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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5331
Presentato in data: 22/06/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme in materia di sostegno ai carnevali storici". (Delibera di Giunta n. 1022 del 20 06 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Norme in materia di sostegno ai carnevali storici

 


RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge si intende intervenire a sostengo dei carnevali storici regionali, al fine di valorizzare adeguatamente ed in maniera continuativa tali manifestazioni, in attuazione dell’art. 2 comma 1 lett. c) dello statuto regionale nonché dei principi fondamentali dettati dalla legge n. 175/2017 in materia di spettacolo dal vivo, in cui è stabilito, tra l’altro, che “la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare (…) i carnevali storici e le rievocazioni storiche”.

I carnevali, quali espressione di identità territoriale delle comunità residenti, contribuiscono a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento. Inoltre, i carnevali rappresentano un momento di aggregazione sociale ormai consolidato e funzionale ad incrementare l’attrattività turistica dei territori di riferimento. Alcune manifestazioni note a livello regionale e nazionale riescono infatti a realizzare un importante circuito culturale e commerciale: non solo vengono coinvolte molte associazioni ed organizzazioni, ma questi eventi sono in grado di far confluire un vasto pubblico, a beneficio delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali del territorio.

Gli obiettivi di promozione della cultura e delle tradizioni storiche verranno realizzati attraverso il potenziamento delle sinergie tra la Regione e le realtà territoriali attive in questo settore: in particolare si intendono consolidare i rapporti con gli enti locali ed incentivare l’attività degli enti del terzo settore, sostenendo l’associazionismo.

La Regione intende, quindi, concedere contributi ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dei carnevali storici regionali, per promuovere le iniziative e per contribuire alle spese sostenute in occasione delle celebrazioni dei carnevali. Eccezionalmente, per l’anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, dovute alla pandemia Covid-19, si ritiene di assegnare un contributo straordinario agli enti organizzatori dei carnevali storici più importanti per l’ammontare dei costi sostenuti, secondo le modalità indicate nella legge.

 

Esame dell’articolato

 

Art. 1 – Sono esplicitate le finalità della legge regionale, in particolare emerge l’obiettivo primario di valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni regionali, anche al fine di incrementare forme di turismo culturale. In quest’ottica la Regione riconosce il ruolo cardine svolto da soggetti pubblici e privati nell’organizzazione dei carnevali storici, promuovendo la creazione di sinergie con enti locali e con l’associazionismo. L’articolo contiene la definizione di carnevale storico, ovvero una manifestazione caratterizzata da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti l’approvazione della presente legge.

 

Art. 2 – L’articolo disciplina le modalità di intervento a sostegno dei carnevali storici; in particolare la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni.  La Giunta regionale, con proprio atto e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. 

 

Art. 3 – La norma prevede l’erogazione di un contributo straordinario da concedere ai soggetti organizzatori di carnevali storici per anno 2022, in considerazione del fatto che la prima metà dell’anno è stata caratterizzata dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, dovute all’emergenza pandemica.  L’importo del contributo è pari al 20 % delle spese sostenute per la manifestazione; tale contributo è riconosciuto solamente per gli eventi con un costo complessivo non inferiore ad euro 100.000 e comunque l’importo massimo del contributo non può in ogni caso superare euro 100.000. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

 

Art. 4 – La norma finanziaria stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Per l’anno 2022 la quantificazione dell’onere di cui al precedente art. 3 – pari a euro 250.000,00 - è stata calcolata a seguito delle informazioni acquisite presso i comuni sede dei principali carnevali, in base alle quali risulta che solo 3 manifestazioni superano il costo di 100 mila euro, delle quali 2 raggiungono un costo di circa 200 mila euro e solo 1 supera i 500 mila euro di costi di organizzazione.

Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 5 – Viene inserita la clausola valutativa in base alla quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti. In particolare, è stabilito che, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 2, comma 1 della presente legge.


INDICE

 

Art. 1 – Finalità e definizioni

Art. 2 – Interventi a sostegno dei carnevali storici

Art. 3 – Contributo straordinario per l’anno 2022

Art. 4 – Norma finanziaria

Art. 5 – Clausola valutativa

 


Art. 1

Finalità e definizioni

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi dell’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quale componente rilevante dell’identità culturale e delle tradizioni regionali.

 

2. Per la promozione e la valorizzazione dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell’associazionismo e degli enti del terzo settore.

 

3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti l’approvazione della presente legge.

 

Art. 2

Interventi a sostegno dei carnevali storici

 

1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici sia privati organizzatori delle manifestazioni.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

 

Art. 3

Contributo straordinario per l’anno 2022

 

1. Per l’anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovute alla pandemia Covid-19, la Regione riconosce per l’organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici un contributo straordinario di importo da determinarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

2. Ai soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a euro 100.000,00, per l’anno 2022, è riconosciuto un contributo straordinario pari al 20 per cento delle spese sostenute; l’importo massimo del contributo straordinario non può in ogni caso superare euro 100.000,00.

 

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

 

Art. 4

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009).

 

Art. 5

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 2, comma 1 della presente legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

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