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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5812
Presentato in data: 12/10/2022
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale". (12 10 22) A firma della Consigliera: Piccinini

Presentatori:

Piccinini

Testo:

 

SERVIZI DI ASSISTENZA PSICO-ONCOLOGICA NELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE

 


RELAZIONE

 

Il documento approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 aprile 2019 ha sancito l’Accordo sul documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”, nel quale, al punto 7.4, relativo al supporto psico-oncologico si afferma che  la cura psicosociale in oncologia è parte integrante di una strategia di cura più ampia, a partire dalla diagnosi e durante l’intero corso di malattia, inclusivo delle fasi dei trattamenti attivi, della remissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e della fase avanzata e di fine vita”.

Il documento prosegue stabilendo che “l’approccio e le cure psicosociali … si devono adeguare ai bisogni della persona ammalata e della sua famiglia, nelle diverse fasi della malattia.” Il documento prosegue sottolineando che “la presenza dello psico-oncologo nelle équipe interdisciplinari consente di … elabora[re i] vissuti legati alla condizione di rischio e di facilitare il processo comunicativo, migliorando la qualità di vita del paziente oncologico… in particolare, per strutture intermedie e tipologie assistenziali, quali l’Hospice, l’assistenza domiciliare, le Residenze Sanitarie Assistite, la riabilitazione e gli ospedali di comunità, soprattutto per i pazienti in fase terminale”.

Il documento approvato nella Conferenza Stato-Regioni si è inserito in un contesto articolato, connotato da una diversa connotazione dei servizi di psicologia oncologica a livello nazionale, e sottolinea l’esigenza di agire rispetto alle Reti Oncologiche Regionali per estendere e qualificare l’offerta di psicologia oncologica.

Da qui questo progetto di legge che riconosce il ruolo dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale per le persone malate, i loro familiari/caregiver, l’équipes oncologiche, le operatrici e gli operatori dei reparti di oncologia, ne promuove l’operatività, la diffusione e la qualificazione.

La Regione, infatti, deve porsi l’obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale per migliorare l’offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, e di tutto il personale sanitario coinvolto. A questo fine devono essere previste misure di supporto alla formazione del personale e alla comunicazione dei servizi esistenti, tali da migliorare anche la qualità della comunicazione con i pazienti e i familiari.

 

Il progetto di legge si compone di sette articoli

L’articolo 1 è relativo a finalità e principi ed afferma l’obiettivo di tutelare il diritto di ogni paziente oncologico ad accedere alle cure psico-oncologiche.

L’articolo 2 interviene rispetto alla promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica, riconoscendo il ruolo dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale per le persone malate, i loro familiari/caregiver, l’équipes oncologiche e gli operatori dei reparti di oncologia, e promuovendone l’operatività, la diffusione e la qualificazione.

L’articolo 3 è relativo alle attività di formazione, informazione e comunicazione sulla psicologia oncologica, che costituiscono fondamentali misure di qualificazione dei servizi.

L’articolo 4 detta disposizioni di attuazione, stabilendo che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore la Giunta definisca gli ambiti di intervento dell’assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, adeguando, contestualmente, gli atti amministrativi adottati in materia.

La norma finanziaria è oggetto dell’articolo 5, stabilendo che per l’esercizio finanziario in corso si faccia a fronte alle spese del progetto di legge mediante il “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” e che, per gli esercizi finanziari successivi le leggi di bilancio prevedano autorizzazioni di spesa per un massimo di 200mila euro annui nell’ambito del  programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario   corrente   per la  garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”. L’articolo 6 è dedicato alla clausola valutativa, stabilendo che con cadenza triennale la Giunta presenti alla Commissione assembleare competente una relazione relativa a numero, dislocazione, articolazione organizzativa dei servizi di assistenza psico-oncologica nell’ambito della Rete Oncologica Regionale, numero e caratteristiche delle prestazioni effettuate e degli utenti destinatari degli interventi; numero, caratteristiche e costi degli interventi di formazione, informazione e comunicazione svolti

 

Con l’articolo 7 si disciplina l’entrata in vigore della norma.

 


Art. 1

(Finalità e principi)

 

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni sociosanitari degli individui, si pone l’obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l’offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

 

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per i malati e per le loro famiglie, nel rispetto dei seguenti principi:

 

a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

 

b) tutela e promozione della qualità della vita in ogni sua fase;

 

c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e delle famiglie/caregiver.

 

Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)

 

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, in coerenza con la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 19 (Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria), conformemente agli obiettivi contenuti negli Accordi in materia sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riconosce il ruolo dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale per le persone malate, i loro familiari/caregiver, l’équipes oncologiche e gli operatori dei reparti di oncologia, ne promuove l’operatività, la diffusione e la qualificazione mediante:

 

a) l’organizzazione della Rete oncologica regionale secondo un modello che preveda l’approccio multidisciplinare-multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;

 

b) la presenza di personale esperto in psico-oncologia, in équipe multidisciplinare-multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell’accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.

 

Art. 3

(Formazione, informazione e comunicazione)

 

1. La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia, rivolti a équipes oncologiche, équipes multidisciplinari, operatori dei reparti di oncologia.

 

2. La Regione realizza specifiche azioni di comunicazione istituzionale e di informazione agli utenti, ai professionisti e a servizi in relazione alle strutture, alle prestazioni e alle attività di psico-oncologia nella Rete Oncologica Regionale.

 

Art. 4

(Disposizione di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell’assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:

 

-          per l’esercizio finanziario 2022 mediante il fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti”;

 

-          per gli esercizi finanziari successivi nel limite massimo di euro 200.000 per ciascuno anno, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) numero, dislocazione, articolazione organizzativa dei servizi di assistenza psico-oncologica nell’ambito della Rete Oncologica Regionale;

 

b) numero e caratteristiche delle prestazioni effettuate e degli utenti destinatari degli interventi;

 

c) numero, caratteristiche e costi degli interventi di formazione, informazione e comunicazione svolti.

 

2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislative e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).