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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 1030
Presentato in data: 30/07/2025
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge regionale per il clima: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici". (30 07 25) A firma dei Consiglieri: Burani, Trande, Larghetti

Presentatori:

Burani, Trande, Larghetti

Testo:

 

LEGGE REGIONALE PER IL CLIMA:

MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

 


RELAZIONE

 

La crisi climatica rappresenta una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo, con impatti devastanti che si manifestano in tutto il mondo attraverso fenomeni sempre più frequenti e intensi, come prolungate siccità, inondazioni e uragani. Questi eventi estremi sono direttamente legati al surriscaldamento globale, causato dall'accumulo di gas serra nell'atmosfera a causa dell'uso smodato di fonti fossili, dell'agricoltura convenzionale e della zootecnia industriale, come evidenziato da numerosi studi scientifici, tra cui quelli dell'IPCC.

 

In Italia, la gravità della situazione è ben illustrata dagli eventi climatici estremi verificatisi negli ultimi anni: la tragica crisi idrica in Sicilia e Sardegna nel 2024, seguita dall'alluvione in Emilia-Romagna nel maggio 2023, ha messo in luce le fragilità del nostro sistema naturale e umano. Dopo mesi di siccità, durante i quali il livello dei fiumi, compreso il Po e i suoi affluenti, era sceso a livelli critici, la Romagna è stata colpita da un evento meteorologico eccezionale. In soli tre giorni, sono caduti 4,5 miliardi di litri d'acqua, equivalente ai consumi idrici industriali, agricoli e privati della regione per tre anni interi. Questi episodi non solo dimostrano l'impatto crescente del cambiamento climatico, ma richiedono azioni concrete e immediate per mitigarne gli effetti.

 

Il Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui l'umanità esaurisce tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno, è caduto il 24 luglio 2025, confermando come stiamo vivendo oltre i limiti del pianeta. Anche sul fronte del surriscaldamento globale, i dati sono allarmanti: il 2024 è stato uno degli anni più caldi mai registrati, con un'anomalia termica globale di +1,4°C rispetto alla media preindustriale. In Italia, l'anomalia termica media è stata di +1,2°C, con picchi di +2,8°C in alcune aree del Nord-Est, inclusa l'Emilia-Romagna.

 

Le emissioni di gas climalteranti continuano ad aumentare, raggiungendo un nuovo record di 37,6 miliardi di tonnellate di CO₂ nel 2023, con un incremento del 1,2% rispetto al 2022. Nel 2024, grazie all'aumento dell'uso di fonti rinnovabili, le emissioni sono state preliminarmente stabilizzate intorno ai 37,5 miliardi di tonnellate. Tuttavia, la situazione resta critica, soprattutto in Emilia-Romagna, dove le emissioni medie pro capite/anno ammontano a 9,5 tonnellate, ben al di sopra della media italiana (6,7 ton) e europea (7,3 ton). La percentuale di copertura dei consumi lordi finali di energia da fonti rinnovabili è salita al 15% nel 2024, contro il precedente 11,4%, ma resta inferiore alla media nazionale (25%) ed europea (19,1%).

 

La Regione Emilia-Romagna ha mostrato un forte impegno nella lotta contro il cambiamento climatico, integrando obiettivi ambiziosi e strategie concrete nel suo Programma di Mandato 2020-2025. Tra i principali strumenti e iniziative:

 

1. Patto per il Lavoro e per il Clima: Approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14 dicembre 2020, questo accordo sottoscritto tra la Regione e le rappresentanze del sistema territoriale definisce obiettivi e linee di azione condivise per il rilancio e lo sviluppo della regione, basandosi sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Gli obiettivi chiave includono la neutralità carbonica prima del 2050 e il raggiungimento del 100% delle energie rinnovabili entro il 2035.

2. Strategia Regionale per la Mitigazione e l’Adattamento: Approvata con Delibera di Assemblea n. 187/2018, questa strategia valorizza le azioni già in atto nei Piani e Programmi settoriali, individuando nuove misure concrete nei settori chiave del trasporto, del risparmio energetico, della produzione e consumo di energia, dell’innovazione tecnologica e ricerca scientifica, dell’economia verde e della riconversione industriale. Viene anche previsto l’avvio di un Forum regionale permanente per i cambiamenti climatici, quale luogo di dialogo con le amministrazioni locali e i settori produttivi per il coordinamento sulle politiche di mitigazione e adattamento.

3. Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Con Delibera di Giunta n. 1840 del 8 novembre 2021, la Regione ha correlato ciascuna azione e impegno previsti nel Programma di Mandato 2020-2025 e nel Patto per il Lavoro e per il Clima ai Goal e ai target dell’Agenda 2030. Tra gli obiettivi, figura la riduzione delle emissioni di gas climalteranti al 55% rispetto ai livelli del 1990 (Goal 13), nonché la promozione di percorsi partecipativi attraverso il Forum regionale di sviluppo sostenibile.

4. “il Percorso per la Neutralità Carbonica prima del 2050”: Approvato con Delibera di Giunta n. 1610/2024, questo documento strategico e programmatico che, sulla base di un bilancio netto delle emissioni e di scenari tecnico-economici, identifica settore per settore, le migliori politiche e azioni da mettere in atto, nel tempo, affinché la ‘somma’ di queste abbia come risultato la neutralità netta di emissioni di gas climalteranti prima del 2050. Il documento identifica anche la governance interna all’amministrazione per l’attuazione, la gestione ed il monitoraggio delle politiche in materia di neutralità carbonica.

5. Programma Regionale FESR 2021-2027: Approvato con Delibera di Assemblea n. 68 del 2 febbraio 2022, questo programma destina importanti risorse alla decarbonizzazione, alla sostenibilità ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo alla transizione ecologica della regione.

6. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027: Approvato con Delibera di Assemblea n. 99 del 28 settembre 2022, include l'obiettivo generale di "Sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima", in linea con gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

7. Legge Regionale 5/2022: Con questa normativa, la Regione promuove e sostiene le Comunità Energetiche Rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, favorendo l'utilizzo di fonti di energia pulite e indirettamente contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

 

Tuttavia, nonostante questi importanti passi avanti, manca ancora uno strumento legislativo organico, vincolante e a lungo termine che raccolga e rafforzi tutte queste iniziative in un unico quadro normativo. Serve una Legge Regionale per il Clima che non si limiti a dichiarare obiettivi, ma li renda misurabili, monitorabili, finanziati e partecipati.

 

Questa proposta di legge nasce da questa esigenza. Si fonda su un principio chiaro: mitigazione e adattamento devono procedere insieme. Non basta ridurre le emissioni (mitigazione); dobbiamo anche prepararci agli impatti già in atto (adattamento), attraverso soluzioni basate sulla natura, infrastrutture resilienti e una nuova cultura della prevenzione.

 

L’Europa ci guida con il Green Deal e il pacchetto Fit for 55, mentre il PNRR offre risorse senza precedenti per la transizione. L’Emilia-Romagna ha le competenze, la tradizione di innovazione sociale e la capacità amministrativa per diventare un modello nazionale.

 

Questa legge vuole essere quel salto di qualità: un impegno concreto, ambizioso e giusto, che mette al centro la scienza, la partecipazione, la salute, l’equità e le generazioni future. Perché non possiamo più permetterci politiche frammentate o ritardi. Il tempo dell’emergenza è adesso. E il futuro che vogliamo costruire deve essere sostenibile, resiliente e democratico.

 

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO E ARTICOLATO DI LEGGE

La proposta di legge intitolata “LEGGE REGIONALE PER IL CLIMA: MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” costituisce un quadro normativo completo per affrontare la crisi climatica con azioni concrete, in linea con gli impegni internazionali e nazionali. L'obiettivo principale è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, promuovendo una transizione giusta ed equa, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale ed economica.

 

La proposta di legge è composta da diciannove (19) articoli. Di seguito si riportano i contenuti principali di ciascun articolo:

 

Art. 1. Principi generali

 

La Regione Emilia-Romagna riconosce il riscaldamento globale come una minaccia esistenziale e si impegna a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, attraverso la decarbonizzazione dei consumi energetici e la promozione dell’economia circolare. La legge si ispira a principi costituzionali (artt. 2, 9, 41) e a normative europee come il Regolamento UE 2021/1119 e l’Accordo di Parigi. Si pone l’obiettivo di garantire una transizione ecologica giusta, che riduca le disuguaglianze sociali ed economiche, affrontando anche il problema della povertà energetica. Viene inoltre riconosciuto l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute fisica e mentale dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

 

Art. 2. Obiettivi e finalità

 

L’obiettivo principale è il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, in linea con gli obiettivi europei. Parallelamente, si promuove l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions), utili a migliorare la resilienza del territorio e a proteggere la biodiversità. Si mira inoltre al consumo di suolo zero entro il 2050, come previsto sia dalla Strategia UE per il suolo che da normative regionali vigenti. L’insieme degli interventi deve garantire una crescita sostenibile e un futuro sicuro per le prossime generazioni.

 

Art. 3. Definizioni

 

Vengono definite terminologie chiave come: 

- Cambiamento climatico, Mitigazione, Adattamento, Neutralità climatica, Economia circolare, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), Carbon budget, Resilienza, Transizione giusta.

 

Art. 4. Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

 

La Regione elabora una Strategia regionale che guida tutte le politiche pubbliche in materia di clima. Essa individua azioni specifiche per settori chiave (trasporti, edilizia, agricoltura, turismo ecc.) sia per la mitigazione che per l’adattamento. La strategia viene aggiornata ogni cinque anni e richiede un approccio partecipativo e multidisciplinare, coinvolgendo esperti e istituzioni scientifiche. Deve essere integrata nei piani settoriali regionali e rappresenta il documento guida per tutti gli altri strumenti legislativi e operativi.

 

Art. 5. Percorso per la neutralità carbonica

 

Viene definito un piano triennale per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, con obiettivi intermedi misurabili e revisionabili periodicamente. Include politiche per aumentare l’uso delle fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’economia circolare. Il documento è redatto dal Gabinetto della Presidenza con il supporto di università e centri di ricerca. Un monitoraggio triennale garantisce l’allineamento con l’evolversi delle normative nazionali e internazionali.

 

Art. 6. Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

 

Il Piano regionale di adattamento fornisce linee guida per affrontare gli effetti già visibili del cambiamento climatico, come eventi estremi, innalzamento del mare, rischi idrogeologici. Prevede azioni concrete per rendere più resilienti infrastrutture, città e comunità. È aggiornato ogni tre anni e vede il coinvolgimento diretto dei Comuni nella sua stesura e attuazione. Anche in questo caso, si privilegia un approccio scientifico e partecipativo.

 

Art.7. Pianificazione e programmazione regionale e locale

 

Tutti i piani e i programmi regionali devono essere coerenti con la Strategia regionale, il Percorso per la neutralità carbonica e il Piano di adattamento. Questo garantisce che ogni decisione politica e amministrativa tenga conto degli obiettivi climatici stabiliti dalla legge.

 

Art. 8. Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici

 

I Comuni sono chiamati a redigere i Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), in linea con gli obiettivi regionali. La Regione offre loro supporto tecnico e incentivi finanziari. L'adozione di questi piani diventa criterio premiante per accedere ai finanziamenti regionali.

 

Art. 9. Partecipazione e informazione

 

La Regione promuove una partecipazione attiva dei cittadini attraverso assemblee deliberative, giurie dei cittadini (Citizen’s Panels) e campagne informative. Vengono organizzati processi partecipativi strutturati e rappresentativi, per coinvolgere cittadini di diversa età, genere e provenienza sociale. Iniziative educative sono rivolte a studenti, professionisti e amministratori locali, favorendo una cultura diffusa della sostenibilità.

 

Art. 10. Assemblea dei giovani per il clima

 

Viene istituita un’Assemblea dei giovani tra i 14 e i 24 anni, che si riunisce due volte l’anno. Essa ha il compito di proporre idee e contribuire alla definizione delle politiche climatiche regionali. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta disciplina la sua composizione e funzionamento.

 

Art. 11. Forum regionale sui cambiamenti climatici

 

Il Forum è uno spazio permanente di confronto e sensibilizzazione su clima, sostenibilità e transizione ecologica. Collabora con Arpae e INFEA per realizzare un programma di alfabetizzazione climatica nelle scuole. Il Forum pubblica annualmente un programma di attività, accessibile a tutti tramite il sito regionale.

 

12. Governance

 

La governance climatica è affidata al Gabinetto della Presidenza, che coordina la stesura e l’aggiornamento della Strategia regionale, il Percorso per la neutralità carbonica e il Piano di adattamento. Vengono istituiti l’Osservatorio per la Transizione Giusta e il Forum regionale, per monitorare e supportare la transizione ecologica. Si promuove la condivisione di buone pratiche tra Regione ed Enti Locali.

 

Art. 13. Big data e intelligenza artificiale per il clima

 

La Regione utilizza tecnologie avanzate (Big Data e AI) per analizzare i dati climatici e pianificare interventi efficaci, nel rispetto della privacy. Entro sei mesi dall’approvazione della legge, viene creato un piano triennale per migliorare la qualità e l’accessibilità dei dati, integrandoli in piattaforme digitali condivise.

 

Art. 14. Green Budget

 

La Regione introduce il concetto di Green Budget, ovvero un bilancio che tiene conto degli obiettivi climatici. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, vengono definite linee guida per redigere un report annuale sulle spese climatiche, accompagnando il bilancio regionale.

 

Art. 15. Salute e clima

 

La Regione integra gli effetti del clima sulla salute fisica e mentale nei propri programmi sanitari. Vengono promossi interventi di supporto psicologico per le persone colpite da eventi climatici estremi, con particolare attenzione a bambini e giovani. Si prevede la formazione di professionisti specializzati in emergenze climatiche.

 

Art. 16. Educazione ed alfabetizzazione climatica

 

L’educazione climatica entra nei percorsi formativi scolastici e universitari, ma anche nei corsi per adulti. L’obiettivo è costruire una cittadinanza consapevole e capace di affrontare i cambiamenti climatici con competenza e responsabilità.

 

Art. 17. Clausola valutativa

 

La Regione monitora regolarmente l’applicazione della legge. Entro 18 mesi dall’approvazione viene presentata una relazione sull’istituzione dell’Assemblea dei giovani, lo stato dei piani strategici e l’avvio dell’Osservatorio per la Transizione Giusta. Ogni 3 anni, viene presentata una relazione completa sugli obiettivi raggiunti e sugli interventi implementati.

 

Art. 18. Norma finanziaria

 

Per l’attuazione della legge si prevede una dotazione iniziale di 500.000 euro per il 2025, reperiti da fondi regionali. Le risorse saranno aggiornate annualmente e potranno derivare anche dai Fondi Europei. Si prevede una revisione triennale per adeguare gli stanziamenti in base ai risultati.

 

Art. 19. Entrata in vigore

 

La legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


INDICE

 

1. Principi generali

2. Obiettivi e finalità

3. Definizioni

4. Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

5 Percorso per la neutralità carbonica

6. Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

7. Pianificazione e programmazione regionale e locale

8. Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici

9. Partecipazione e informazione

10. Assemblea dei giovani per il clima

11. Forum Regionale sui cambiamenti climatici

12. Governance

13. Big Data e Intelligenza Artificiale per il Clima

14. Green Budget

15. Salute e clima

16. Educazione ed alfabetizzazione climatica

17. Clausola valutativa

18. Norma finanziaria

19. Entrata in vigore

 


Art. 1

(Principi generali)

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la minaccia esistenziale posta dal riscaldamento globale e dal conseguente cambiamento climatico, promuovendo azioni volte al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, alla decarbonizzazione complessiva dei consumi energetici regionali primari e secondari e alla transizione verso un modello economico basato sull'economia circolare, nonché promuovendo azioni di adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare la resilienza delle città, delle infrastrutture e dei territori.

 

2. La presente legge, in base ai principi di cui agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione italiana e nel rispetto della normativa statale in materia, dà applicazione alla legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015) oltre che alla normativa europea in materia di cambiamento climatico, in particolare al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima), ed al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

3. Con la presente legge la Regione promuove una transizione giusta, rispettando i principi di giustizia sociale, ambientale ed economica, nonché la riduzione delle disuguaglianze e la lotta contro la povertà energetica.

 

4. Con la presente legge la Regione riconosce l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio e la sua morfologia, sugli ecosistemi, sui sistemi agricoli e produttivi, sui sistemi urbani, sulla salute fisica e mentale dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

 

Art. 2

(Obiettivi e finalità)

 

1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea definiti nei regolamenti (UE) 2021/1119 e 2018/1999, che promuovono la neutralità climatica e i principi di equità e solidarietà nella transizione ecologica, sostenendo al contempo la competitività del sistema economico regionale.

 

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna altresì perseguire l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo azioni di adattamento basate sulla natura (Nature Based Solution) che contribuiscono al mantenimento della biodiversità, allo sviluppo dei servizi ecosistemici sviluppando una maggiore resilienza ed una riduzione delle vulnerabilità sociali, economiche e infrastrutturali dei territori, offrendo modalità più efficaci di prevenzione delle catastrofi.

 

3. Con la presente legge, inoltre, la Regione intende contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un consumo di suolo netto pari a zero entro il 2050, così come previsto dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2021)699 (Strategia dell'UE per il suolo per il 2030) e dalla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio).

 

Art. 3

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

 

a) Cambiamento climatico: un cambiamento di clima che è attribuibile direttamente o indirettamente all'attività umana, che altera la composizione globale dell'atmosfera terrestre, oltre ai cambiamenti naturali osservati nel corso del tempo;

 

b) Mitigazione: qualsiasi azione volta alla riduzione delle emissioni di gas serra o all'aumento del loro assorbimento dall’atmosfera, al fine di limitare il riscaldamento globale;

 

c) Adattamento: qualsiasi azione volta ad affrontare e/o ridurre gli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici, al fine di ridurne i danni o sfruttarne le opportunità positive;

 

d) Neutralità carbonica: lo stato di equilibrio tra la quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2) di origine antropica e la loro rimozione dall’atmosfera (assorbimento) in un dato periodo;

 

e) Economia circolare: un modello economico finalizzato a massimizzare la vita utile dei materiali e delle risorse, riducendo al minimo i rifiuti e l'uso di nuove materie prime;

 

f) Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC): uno strumento strategico predisposto dai Comuni per definire obiettivi e misure concrete in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

 

g) Carbon budget: una quantità massima di emissioni di gas serra consentite entro un determinato periodo per mantenere un limite specifico di riscaldamento globale;

 

h) Resilienza: la capacità di sistemi, comunità o individui di resistere, adattarsi e riprendersi dagli impatti negativi del cambiamento climatico;

 

i) Transizione giusta: un processo di trasformazione sociale ed economica che tiene conto delle disuguaglianze sociali ed economiche, garantendo che nessuno venga lasciato indietro durante la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio;

 

l) Green budgeting: un processo che integra obiettivi ambientali e climatici nelle decisioni di bilancio pubblico e permette di valutare l'impatto delle spese e delle entrate pubbliche, con l'obiettivo di allineare il bilancio alle priorità ambientali e climatiche;

 

2. Restano salve le definizioni previste da normative nazionali ed europee nelle materie di cui alla presente legge.

 

Art. 4

(Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici)

 

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi di cui all’art. 2, stabilisce e aggiorna periodicamente la Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna, su proposta e adozione da parte della Giunta regionale e con approvazione dell’Assemblea legislativa. La Strategia contiene gli indirizzi per piani e programmi di tutte le politiche regionali e individua per ciascun settore:

 

a) le azioni di mitigazione volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

 

b) le azioni di adattamento volte a ridurre la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici.

 

2. La Strategia regionale di mitigazione e adattamento affronta l'analisi degli impatti climatici, della vulnerabilità dei territori e dei rischi ambientali, stabilendo obiettivi settoriali per aumentare la resilienza e ridurre le emissioni.

 

3. I settori strategici interessati dalle misure di mitigazione comprendono: aree urbane, edilizia sostenibile, trasporti pubblici e privati, agricoltura e zootecnia, pesca e acquacoltura, rifiuti ed economia circolare, infrastrutture energetiche, turismo e ricerca scientifica. Ogni settore è chiamato a contribuire con interventi mirati e misurabili. 

 

4. Le azioni di mitigazione includono: promozione, diffusione ed attuazione della transizione alle fonti rinnovabili, aumento dell'efficienza energetica, dell’economia circolare, dell’agricoltura sostenibile, conservativa e rigenerativa, riduzione delle emissioni zootecniche e sostegno alla ricerca di tecnologie a basso impatto ambientale. 

 

5. I settori chiave per l'adattamento comprendono: aree urbane, edilizia sostenibili, gestione sostenibile delle risorse idriche, protezione delle aree costiere dall'erosione e dall'innalzamento del mare, conservazione della biodiversità, pratiche agricole resilienti, tutela del patrimonio culturale, protezione della salute pubblica e promozione della ricerca. 

 

6. Le azioni di adattamento comprendono: studio di scenari climatici futuri, aggiornamento delle mappe di rischio idrogeologico, sviluppo di infrastrutture resilienti, azioni per la riduzione degli impatti derivanti dai rischi climatici e dagli eventi estremi, implementazione di piani di emergenza. 

 

7. Il coordinamento delle attività volte alla elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio della Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici è affidato alla struttura regionale di cui all’art. 12. La struttura cura l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio della Strategia con il supporto tecnico degli uffici regionali competenti ed eventualmente in collaborazione con enti e agenzie pubbliche, università e istituzioni scientifiche, sempre garantendo un approccio multidisciplinare e basato sull’evidenza e sui principi del metodo scientifico. 

 

8. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata anche attraverso un processo partecipativo inclusivo, che include gli strumenti predisposti dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3).

 

9. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione periodica almeno quinquennale. A seguito del monitoraggio la Strategia è aggiornata secondo quanto disposto dalla presente legge.

 

10. La Regione assicura l’integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali. I contenuti della Strategia devono essere integrati nei piani settoriali regionali e ne vanno assicurati la coerenza e il monitoraggio costante. Inoltre vanno definiti interventi mirati di settore. Gli esiti di queste attività possono trovare evidenza in un apposito portale informativo per la condivisione di dati e buone pratiche.

 

11. La Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici individua nel Percorso per la neutralità carbonica, di cui all’articolo 5, e nel Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, di cui all’articolo 6, gli strumenti di sviluppo delle politiche e delle strategie, rispettivamente, di mitigazione e di adattamento.

 

Art. 5

(Percorso per la neutralità carbonica)

 

1. La Regione Emilia-Romagna realizza un percorso strutturato e integrato per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, attraverso la governance e il monitoraggio delle azioni implementate e della loro efficacia.

 

2. La Giunta Regionale approva ed aggiorna con cadenza almeno triennale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, il Percorso per la neutralità carbonica, al fine di individuare nuovi indirizzi strategici ed interventi integrati, da attuare attraverso la pianificazione e la programmazione regionali, tenendo conto della loro sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il Percorso identifica gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni da raggiungere a livello regionale, sia complessivamente sia per ciascun ambito settoriale, nonché le relative politiche ed azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, le tempistiche di attuazione e le risorse necessarie in coerenza con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

 

3. Allineato agli impegni internazionali ed europei, in particolare all'Accordo di Parigi e al regolamento (UE) 2021/1119, il Percorso per la neutralità carbonica prevede il raggiungimento della neutralità carbonica al 2050 anche attraverso un incremento dell’energia da fonti rinnovabili e una riduzione dei consumi energetici.

 

4. La Giunta regionale identifica nel Percorso di cui al presente articolo le politiche e le azioni più efficaci da implementare per ridurre le emissioni di gas climalteranti ed aumentare l’assorbimento di carbonio, determinando indicatori specifici e misurabili per il monitoraggio delle azioni previste, anche attraverso un sistema di contabilizzazione condiviso con gli enti locali per il monitoraggio delle azioni di mitigazione e assorbimento.

 

5. Il coordinamento delle attività volte alla elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio del Percorso per la Neutralità carbonica è affidato alla struttura regionale di cui all’art. 12. La struttura cura l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio del Percorso con il supporto tecnico degli uffici regionali competenti ed eventualmente in collaborazione con enti e agenzie pubbliche, università e istituzioni scientifiche, sempre garantendo un approccio multidisciplinare e basato sull’evidenza e sui principi del metodo scientifico.

 

6. È previsto un monitoraggio triennale, coordinato dall’ufficio di cui al comma 5, per valutare l'efficacia delle misure adottate e consentire l’eventuale aggiornamento del Percorso per la neutralità carbonica, anche in linea con l’intervenuta evoluzione tecnologica e normativa regionale, nazionale ed europea.

 

Art. 6

(Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

 

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, si dota del Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che, sulla base degli scenari climatici regionali e della valutazione del rischio climatico territoriale, definisce gli obiettivi di adattamento, le misure prioritarie, le norme tecniche, le indicazioni e le prescrizioni per una conseguente pianificazione e programmazione locale, i tempi e la stima delle risorse necessarie per la loro attuazione.

 

2. Il coordinamento delle attività volte alla elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio del Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici è affidato alla struttura regionale di cui all’art. 12. La struttura cura l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio del Piano con il supporto tecnico degli uffici regionali competenti ed eventualmente in collaborazione con enti e agenzie pubbliche, università e istituzioni scientifiche, sempre garantendo un approccio multidisciplinare e basato sull’evidenza e sui principi del metodo scientifico.

 

3. Il Piano regionale di adattamento è adottato dalla Giunta regionale ed approvato dall’Assemblea legislativa, ed è aggiornato almeno ogni tre anni. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, effettua il monitoraggio periodico del Piano al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci in risposta agli impatti climatici, anche valutando l’efficacia delle misure adottate a livello locale.

 

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di collaborazione degli enti locali alla pianificazione e al monitoraggio di cui al presente articolo, garantendo il loro coinvolgimento in ogni fase del procedimento di adozione del Piano.

 

Art. 7

(Pianificazione e programmazione regionale e locale)

 

1. La pianificazione e la programmazione regionale di settore e la pianificazione territoriale locale sono approvate e aggiornate, integrando le misure di mitigazione e adattamento climatico idonee, in coerenza con:

 

a) gli indirizzi contenuti nella Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici di cui all’articolo 4;

 

b) il Percorso per la neutralità carbonica di cui all’articolo 5, rispetto al quale dettano gli strumenti volti ad attuarne gli obiettivi;

 

c) il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 6.

 

2. Il monitoraggio periodico della pianificazione e programmazione regionale settoriale e territoriale, nonché della pianificazione territoriale locale, definisce ed utilizza idonei indicatori atti a monitorarne l’efficacia sia per il loro contributo alla riduzione dei gas climalteranti sia per il loro contributo alla riduzione della vulnerabilità dei territori.

 

Art. 8

(Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

 

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso l'adesione all'iniziativa europea del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia e la predisposizione dello strumento volontario dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

 

2. I Comuni e le loro Unioni che si dotano di PAESC ne garantiscono la coerenza con gli obiettivi di neutralità carbonica definiti nella Strategia di cui all’articolo 4 nonché con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 6.

 

3. La Regione fornisce ai Comuni strumenti di supporto e incentivi per la redazione e il monitoraggio dei PAESC, atti a garantire l'integrazione delle misure contenute nei piani locali con quelli regionali nonché la coerenza tra i sistemi di monitoraggio e di rendicontazione dei risultati raggiunti tra il livello locale e regionale.

 

4. La Giunta stabilisce inoltre le modalità per la concessione di premialità ai Comuni e alle loro Unioni che implementano e contribuiscono agli obiettivi di mitigazione e adattamento climatico. L’attuazione dei PAESC da parte dei Comuni e delle loro Unioni costituisce comunque criterio preferenziale per l’accesso ai finanziamenti della programmazione regionale.

 

Art. 9

(Partecipazione e informazione)

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce che la transizione ecologica giusta e la lotta ai cambiamenti climatici richiedono un processo di cambiamento culturale da promuoversi attraverso l'educazione, la formazione permanente e il coinvolgimento attivo della comunità regionale. A tal fine promuove la diffusione di conoscenze sulle tematiche connesse alla transizione ecologica e ai cambiamenti climatici.

 

2. Per favorire la partecipazione di tutti i cittadini, la Regione utilizza strumenti esistenti e rafforza iniziative di partecipazione diretta, come assemblee deliberative e giurie dei cittadini (Citizen's Panels), ispirandosi alle migliori pratiche europee.

 

3. Viene promosso l'avvio di processi partecipativi strutturati, con selezione rappresentativa dei partecipanti, per garantire trasparenza e legittimità delle decisioni.

 

4. La Regione realizza e promuove campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte a diverse categorie economiche e sociali quali studenti, professionisti, amministrazioni locali, popolazione generale, per diffondere conoscenze sui cambiamenti climatici e sulla necessità di una transizione ecologica giusta.

 

5. La Regione stanzia le risorse necessarie per la gestione dei processi partecipativi e garantisce che i partecipanti siano rappresentativi della popolazione regionale in termini di genere, età, territorio e diversità sociale.

 

6. La Regione realizza e promuove iniziative mirate di informazione, formazione e comunicazione rivolte al sistema scolastico e formativo, alle categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali e alla popolazione in generale, per promuovere una cultura della sostenibilità e della resilienza climatica.

 

Art. 10

(Assemblea dei giovani per il clima)

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'inclusione attiva dei giovani emiliano-romagnoli, compresi tra i quattordici e i ventiquattro anni, all'interno dell'Assemblea dei giovani per il clima, con lo scopo di garantire una rappresentanza generazionale nella definizione e nell'elaborazione delle politiche regionali relative ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica giusta. 

 

2. L'Assemblea dei giovani per il clima si riunisce due volte all'anno ed è uno strumento fondamentale di democrazia partecipativa, finalizzato a stimolare il dibattito e a formulare proposte concrete sui principali documenti strategici della Regione in materia di neutralità carbonica, adattamento ai cambiamenti climatici e transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. 

 

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina l’istituzione, la composizione, le modalità di selezione dei partecipanti e le procedure operative dell'Assemblea, al fine di garantirne la rappresentatività e l'efficacia.

 

Art. 11

(Forum Regionale sui cambiamenti climatici)

 

1. La Regione promuove il Forum Regionale sui Cambiamenti Climatici quale strumento di condivisione e trasparenza finalizzato a sensibilizzare e formare le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni private e la società civile sull'importanza della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché sulla transizione ecologica giusta. Il Forum definisce annualmente un programma di attività, reso disponibile al pubblico attraverso il sito internet istituzionale della Regione, per garantire trasparenza e coinvolgimento.

 

2. In collaborazione con l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (INFEAS) di cui alla l.r. 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), la Regione utilizza il Forum Regionale sui cambiamenti climatici per predisporre il programma regionale di alfabetizzazione climatica di cui all'articolo 16 rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. L'iniziativa mira a promuovere una cittadinanza consapevole e attiva, fornendo strumenti educativi per affrontare i temi legati al clima e alla sostenibilità ambientale.

 

Art. 12

(Governance)

 

1. La Regione assicura, attraverso i propri uffici, il sistema delle amministrazioni regionali e le società controllate, le funzioni di attuazione e monitoraggio delle politiche e degli interventi in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

 

2. A garanzia della necessaria trasversalità nell’implementazione delle politiche climatiche ed al fine di adottare modalità organizzative finalizzate a una programmazione unitaria ed integrata degli obiettivi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) il gabinetto del Presidente della Giunta, anche attraverso la creazione di un ufficio dedicato, si occupa delle attività dirette a:

 

a) redigere e aggiornare periodicamente i contenuti della Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

 

b) redigere e aggiornare i contenuti del Percorso per la Neutralità carbonica e del Piano di adattamento, basandosi sui risultati del monitoraggio;

 

c) coordinare il monitoraggio, al massimo ogni tre anni, delle azioni relative alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici previste dai piani e programmi settoriali, regionali e locali;

 

d) coordinare la verifica costante della coerenza dei piani e programmi settoriali rispetto a quanto definito negli atti di cui alle lettere a) e b);

 

e) promuovere strumenti per monitorare le azioni di mitigazione e adattamento degli enti locali, assicurando la coerenza con gli obiettivi regionali;

 

f) redigere e aggiornare periodicamente il Green Budget di cui all’articolo 14;

 

g) gestire il Forum regionale sui cambiamenti climatici;

 

h) gestire le attività dell’Assemblea dei giovani per il clima;

 

i) gestire l'Osservatorio per la Transizione Giusta.

 

3. Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, l’ufficio di cui al comma 2 si rapporta con gli uffici tecnici della Regione e degli enti locali favorendo la condivisione e la diffusione di criteri e buone pratiche.

 

4. Viene istituito l’Osservatorio per la Transizione Giusta, volto a monitorare l'implementazione delle politiche climatiche di mitigazione e adattamento al fine di garantire una transizione ecologica equa. La Giunta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

 

Art. 13

(Big Data e Intelligenza Artificiale per il clima)

 

1. Al fine di misurare e ridurre gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici, la Regione promuove l'utilizzo di tecnologie avanzate per la raccolta, la gestione e la condivisione di dati utili, coinvolgendo soggetti pubblici e privati interessati. In particolare, viene favorita l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale per contribuire ad analizzare i dati e fornire strumenti efficaci per la pianificazione e la gestione dei rischi climatici, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e con la disciplina nazionale in materia di protezione dei dati.

 

2. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione predispone un piano triennale volto a migliorare la quantità e qualità dei dati disponibili, integrandoli in piattaforme digitali pubbliche e condivise. Tale piano prevede azioni concrete per garantire la loro accessibilità e interoperabilità. 

 

3. In coerenza con gli obiettivi indicati nei commi 1 e 2, i sistemi informativi regionali utilizzano i dati raccolti per generare informazioni utili alla pianificazione e alla programmazione delle politiche climatiche, nel rispetto degli standard nazionali per l'informazione geografica e delle normative vigenti.

 

Art. 14

(Green budget)

 

1 Al fine di rafforzare e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici l’amministrazione regionale si dota dello strumento del green budgeting per monitorare ed allineare le azioni di mitigazione ed adattamento nelle decisioni di bilancio.

 

2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge, la Giunta predispone linee guida metodologiche sulla base delle quali viene redatto il documento di green budget relativo alle spese sostenute nell’anno precedente per azioni di mitigazione ed adattamento e a supporto del bilancio regionale.

 

Art. 15

(Salute e clima)

 

1. I programmi del servizio sanitario regionale dedicati alla salute pubblica e alla prevenzione tengono conto dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute fisica, mentale e sul benessere psicologico dei cittadini, integrando tale aspetto nelle proprie previsioni.

 

2. Per mitigare le conseguenze psicologiche degli eventi climatici estremi, la Giunta regionale promuove progetti e interventi di supporto psicologico, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini, giovani e anziani. Tali interventi includono anche azioni di prevenzione e gestione dell'ecoansia, favorendo l’adattamento consapevole ai cambiamenti climatici. 

 

3. La Giunta regionale promuove percorsi formativi specifici per i professionisti della psicologia dell'emergenza e servizi dedicati al supporto psicologico, attivabili tempestivamente in situazioni di emergenza climatica.

 

Art. 16

(Educazione ed alfabetizzazione climatica)

 

1. L'educazione e l'alfabetizzazione climatica mirano a diffondere un patrimonio condiviso di conoscenze sul cambiamento climatico sotto il profilo ambientale, economico, scientifico, tecnologico e sociale, potenziando le competenze, la resilienza e la capacità di adattamento attivo dei cittadini.

 

2. La Giunta regionale promuove l'integrazione dell'alfabetizzazione climatica nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado, in coerenza con il programma previsto al comma 2 dell'articolo 11. Inoltre, promuove programmi di formazione continua per adulti, attraverso collaborazioni con aziende ed enti formativi.

 

Art. 17

(Clausola valutativa)

 

1. 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutando periodicamente i risultati ottenuti nel promuovere azioni di contrasto al cambiamento climatico e nel ridurre la vulnerabilità, come definite dagli atti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

2. Entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta presenta alla competente Commissione dell’Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione, con particolare riferimento a:

 

a) l'istituzione dell'Assemblea dei Giovani per il Clima di cui all'articolo 10;

 

b) lo stato di avanzamento dei processi partecipativi finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

 

c) l’istituzione dell’Osservatorio per la Transizione Giusta di cui all'articolo 12.

 

3. La Giunta, con cadenza almeno triennale, presenta alla competente Commissione dell’Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione delle politiche climatiche, avvalendosi anche dell'Osservatorio per la Transizione Giusta, fornendo informazioni su:

 

a) il coordinamento regionale delle azioni di mitigazione e adattamento, incluse quelle derivanti dall'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia e la predisposizione dei PAESC;

 

b) l'attuazione delle misure previste dal Percorso per la neutralità carbonica di cui all’articolo 5 e dal Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 6;

 

c) il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi previsti nel Percorso di cui all’articolo 5 e nel Piano di cui all’articolo 6, inclusa la riduzione delle emissioni di gas serra, l'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e la riduzione della vulnerabilità territoriale, produttiva e sanitaria, in linea con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e con gli obiettivi di adattamento regionali.

 

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo l'Assemblea dei giovani per il clima, i soggetti attuatori e il Forum permanente per i cambiamenti climatici.

 

Art. 18

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge nel limite massimo di euro 500.000 per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge regionale di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 19

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico (BURERT) della Regione Emilia-Romagna.