Espandi Indice

Legislatura VIII- Atto di indirizzo politico ogg. n. 4997

Share
Oggetto:
Testo presentato:
4997 - Risoluzione, proposta dal consigliere Corradi, per impegnare la Giunta ad attivarsi per la restituzione agli utenti di somme non dovute connesse al servizio di smaltimento dei rifiuti (documento in data 14 10 09).

Testo:

 R I S O L U Z I O N E
(ai sensi dell'art. 107 del Regolamento)
Il sottoscritto Roberto Corradi
Consigliere Regionale Lega Nord Padania
Premesso che
Il d.lgs. 22/97, art. 49, ed il relativo
regolamento attuativo d.p.r. 158/99, hanno previsto
l'introduzione progressiva della T.I.A. (tariffa di
igiene ambientale), destinata a sostituire la TARSU
(tassa rifiuti solidi urbani).
Il passaggio alla TIA doveva realizzarsi entro il
31 dicembre 2006, ma successive proroghe hanno
differito il termine al 31 dicembre 2009.
Diversi Comuni dell'Emilia-Romagna hanno iniziato
ad adeguarsi a quanto previsto dalla sopracitata
normativa (introducendo la TIA al posto della
TARSU), disciplinandone la riscossione con
specifici regolamenti.
Rilevato che
Allo stato attuale la situazione presenta marcate
difformità, continuando a convivere il vecchio e
il nuovo sistema (ovvero TARSU e TIA), in attesa
che vengano rese attuative anche le disposizioni
tariffarie del Codice ambientale.
La principale differenza riguarda il metodo di
calcolo dell'onere da porre a carico dei cittadini
e delle imprese, che prevede l'utilizzo di dati
certi (la superficie dell'immobile) ed altresì di
parametri di più difficile verifica (il numero
degli occupanti l'immobile, l'effettiva produzione
di rifiuti sia in termini quantitativi che
qualitativi).
Il sistema della TIA, una volta a regime, dovrebbe
consentire addebiti più mirati rispetto
all'effettivo quantitativo di rifiuti prodotti da
famiglie e imprese, con conseguente riduzione degli
oneri a carico dei soggetti virtuosi.
Le tariffe e le modalità di applicazione delle
stesse continuano ad essere determinate dai Comuni
e dagli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
L'ente che gestisce la TIA per conto del Comune
emette delle fatture con cadenza annuale o
inferiore (trimestrale, semestrale, etc.),
comprendenti l'addizionale provinciale del 5%,
l'IVA al 10% (aliquota IVA confermata dall'Agenzia
delle Entrate con risoluzione n. 250/E del 17/6/08,
con la quale è stato anche precisato che in caso di
rimborso di pagamenti pregressi l'IVA pagata non
può essere rimborsata).
Considerato che
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 24
luglio 2009, ha precisato che la TARSU e la TIA non
devono essere soggette ad IVA, perché non
rappresentano un servizio dovuto a contratto, ma
una tassa.
La citata sentenza chiarisce la dicotomia tra TARSU
(tassa) e TIA (tariffa), attribuendo a cittadini ed
imprese la possibilità di chiedere il rimborso di
quanto indebitamente pagato negli ultimi cinque
anni (IVA), termine oltre il quale non è possibile
agire per la ripetizione delle somme per
intervenuta prescrizione.
IMPEGNA LA GIUNTA
Anche al fine di evitare un notevole contenzioso in
materia, a sollecitare i Comuni e le ditte che
svolgono attività di raccolta e smaltimento rifiuti
(ENIA, HERA, ecc.), che hanno applicato l'IVA agli
utenti del servizio smaltimento rifiuti, affinché
si attivino per procedere alla restituzione bonaria
ai cittadini ed alle imprese delle somme
corrispondenti all'IVA indebitamente applicata,
eventualmente scalando gli importi dalle future
bollette.
Bologna, 14 ottobre 2009
Consigliere Regionale
Gruppo Lega Nord Padania
Avv. Roberto Corradi
Espandi Indice