicino al valore di fondo naturale per questo metallo. Si rileva inoltre che a livello nazionale non è stata ancora definita una metodologia rigorosa e condivisa per la stima dei valori di fondo naturale nelle acque superficiali.

Inoltre, i costi associati all’analisi aumenteranno in relazione alle modifiche della metodica analitica per il raggiungimento del limiti di quantificazione (LOQ), anche a seguito dei parametri accessori da analizzare in parallelo.

 

Matrice biota

Le modifiche proposte, - consistenti nell’introduzione di nuove sostanze da monitorare per il monitoraggio ordinario e per la valutazione del trend, nella revisione degli SQABiota con limiti in taluni casi molto più rigorosi per le sostanze già previste e nella modifica dei parametri da ricercare (es Sostanze per- e perfluoroalchiliche (PFAS) – somma delle 24 sostanze) - , comportano problematiche legate alla mancanza di metodiche analitiche, standard, oltre che alla difficoltà a raggiungere i nuovi limiti di quantificazione (LOQ), per un numero rilevante di parametri.

Sarebbe opportuno indicare dei requisiti minimi di performance dei metodi analitici (ad esempio in termini di LOQ da raggiungere) per uniformare l’attività dei laboratori e le successive valutazioni.

Anche per questa matrice, i nuovi parametri, i LOQ e la mancanza di metodiche si traducono in un aggravio di costi derivanti dall’adeguamento della strumentazione, dalla messa a punto di nuove metodiche o dall’aggiornamento delle metodiche attualmente in uso.

 

Cadmio e composti in matrice acqua (in funzione delle classi di durezza dell’acqua) per altre acque di superficie

Sarebbe opportuno un chiarimento circa la differenza di approccio tra SQA-AA (che non è in funzione delle classi di durezza) e SQA-CMA (che è in funzione delle classi di durezza). Sarebbe preferibile un approccio omogeneo, non in funzione delle classi di durezza dell’acqua.

 

Analisi pressioni per introduzione nuove sostanze

Per tutte le nuove sostanze introdotte per le diverse tipologie di matrice (Acqua e biota) mancano dei criteri per la valutazione delle pressioni finalizzate al monitoraggio.

Oltre alle considerazioni già effettuate in merito alle modifiche all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, si rileva che alcune delle nuove sostanze di nuova introduzione presentano degli standard di qualità estremamente bassi, in alcuni casi dell'ordine di grandezza di 10-5, 10-6 fino ad arrivare 10-7 µg/l. Si tratta di limiti di difficile rilevamento con le attuali metodiche di laboratorio, di contro, la sostanza glifosate presenta uno standard di qualità in corpo idrico superficiale molto più elevato rispetto all'attuale. Il glifosate è un erbicida per il quale oggi si considera lo standard generico di 0,1 µg /l. Nella proposta di modifica sono riportati due standard per il glifosate: lo standard di 0,1 µg/l deve essere rispettato per le sole acque destinate al consumo umano, mentre per le restanti acque superficiali lo standard di qualità è pari a 86,7 µg /l. Tale valore (86,7 µg/l.) appare estremamente alto, è inoltre incompatibile con lo standard di 0,5 µg/l previsto come totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti.

 

 

B) si esprime sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), COM(2022)541 osservando quanto segue

 

24. osserva che la base giuridica appare correttamente individuata nell’art. 191, par. 2 del TFUE che stabilisce l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela ambientale e si basa sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e del "chi inquina paga”;

 

25. osserva che l’art. 1 “Oggetto” della proposta innova sensibilmente rispetto all’attuale omologa disposizione della direttiva 91/271/CEE laddove tra gli scopi affianca, alla protezione dell’ambiente, la protezione della salute umana facendo esplicito riferimento all’armonizzazione della sorveglianza dei parametri sanitari nelle acque reflue;

 

Per quanto attiene al merito della proposta:

 

26. rileva che la proposta di revisione della direttiva 91/271/CEE si propone di ridurre ulteriormente gli scarichi inquinanti provenienti da fonti urbane, contribuire maggiormente alla protezione della salute pubblica e migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane;

 

27. rileva che la proposta dovrebbe contribuire al progressivo azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile;

 

28. condivide l’impianto complessivo e l’importanza della revisione ed aggiornamento della direttiva 91/271/CEE, auspica un coordinamento anche rispetto ai contenuti del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, richiamato agli art. 14 e 15, tuttavia rileva quanto segue:

 

con riferimento alla definizione di “agglomerato” di cui all’Articolo 2 – Definizioni

 

29. rileva che la definizione proposta non fa più riferimento alla popolazione/attività economiche sufficientemente concentrate, bensì al carico inquinante delle acque reflue, individuando una soglia minima di concentrazione di abitanti equivalenti (pari a 10 AE/ha, i.e. almeno 10 a.e. per ettaro);

 

30. stante tale proposta di modifica, auspica il mantenimento della definizione attuale evidenziando che la nuova definizione, laddove venisse considerata come “prescrittiva”, comporterebbe diverse criticità;

 

in particolare, evidenzia che:

-          l’individuazione di agglomerati basata esclusivamente sul riferimento dei 10 AE/ha, senza tener conto della effettiva densità abitativa del territorio, potrebbe comportare il rischio di grosse sovrastime o sottostime nel dimensionamento degli impianti, con conseguente perdita di funzionalità sia in termini depurativi che di efficienza;

-          qualora il riferimento ai 10 AE/ha venisse inteso in senso “prescrittivo”, comporterebbe l’obbligo di individuare quale agglomerati anche eventuali edifici sparsi con più unità abitative (AE > 10) di difficile collettamento ad una rete pubblica. Tale modifica impatterebbe in modo significativo sui costi operativi di gestione (OPEX) a causa della numerosità di piccoli Agglomerati che si verrebbero ad individuare e comporterebbe il trasferimento in capo al Gestore del SII anche di sistemi di trattamento isolati a servizio di singoli edifici il che potrebbe costituire un enorme problema dal punto di vista gestionale;

 

con riferimento all’Articolo 6 – Trattamento secondario (ex articolo 4)

 

31. rileva che l’estensione del trattamento secondario a tutti gli agglomerati compresi tra 1.000 e 2.000 a.e., pur non rappresentando da un punto divista tecnico una criticità, comporterebbe un aggravio dei costi per l’implementazione di tali sistemi a tutti gli agglomerati individuati;

 

con riferimento all’Articolo 7 – Trattamento terziario (ex articolo 5)

 

32. ritiene necessario valutare meglio quanto le modifiche introdotte rispetto agli obblighi di effettuare il trattamento terziario siano effettivamente tali da comportare un beneficio in termini di riduzione dei fenomeni di eutrofizzazione, atteso che già l’attuale consistenza dei limiti imposti è da ritenersi cautelativa con riferimento alla possibilità che si verifichino fenomeni di eutrofizzazione nella parte del mare Adriatico su cui si affaccia il territorio regionale;

 

33. rileva che poiché la proposta di revisione prevede un abbassamento dei valori di azoto e fosforo non solo a livello di bacino drenante dell’area sensibile, ma anche sui singoli impianti di trattamento, esprime preoccupazione per l’impatto di tali nuove disposizioni sia in termini di concentrazione che in termini di percentuale di riduzione, rilevando che la riduzione di tali nutrienti non risulta attuabile con una modifica delle attività gestionali ed implicherebbe tempi superiori rispetto a quelli previsti nella nuova formulazione della direttiva;

 

con riferimento all’Articolo 8 – Trattamento quaternario

 

34. rileva che la proposta introduce l’obbligo di una nuova fase supplementare di trattamento, c.d. “quaternaria”, dedicata all’abbattimento dei microinquinanti su tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di Agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 100.000 AE e in molti di quelli a servizio di Agglomerati di consistenza compresa tra 10.000 e 100.000 AE;

 

35. evidenzia che si tratta di investimenti ingenti in quanto il trattamento degli inquinanti richiede tecnologie avanzate e costose e non è al momento valutabile l’impegno economico necessario per l’implementazione della nuova disposizione;

 

con riferimento all’Articolo 11 – Neutralità energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (nuovo)

 

36. esprime preoccupazione per l’impatto in termini di sforzi economici derivante dall’eventuale applicazione della neutralità energetica degli impianti di trattamento evidenziando in particolare che:

-       l’adeguamento di tutti i sistemi depurativi richiesto dalla nuova direttiva comporterà necessariamente un aumento dei consumi energetici in conseguenza di sistemi più performanti rispetto alla situazione attuale;

-       vi è un rischio concreto di disapplicazione della norma laddove non risulti fisicamente ed orograficamente possibile installare sistemi di produzione energetica per raggiungere la neutralità del sistema;

 

37. suggerisce di prevedere anche la possibilità di raggiungere la neutralità energetica dell’intero sistema, eventualmente considerando la produzione di energia da fonti rinnovabili a livello di Ambito Territoriale Omogeneo, introducendo (come chiesto per il PNRR) forme di contabilità separate dell’energia prodotta e destinata all’impianto di trattamento;

 

con riferimento all’Articolo 17 – Sorveglianza delle acque reflue urbane (nuovo)

 

38. si rileva che la proposta prevede l’istituzione di una struttura di coordinamento tra le autorità responsabili della sanità pubblica e del trattamento delle acque reflue urbane, che determinerà i parametri da monitorare, la frequenza e il metodo da applicare; tale misura non costituirebbe un problema da un punto di vista tecnico ma i costi che ne deriverebbero influirebbero sulla tariffa del servizio;

 

con riferimento all’Articolo 21 – Monitoraggio (ex art. 15)

 

39. rileva che saranno introdotti nuovi obblighi in merito al monitoraggio dell’inquinamento derivante dal deflusso urbano e dalle tracimazioni causate da piogge violente, delle concentrazioni e dei carichi degli inquinanti allo sbocco degli impianti di trattamento, nonché della presenza di microplastiche anche nei fanghi;

 

Con riferimento a quanto sopra:

 

40. auspica che venga effettuato uno stretto raccordo tra le modifiche alla Direttiva quadro sulle acque n. 2000/60/CE e la proposta di revisione della Direttiva n. 91/271/CEE “acque reflue urbane”, rilevando in particolare un disallineamento tra le nuove sostanze inserite nella proposta di revisione della direttiva 91/271/CEE da rimuovere attraverso i trattamenti quaternari presso gli impianti di depurazione (percentuale di rimozione 80%) e le nuove sostanze inserite dalla proposta di modifica della direttiva 2000/60/CE, utilizzate per determinare lo stato chimico dei corpi idrici superficiali;

 

41. fa notare che già ad oggi la piena attuazione ed il mantenimento della conformità ai dettami della Direttiva n. 91/271/CEE “acque reflue urbane”, ha comportato e comporta un significativo sforzo amministrativo, tecnico e finanziario;

 

42. esprime preoccupazione rispetto agli oneri economico / finanziari necessari per l’adeguamento ai nuovi limiti (art. 6, 7 e 8 della proposta), per la sorveglianza delle acque reflue urbane (art. 17) e per il monitoraggio (art. 21), evidenziando che rischiano di non essere socialmente sostenibili con la sola tariffa del Sistema Idrico Integrato (SII) e rischiano, pertanto, di comportare nuove ed ingenti necessità di contributi pubblici, a cui il sistema farà fatica a fare fronte;

 

43. ritiene complesso effettuare una precisa valutazione dell’impatto economico generale prevedendo inoltre che non potranno essere raggiunti gli obiettivi prefissati nei tempi previsti;

 

C) in conclusione:

 

44. dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della regione Emilia Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere  la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

 

45. dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell’articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell’ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’art. 9 della legge 234 del 2012;

 

46. impegna la Giunta ad informare l’Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della regione Emilia- Romagna sulle iniziative europee oggetto della presente Risoluzione e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

 

47. dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

 

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