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Legislatura IX- Atto di indirizzo politico ogg. n. 2231

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione proposta dai consiglieri Noè e Riva per impegnare la Giunta regionale a modificare le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/96 in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni ed alle fusioni di Comuni, con particolare riferimento alle nuove norme introdotte circa il referendum (documento in data 18 01 12).

Testo:

RISOLUZIONE

 

Premesso che

 

·         in data 20-21-22 Dicembre 2011 si sono tenute le sedute dell’Assemblea Legislativa Regionale, nel corso delle quali è stata approvata la Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, all’interno della quale è stato inserito l’Art. 36, contenente modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle Unioni e alle Fusioni dei Comuni);

·         tali modifiche intervenivano sul comma 9 dell'articolo 12 di detta legge, sostituendolo con l’art. 9 e 9bis che recitano:

·         9) Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.

·         9 bis) Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco,sia del restante territorio del comune d'origine

 

Considerato che

 

·         tale disposizione normativa, inserita senza alcuna ragione di urgenza e/o di necessità nel quadro della legge Finanziaria, modifica fortemente l’istituto del Referendum con due previsioni marcatamente irragionevoli:

·         imponendo, nei casi di progetti di fusione, la validità del Referendum consultivo indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato, ledendo così le più elementari regole democratiche;

·         riaffermando, viceversa, nelle ipotesi di scorporo, il principio per cui il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine

 

Impegna  la Giunta a presentare

 

nel tempo più breve possibile, un progetto di Legge teso a modificare in modo organico e coerente l’intero complesso della L.r 24 /96 che necessità di un aggiornamento, anche normativo, a seguito dell’articolato dibattito in corso relativo ai nuovi assetti territoriali degli Enti locali, a partire dai processi di fusione;

 

in fase transitoria, un progetto di Legge preordinato ad abrogare il citato Art. 36 dalla Legge Finanziaria Regionale ovvero a modificarne e/o armonizzarne i contenuti in vista del raggiungimento degli obiettivi di una maggiore effettività democratica degli istituti partecipativi.

 

 

Silvia Noè

Presidente Gruppo UDC – Consiglio Regionale

 

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