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Legislatura XI- Atto di indirizzo politico ogg. n. 5120

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sollecitare il Parlamento a legiferare, per superare la regola dell'automatismo del cognome paterno, nel solco del principio di eguaglianza e quale elemento dell'identità personale del figlio o della figlia, secondo i dettami della Corte costituzionale. (28 04 22) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Amico, Mori, Gerace, Caliandro, Pillati, Zamboni, Costi, Montalti

Testo:

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

 

Premesso che

        nell'ordinamento italiano la normativa vigente prevede, per il/la nato/a, la regola dell'automatismo del cognome del padre (in tal senso gli articoli 237, 262 e 299 del Codice Civile, l’articolo 72, primo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e gli articoli 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);

        la Corte Europea dei diritti dell'uomo (pronuncia "Cusan e Fazzo C. Italia", resa in data 7 gennaio 2014) ha statuito che la regola secondo la quale a un figlio o figlia "legittimi" è attribuito il solo cognome paterno, senza alcuna possibilità di deroga, risulta "eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne" e in contrasto con il principio di uguaglianza tra i coniugi;

        ed inoltre che l'impossibilità di derogare alle disposizioni che impongono l'attribuzione al/alla neonato/a del cognome paterno costituisce una palese violazione dell'articolo 14 (rubricato "Divieto di discriminazione"), in combinato disposto con l'articolo 8 (rubricato "Diritto e rispetto della vita privata e familiare") della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

        la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il 27 aprile, del corrente anno le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli, pronunciandosi sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori;

        le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

        la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

 

Rilevato che

        la Corte evidenzia che nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale;

        pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due;

        in mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico;

        la Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

 

Considerato che

        è compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla suddetta decisione della Corte Costituzionale;

        la Convenzione di New York del 18.12.1979, ratificata nel nostro Paese con la Legge 132/85, all’art. 16 ha impegnato gli Stati aderenti a eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni matrimoniali e familiari;

        la legislazione in essere sull’attribuzione del cognome non è in linea con i restanti paesi dell’Unione Europea;

        la regola dell’automatismo del cognome paterno non risponde al principio di eguaglianza tra i genitori (articoli 3 e 29 Costituzione) e nemmeno al principio del migliore interesse del/della nato/a (articolo 2 Costituzione), la cui identità dovrebbe rispecchiare entrambe le famiglie di origine.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

Impegna la Giunta Regionale

 

        a sollecitare il Parlamento a legiferare in materia, sulla base di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, superando la regola dell'automatismo del cognome paterno, nel solco del principio di eguaglianza e quale elemento dell’identità personale del figlio o della figlia.

 

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