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Legislatura IX- Atto di indirizzo politico ogg. n. 196

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Oggetto:
Testo presentato:
196 - Risoluzione proposta dal consigliere Corradi, per impegnare la Giunta ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, per consentire il recupero del credito IVA alle ditte che operano nel settore della compravendita intracomunitaria di veicoli usati (documento in data 25 06 10).

Testo:

                             RISOLUZIONE
(Ai sensi dell'art. 107 del Regolamento)
Il sottoscritto Roberto Corradi
Consigliere Regionale Lega Nord Padania
Premesso che
a) L'art. 1, comma 9, del Decreto Legge n. 262/2006, convertito
con legge n. 286/2006, ha previsto che: Ai fini
dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata
di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte,
contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e
l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione
interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie
integrazioni.
b) La norma di cui sopra, introdotta al fine di contrastare
fenomeni di elusione ed evasione fiscale che caratterizzavano il
settore della compravendita intracomunitaria degli autoveicoli, sta
creando gravi problemi economici alle ditte che svolgono
professionalmente e correttamente detta attività commerciale;
infatti, queste ultime sono chiamate a versare l'IVA all'atto della
vendita dei veicoli, senza beneficiare della possibilità di
recuperare il credito IVA che ne consegue.
Considerato che
c) Le ditte che hanno acquistato autoveicoli usati in altri Stati
comunitari, all'atto della vendita del mezzo in Italia versano l'IVA
con il Modello F-24 IVA immatricolazioni auto UE , inserendo detti
versamenti nella dichiarazione IVA relativa al periodo in cui è
stata effettuata la vendita.
d) Il credito IVA maturato in ragione del versamento di cui
dall'art. 1, comma 9, della legge n. 286/2006, a differenza di
quanto avviene normalmente, è escluso dalle possibilità di rimborso
previste dall'art. 30, comma 3, del DPR 633/1972; conseguentemente,
le aziende che operano nel settore della compravendita
intracomunitaria di veicoli usati si trovano sistematicamente in una
situazione di credito IVA, con l'impossibilità di recuperare tale
credito dall'erario.
Rilevato che
e) In Emilia-Romagna operano diverse ditte specializzate nel
settore della compravendita intracomunitaria di veicoli usati, in
particolare di camion, che provvedono ad allestire con interventi
finalizzati a renderli funzionali alle specifiche esigenze operative
dei clienti.
f) In conseguenza della norma di cui all'art. 1, comma 9, della
legge n. 286/2006, che impedisce di fatto alle ditte che operano nel
settore della compravendita di veicoli usati intracomunitari di
recuperare il proprio credito IVA; i predetti operatori economici
subiscono un grave danno economico, che ha già indotto diversi
imprenditori a cessare l'attività.
IMPEGNA LA GIUNTA
Ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede di Conferenza
Stato-Regioni, affinché venga consentito il recupero del credito IVA
alle ditte che operano correttamente nel settore della compravendita
intracomunitaria di veicoli usati, fermo restando tutti gli obblighi
introdotti per contrastare il fenomeno di evasione fiscale in
materia.
Bologna, 25 giugno 2010
Consigliere Regionale
Gruppo Lega Nord
Avv. Roberto Corradi
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