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Legislatura IX- Atto di indirizzo politico ogg. n. 2198

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione proposta dai consiglieri Cavalli, Manfredini, Corradi e Bernardini per impegnare la Giunta regionale a porre in essere azioni, anche di concerto con le altre Regioni interessate, al fine di ripristinare le competenze normative regionali e degli Enti locali in materia di commercio e di tutelare le piccole attività a gestione individuale o familiare (documento in data 10 01 12).

Testo:

RISOLUZIONE

 

l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Visti:

·         la Costituzione Italiana;

·         il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

·         la Legge Regionale 5 luglio 1999 n.14 e.s.m.;

·         la Legge 4 agosto 2006, n. 248;

·         il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 come convertito in legge.

 

Premesso che:

 

·         ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la materia del Commercio, non essendo di esplicita competenza dello Stato, è normata dalle Regioni;

·         in virtù della riconosciuta e consolidata potestà legislativa, le rispettive Regioni hanno legiferato in materia di orari e giornate di apertura delle attività commerciali;

·         ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Dlgs 114/98 “La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione;

·         il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 come convertito in legge, il cosiddetto “Decreto Salva Italia”, tra i numerosi interventi, ha introdotto una forte deregolamentazione in materia di orari d’esercizio delle attività commerciali nonché modifiche alle norme relative all’apertura, l’ampliamento e il trasferimento delle attività commerciale di commercio al dettaglio.

 

Considerato:

 

·         con l’entrata in vigore del “Decreto Salva Italia”, le Regioni e i gli Enti Locali sono stati di fatto esautorati della maggioranza delle competenze e delle autorità relative alle attività commerciali, fatte salve quelle di natura urbanistica.

 

Ritenuto che:

 

·         le modifiche alla normativa nazionale introdotte dalla L. 248/2006 risultavano già ampiamente liberali circa gli orari e la disciplina in materia di commercio;

·         le sanzioni pecuniarie per i grandi centri commerciali che non rispettano le chiusure domenicali sono irrisorie e per questa ragione ci siamo già attivati presentando emendamenti alla Legge regionale sul commercio affinché le sanzioni siano inasprite;

·         senza alcun potere regolatore, gli Enti Locali rischiano di assistere impotenti ad uno sviluppo commerciale disordinato e pressoché anarchico;

·         la misura garantisce ovvi benefici agli attori della Grande Distribuzione Organizzata ma penalizza seriamente le piccole attività a gestione individuale o familiare, impossibilitate per ovvie ragioni a competere con i servizi e i prezzi della GDO.

 

Appreso che:

·         l’Assessore regionale al Turismo e al Commercio, Maurizio Melucci ha pubblicamente e in più occasioni espresso le proprie perplessità circa l’efficacia e la positività delle recenti modifiche, ventilando l’ipotesi di un ricorso alla Corte Costituzionale;

·         numerose altre Regioni quali Veneto, Piemonte, Toscana, Puglia e Lazio sembrano essere propense a impugnare la decisione statale presentando simili ricorsi.

 

Impegna la Giunta Regionale:

 

·         ad attivarsi, di concerto con le altre Regioni interessate, in tutte le sedi istituzionali e giuridiche al fine di ripristinare le competenze normative e regolatorie proprie di Regioni ed Enti Locali in materia di commercio;

·         a limitare quanto più possibile  il rilascio delle future autorizzazioni di cui l’art. 9 comma 3 del Dlgs 114/98, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale o di una misura correttiva da parte del Governo nazionale, al fine di contrastare lo sviluppo “selvaggio” delle Grandi Strutture di Vendita.

 

Bologna, 10 gennaio 2012

 

 

I Consiglieri

Stefano Cavalli

Mauro Manfredini

Avv. Roberto Corradi

Avv. Manes Bernardini

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