Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2026, n. 11

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DEL MICROCREDITO SOCIALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 261 del 9 ottobre 2026

INDICE

Art. 1 - Principî, finalità e obiettivi
Art. 2 - Fondo per il microcredito sociale
Art. 3 - Modalità attuative
Art. 4 - Beneficiari e ambiti di intervento
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Art. 6 - Clausola valutativa
Art. 7 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principî, finalità e obiettivi
1. La Regione riconosce il microcredito sociale quale misura strategica e integrativa nell’ambito delle politiche regionali di contrasto alla povertà, da realizzarsi, anche in raccordo con gli interventi dei servizi sociali territoriali, da parte delle amministrazioni locali e degli enti del Terzo settore, finalizzata a sostenere percorsi di inclusione sociale e finanziaria e a prevenire il ricorso al sovraindebitamento e all’usura, nonché a sostenere temporaneamente la capacità di spesa, l’autonomia e la resilienza economica delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la misura del microcredito sociale regionale, come definito dall’ articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dall’ articolo 5 del decreto Sito esterno del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell’ articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno), quale strumento di prevenzione, contrasto alle povertà e all’esclusione sociale, finalizzato a sostenere persone e nuclei familiari residenti in Emilia-Romagna in situazione di particolare vulnerabilità economica o sociale.
3. La Regione, altresì, riconosce e valorizza le altre esperienze locali di microcredito sociale presenti sul territorio regionale, svolgendo un’azione di promozione e di raccordo con la misura regionale, promuovendo modalità coordinate di accesso alle relative misure, secondo le rispettive competenze.
Art. 2
Fondo per il microcredito sociale
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione costituisce un Fondo di garanzia e sviluppo per il microcredito sociale, per la gestione del quale stipula un apposito accordo ai sensi dell’ articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con l’Ente nazionale per il microcredito di cui all’ articolo 8, comma 4 bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 Sito esterno (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Sito esterno.
2. Il Fondo è finalizzato alla garanzia dei crediti erogati, all’abbattimento dei tassi di interesse, alla copertura dei costi di tutoraggio, alla copertura dei costi di gestione amministrativi e indiretti, nonché ai servizi di accompagnamento e supporto ai beneficiari, anche in materia di gestione economico-finanziaria.
Art. 3
Modalità attuative
1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione di cui all’articolo 2, comma 1, il quale disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di gestione e le finalità del Fondo, le condizioni e le procedure di erogazione dei finanziamenti, le modalità di restituzione e di reimpiego delle somme rimborsate, i sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi.
2. In presenza di eventi emergenziali, calamità naturali o situazioni di grave disagio socioeconomico, il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, può essere incrementato, in accordo con la Regione, con risorse provenienti da altre amministrazioni pubbliche, enti del Terzo settore, fondazioni, soggetti privati. I criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di raccordo con le altre esperienze di microcredito sociale presenti sul territorio regionale.
Art. 4
Beneficiari e ambiti di intervento
1. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, definisce con deliberazione i requisiti generali dei beneficiari per l’accesso al microcredito sociale, le condizioni di ammissibilità e le tipologie di spese finanziabili nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale sul microcredito sociale.
2. Ai fini della determinazione dei requisiti di accesso e delle tipologie di spesa finanziabili di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto della condizione economica del nucleo familiare, attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nonché di ulteriori elementi idonei a rappresentare situazioni di vulnerabilità finanziaria e sociale, al fine di prevenire l’insorgenza o l’aggravamento di condizioni di fragilità economica, sostenendo le persone e i nuclei familiari che incontrano difficoltà temporanee derivanti da spese impreviste o non differibili, ovvero da una riduzione delle risorse disponibili.
3. L’accesso al microcredito sociale è subordinato alla preventiva valutazione della sostenibilità del finanziamento effettuata dal soggetto erogatore nel rispetto della normativa vigente. La valutazione tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, nonché dell’eventuale esposizione debitoria complessiva, al fine di prevenire situazioni di sovraindebitamento e di favorire un utilizzo responsabile del credito.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028. 
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno ).
Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette con cadenza biennale all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle informazioni concernenti il numero delle domande presentate e ammesse a finanziamento, l’ammontare complessivo delle risorse erogate, l’andamento dei rimborsi e gli eventuali casi di insolvenza.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.