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Legislatura IX- Atto di indirizzo politico ogg. n. 1352

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Oggetto:
Testo presentato:
1352 - Risoluzione proposta dal consigliere Favia per invitare il Governo, il Parlamento e impegnare la Giunta regionale a porre in essere azioni e adottare provvedimenti in materia di riduzione del rischio sismico (documento in data 02 05 11).

Testo:

                             RISOLUZIONE
Il sottoscritto consigliere
visti
- la legge regionale 30 settembre 2008 n. 19 Norme per la
riduzione del rischio sismico , in particolare, l'art. 3:
Attribuzione delle funzioni che prevede, tra l'altro, al comma 5:
La Giunta regionale ... adegua il fabbisogno di personale da
assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle
funzioni sismiche e provvede alla copertura dei posti vacanti e
l'art. 4: Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento che
stabilisce come: la Regione svolge le funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica,
assicurando un'adeguata consulenza alle strutture tecniche
competenti e provvede a definire i criteri uniformi per la
formazione e l'aggiornamento del personale da assegnare alle
strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme
di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la
diffusione di una cultura comune in materia sismica e a promuovere
lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il
supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali
e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione
informatica delle pratiche sismiche ;
- la delibera di Giunta regionale n. 1804 del 3/11/2008
Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni
in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese
istruttorie ;
- la delibera di Giunta regionale n. 1430 del 28/9/2009
Istituzione del Comitato tecnico scientifico ai sensi della legge
regionale n. 19 del 2008, articolo 4 ;
- la delibera di Giunta regionale n. 121 del 1/2/2010 Atto di
indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza
per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti,
riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere
sostanziale e definizione della documentazione attinente alla
riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del
Permesso di costruire e per la Denuncia di inizio attività, ai sensi
degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008
- la delibera di Giunta regionale n. 1071 del 26/7/2010
Approvazione dell'atto di indirizzo recante Individuazione dei
contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture,
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 e
precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di
conformità del progetto esecutivo ;
- il verbale n. 8, della seduta del 31 marzo 2011, della
Commissione assembleare Territorio, Ambiente, Mobilità in cui è
stata svolta un'informativa, dall'Assessore alla Sicurezza
Territoriale Difesa del Suolo e della Costa , sul Monitoraggio
della prima attuazione della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
Norme per la riduzione del rischio sismico e degli atti di
indirizzo , in cui l'Assessore comunicava che il 10 febbraio 2011 è
iniziato un primo lavoro sugli Interventi soggetti a titolo
abilitativo sismico e interventi privi di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici e che la Regione, in verità, si sta
preoccupando al contrario di fare in modo che laddove non ci sia e
non si riveli nei fatti un rischio sismico, si tenti di semplificare
e di facilitare la vita dei cittadini prima ancora che dei
professionisti ;
- gli atti assembleari di sindacato ispettivo e di indirizzo
ogg. nn. 637 del 21/10/2010, 1119 del 2/3/2011 e 1315 del 19/4/2011;
- il Comunicato stampa del 26/4/2011 del sindacato USB -
Pubblico impiego: Sismica: la Regione aspetta un terremoto per
darsi una scossa ? , in cui si riferisce che alcuni collaboratori
regionali, che si occupano della materia sismica, hanno scritto, in
data 28/3/2011, agli assessori regionali competenti ed ai direttori
generali interessati, una lettera di segnalazione e richiesta
urgente di intervento relativo alla gestione della materia sismica;
premesso che
- è finalità condivisa da tutti l'obiettivo di una maggiore
tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle
funzioni in materia sismica e la riorganizzazione delle strutture
tecniche competenti in materia;
- la nuova classificazione sismica, decisa dal Governo nazionale
già dal 2003, riguarda l'intero territorio regionale e ha cambiato
in profondità il quadro di riferimento, infatti, tutti i 348 comuni
della Regione Emilia-Romagna si devono confrontare con la tematica
sismica, mentre prima erano solo 89;
- c'è stato indubbiamente un problema di fase d'avvio, perché
tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna sono diventati sismici e questa
normativa non era nella cultura della maggior parte dei
professionisti operanti sul territorio regionale;
- si segnalano da più parti: collaboratori regionali che si
occupano a vario titolo della materia sismica, professionisti del
settore delle costruzioni e loro Ordini professionali,
amministratori locali, cittadini, molteplici criticità emerse nella
prima fase di applicazione della L.R. 19/2008;
- a tutt'oggi le Strutture Tecniche competenti in materia
sismica, presenti all'interno dei Servizi Tecnici di Bacino
regionali, provvedono alla gestione della materia mediante
un'organizzazione interna e procedure sensibilmente diverse fra
loro;
- ci si trova in assenza di uno specifico atto organizzativo
interno in materia sismica che disciplini il livello di
responsabilità che ogni componente del team di lavoro si assume,
in relazione alle proprie competenze professionali, nonché in base
ad eventuali specifici incarichi di posizione organizzativa;
- per ovviare alle pesanti carenze di personale molti
collaboratori regionali, pur, in alcuni casi, privi di idonea
formazione e di adeguate competenze professionali, si sono messi a
disposizione dell'Amministrazione assumendosi, in questo modo,
pesanti responsabilità non tutelabili legalmente in quanto non
assunte a norma di legge;
considerato che
- si rende necessaria l'adozione, da parte della Direzione
Generale regionale competente, previo confronto con le OO. SS., di
uno schema di atto organizzativo interno in materia sismica, comune
per tutte le Strutture Tecniche regionali competenti, in cui venga
chiaramente individuato:
- il tipo di atto da adottare;
- la composizione dei team di lavoro che, per garantire la
rispondenza al requisito di elevata competenza e professionalità ,
richiamate nella sopra citata Delibera di Giunta regionale n.
1804/2008, deve possedere competenze professionali adeguate;
- il livello di responsabilità che ogni componente dei team di
lavoro si assume, in relazione alla propria qualifica professionale
(oltre ad eventuali incarichi specifici eventualmente ricoperti
quali l'incarico di P.O.), nonché, le competenze tecniche e
amministrative di spettanza dei singoli, puntualmente suddivise tra
la figura ingegneristica e quella tecnica diplomata (tenendo conto
che l'attuale normativa in materia di costruzioni in zona sismica
delimita il campo di competenza dei tecnici diplomati, così come
evidenziato da numerose sentenze (Corte di Cassazione n. 11287 del
2000, 19292 del 2009, Cassazione Civile del 12/11/1985 n. 330) e,
soprattutto, dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (Adunanza
del 24/7/2009 n. 126/09), in cui si afferma che, nel caso di
costruzioni in zona sismica, le attività professionali relative alla
progettazione strutturale devono restare di esclusiva competenza
degli ingegneri e degli architetti magistrali );
- è auspicabile definire, in maniera chiara ed inequivocabile,
in cosa consista l'attività di controllo delle pratiche sismiche,
poiché emerge un'incongruenza, rispetto quanto scritto nella sopra
citata Delibera di Giunta regionale n. 1071/2010, dove si dichiara
di non dover effettuare autonome prove, indagini ed elaborazioni di
calcolo e verifiche (per evitare tempi di istruttoria troppo lunghi)
e, nello stesso tempo, di controllare l'adeguatezza dei modelli,
delle analisi su cui è fondato il progetto e delle verifiche ;
rilevato che
- per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna (Cesena, Forlì,
Ravenna e Rimini):
- il dirigente responsabile ha segnalato di non essere più in
grado di rispettare il termine di 60 giorni previsto dalle norme per
il rilascio delle autorizzazioni sismiche per l'inizio dei lavori;
- il divario tra il numero di autorizzazioni sismiche rilasciate
ed il numero di progetti presentati si sta allargando
progressivamente, con circa la metà delle autorizzazioni sismiche
rilasciate che ha richiesto un tempo superiore a 90 giorni;
- per i 46 Comuni che si avvalgono del Servizio, come struttura
tecnica competente in materia sismica, sono disattese le aspettative
dei cittadini, degli enti territoriali, delle imprese e dei tecnici
liberi professionisti e ciò in presenza di una situazione economica
stagnante e, non ultimo, a fronte dell'obbligo per il committente di
versare il rimborso forfettario per le spese istruttorie;
- si sta creando, inoltre, una disparità con i rimanenti 30
Comuni della Romagna in cui le funzioni sismiche sono regolarmente
svolte, senza ritardi, dalle Comunità Montane, dalle Unioni di
Comuni e dai singoli Comuni;
- malgrado sia stato assegnato al Servizio, nel 2010, personale
ad hoc: n. 5 ingegneri e n. 3 diplomati, esso si è rivelato
insufficiente:
- per il rilascio della autorizzazione sismica per tutti gli
interventi edilizi, per un numero di pratiche sismiche annue pari a
circa 2.400;
- per sopperire alla rinuncia dei Comuni di Rimini e Forlì ad
esercitare in forma diretta le funzioni sismiche (caso unico tra i
comuni capoluogo nella regione);
- per sostenere, soprattutto, l'elevata incidenza delle
richieste di integrazioni al progetto, pari a circa l'80% dei
progetti presentati (poiché le nuove norme tecniche per le
costruzioni - NTC08 - sono applicate in modo incompleto e difforme);
- la situazione degli altri Servizi Tecnici di Bacino, presenti
sul territorio regionale, a parte alcune sfumature, è
sostanzialmente analoga;
- sono pervenute diffide, nei confronti dei responsabili dei
Servizi Tecnici, da parte di imprese che esigono il rispetto delle
tempistiche di legge per il rilascio dell'autorizzazione sismica.
L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna
invita
- il Governo nazionale e il Parlamento, alla modifica dell'art.
94 del D.P.R. n. 380/2001 al fine di differenziare i controlli in
funzione dell'effettivo rischio sismico della costruzione.
L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna
impegna la Giunta regionale
- ad un comportamento corretto e ad una assunzione di
responsabilità in merito, evitando questa sorta di latitanza della
Giunta regionale, sul problema dell'applicazione della L.R. 19/2008
che ha lasciato i molteplici problemi sorti ai funzionari, tecnici e
collaboratori regionali;
- a predisporre un provvedimento legislativo di modifica della
L.R. 19/2008, in quanto la corrente revisione degli atti attuativi
non è in grado di incidere sulla quantità di progetti soggetti al
controllo sismico, né può introdurre elementi significativi di
semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti;
- ad integrare le risorse umane di tipo tecnico da assegnare ai
Servizi Tecnici di Bacino e in particolare a provvedere in aumento
al numero dei team di lavoro per ogni sede, in relazione al fatto
che il personale attualmente operativo nei suddetti team non è
dedicato in maniera esclusiva all'attività sismica;
- a far fronte all'emergenza immediata, ponendo in essere
strumenti quali l'attivazione della mobilità interna dalla Regione e
dagli enti locali di personale con qualifica e formazione funzionale
alle esigenze dei Servizi tecnici di Bacino e quali l'attivazione di
convenzioni con le strutture tecniche, non regionali, competenti in
materia sismica per collaborazioni a tempo determinato;
- ad inserire all'interno dei team , vista l'importanza della
caratterizzazione geologica dei siti ai fini dell'impostazione del
calcolo sismico e vista la complessità-specializzazione della
materia, anche la figura del laureato in scienze geologiche, come
del resto già avviene in alcuni Servizi Tecnici di Bacino, nonché,
ad inserire una figura amministrativa, anche comune a più team ,
per la protocollazione, informatizzazione e archiviazione delle
pratiche;
- a provvedere relativamente al personale dei team di lavoro:
- a che vengano riconosciuti formalmente ai tecnici,
indipendentemente dalla specifica qualifica professionale
(ingegneri, geologi e diplomati), quantomeno incarichi di
responsabilità specifica coerenti con l'attività svolta e a tale
riconoscimento, da inserire nel piano annuale delle attività del
Servizio, corrisponda un adeguato trattamento economico (indennità
specifica, pagamento degli straordinari che inevitabilmente già da
ora si rendono necessari, etc.);
- a che la figura che nell'ambito del singolo team di lavoro
garantisce l'elevata competenza e professionalità, alla luce delle
responsabilità assunte nell'istruttoria, abbia la titolarità
quantomeno di un incarico di posizione organizzativa;
- a che venga istituito, viste le problematiche giuridiche
connesse alla materia, un supporto giuridico-legale permanente a
livello regionale, in grado di affiancare il personale in caso di
contestazioni;
- a che venga fornita un'adeguata formazione e un aggiornamento
costante e permanente del personale, così come previsto dalla stessa
L.R. 19/2008;
- a rivedere, alla luce dell'esperienza maturata in questi primi
mesi di entrata in vigore della L.R. 19/2008, il valore di
produttività media dei team di 300 pratiche annue, che appare del
tutto sovrastimato, poiché questo conteggio si riferiva ai progetti
redatti con le norme tecniche previgenti, più semplici e contenute e
non teneva conto dell'entrata in vigore delle NTC08, corpo
normativo, quest'ultimo, che con la sua notevole complessità ha
appesantito notevolmente le modalità di controllo legate
all'istruttoria sismica;
- a rendere operativo il 2° modulo del SII (Sistema Integrato
Informativo) per la gestione delle funzioni sismiche e, in
particolare, per il controllo sismico degli interventi minori;
- a concedere la facoltà al collaudatore in corso d'opera di
provvedere, per le opere minori, alla autorizzazione sismica del
progetto qualora la struttura tecnica competente non provveda, entro
i termini di legge, in analogia alla certificazione di rispondenza
sismica della costruzione (art. 19, comma 4 della L.R. 19/2008 e
art. 62 del D.P.R. n. 380/2001);
- a sollecitare, di concerto con le altre Regioni, il Governo
nazionale, alla modifica dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 al fine
di differenziare i controlli in funzione dell'effettivo rischio
sismico della costruzione.
Bologna, 2 maggio 2011
Il Consigliere
(Giovanni Favia)
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