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Legislatura IX- Atto di indirizzo politico ogg. n. 1744

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Oggetto:
Testo presentato:
1744 - Risoluzione proposta dai consiglieri Favia e Defranceschi circa provvedimenti da adottare, in caso di procedure giudiziarie, a carico della dirigenza del servizio sanitario (documento in data 14 09 11).

Testo:

                             RISOLUZIONE
Premesso che
- l'attuale sistema processuale italiano è di tipo accusatorio e
garantista;
- i reati possono essere perseguiti d'ufficio (es.: omicidio
colposo) o a querela di parte;
- tra i reati gravi che possono essere contestati al Medico sono
certamente da comprendere l'omicidio colposo (art. 589 c.p.), le
lesioni colpose (art. 590 c.p.), il falso in atto pubblico ( art.
476 c.p.) come può accadere, ad esempio, per manomissione o
omissioni della cartella clinica, o infine l'omissione di referto
all'Autorità Giudiziaria (art. 365 c.p.);
- al termine delle indagini preliminari il PM può chiedere
l'archiviazione del procedimento (art. 408 cpp), quando gli elementi
raccolti nelle indagini non sono ritenuti sufficienti a sostenere
l'azione penale o esercitare l'azione penale, formulando una
imputazione precisa;
- l'azione penale si chiude con la decisione (artt. 529 e segg.
c.p.p.) che può essere:
- -di assoluzione, quando risulta dimostrata l'innocenza
dell'imputato o quando la prova della sua colpevolezza è risultata
assente o insufficiente;
- di condanna, con l'erogazione di una pena di reclusione e/o
di multa.
considerato che
- in costanza di rapporto contrattuale (ossia per i contratti a
tempo indeterminato o i contratti a termine in essere), per il
rapporto di lavoro dei dirigenti della Sanità, esistono precise
norme dei Contratti Collettivi Nazionali e del Codice Civile, che
regolano gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro;
- per i contratti a termine, alla scadenza dell'incarico il
datore di lavoro di lavoro dei dirigenti della Sanità, è libero di
determinare gli effetti del procedimento penale sul rapporto,
bloccando il rapporto contrattuale, in tal modo privandosi della
collaborazione con il dirigente, oppure dando continuità al rapporto
lavorativo stipulando un nuovo contratto non tenendo in alcuna
considerazione il procedimento penale in essere, oppure il datore di
lavoro può stipulare un rapporto contrattuale provvisorio
(trimestrale o semestrale) in attesa dell'esito del procedimento
penale.
L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna
impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente
- ad agire, per gli incarichi a termine avente ad oggetto la
Dirigenza Medica e Veterinaria, Professionale Tecnica,
Amministrativa del Servizio Sanitario, qualora il Dirigente venga
sottoposto a procedimento penale per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro, anche se non comportanti la restrizione della
libertà personale, o per fatti estranei all'attività lavorativa ma
di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure
provvisoria, del rapporto di lavoro, all'interruzione dei rapporti
di lavoro alla loro naturale scadenza o in alternativa procedere ai
rinnovi provvisori di durata trimestrale o semestrali in attesa
dell'esito del procedimento penale, in base a un'attenta valutazione
della gravità dei capi d'imputazione.
Bologna, 14 settembre 2011
I Consiglieri
(Giovanni Favia)
(Andrea Defranceschi)
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