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Legislatura VIII - Atto ispettivo ogg. n. 5032

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Oggetto:
Testo presentato:
5032 - Interpellanza del consigliere Alberti, circa le disposizioni in materia di testamento biologico.

Testo:


 Interrogazione di attualità a risposta immediata in
Aula
Oggetto: disposizioni in materia di testamento
biologico
Premesso che:
per testamento biologico si intende un documento
legale che permette di indicare in anticipo i
trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o
rifiutare in caso di incapacità mentale, di
incoscienza o di altre cause che impediscano di
comunicare direttamente ed in modo consapevole con
il proprio medico. E' conosciuto anche come
Dichiarazione di volontà anticipata per i
trattamenti sanitari . La persona che redige un
testamento biologico nomina un fiduciario per le
cure sanitarie, che diviene, nel caso in cui la
persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad
intervenire sulle decisioni riguardanti i
trattamenti sanitari stessi.
Il testamento biologico (con la denominazione di
Living will ) è stato introdotto per legge negli
Stati Uniti nel 1991. Una delle principali
affermazioni della legge americana è quella
relativa alla idratazione ed alla alimentazione
artificiali, che sono considerate a tutti gli
effetti come terapie ed in quanto tali possono
essere rifiutate attraverso il testamento
biologico. Lo stesso principio è seguito nelle
leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è
stato costantemente ribadito nelle sentenze
sull'argomento, oltre che nella valutazione dei più
illustri scienziati che hanno studiato il tema
delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior
parte dei paesi occidentali ha legiferato in
materia. Dove non esiste ancora una legge
specifica, vi è però una giurisprudenza costante
che riconosce valore ai testamenti biologici. In
Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce
che nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge e che la legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana . Questa norma costituzionale configura per
tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono
un diritto perfetto , che cioè non ha bisogno di
leggi applicative per essere esercitato. Parimenti,
l'art. 13 della Costituzione afferma che la
libertà personale è inviolabile , rafforzando il
riconoscimento alla libertà ed indipendenza
dell'individuo nelle scelte personali che lo
riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come
dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana
Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il
malato perda la capacità di esprimere la propria
volontà di rifiutare determinate terapie. Per
questo motivo è necessario approvare una legge che
stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione
e di registrazione del testamento biologico e di
nomina del fiduciario, così che ciascuno possa
dichiarare, ora per allora, la propria volontà
circa le terapie da accettare o rifiutare in
situazioni come quella descritta, vincolando i
medici ad attenersi alla volontà così espressa.
Considerato che:
la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea sancisce che il consenso libero ed
informato del paziente all'atto medico è
considerato come un diritto fondamentale del
cittadino afferente i diritti all'integrità della
persona (Titolo 1, Dignità, art. 3, Diritto
all'integrità personale);
la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina
di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo italiano
ai sensi della legge n. 145 del 28 marzo 2001,
sancisce all'art. 9 che i desideri
precedentemente espressi a proposito di un
intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell'intervento non è in grado di esprimere
la propria volontà, saranno tenuti in
considerazione .
Preso atto che:
il nuovo Codice di Deontologia medica adottato
dalla Federazione nazionale dei Medici chirurghi ed
odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che
il medico deve astenersi dall'ostinazione in
trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si
possa attendere un beneficio per la salute del
malato , all'art. 35 sancisce che il medico non
deve intraprendere attività terapeutica senza
l'acquisizione del consenso esplicito ed informato
del paziente In ogni caso, in presenza di un
documentato rifiuto di persona capace, il medico
deve desistere da atti curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona. Inoltre all'art. 38 si
afferma che il medico deve attenersi, alla
volontà liberamente espressa dalla persona di
curarsi Il medico, se il paziente non è in grado
di esprimere la propria volontà deve tenere conto
nelle proprie scelte di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso in modo certo e
documentato.
Valutato altresì che:
il Comitato nazionale di Bioetica si è espresso, in
data 18 dicembre 2003, precisando che appare non
più rinviabile una approfondita riflessione, non
solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle
dichiarazioni anticipate che dia piena e coerente
attuazione allo spirito della Convenzione sui
diritti umani e la biomedicina .
Inoltre il CNB specifica che le direttive
anticipate potranno essere scritte su un foglio
firmato dall'interessato e i medici dovranno non
solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare
per iscritto le azioni che violeranno tale
volontà .
Considerato che:
la Magistratura si è più volte espressa in questo
senso, esaminando in particolare i casi Welby,
Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa
nazionale in materia.
Preso atto che:
secondo l'Eurispes il 74,7 degli italiani esprime
parere favorevole all'introduzione del testamento
etico.
Considerato che:
in questo scenario, l'Ente Comune è nella
possibilità giuridica ed amministrativa di farsi
promotore di atti amministrativi volti ad
introdurre il riconoscimento formale del valore
etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento
di carattere sanitario.
Preso atto che:
nel 2009 sul testamento biologico in Regione sono
state depositate due risoluzioni:
- la numero 4459 a prima firma Ugo Mazza che, tra
l'altro, invita la Giunta a fare sentire con
determinazione la voce di questa Assemblea
legislativa orientata all'approvazione di una legge
sul testamento biologico che, nel rispetto della
laicità dello Stato e delle singole convinzioni
culturali o religiose, contenga modalità semplici
per la registrazione delle scelte della persona
interessata e alcuni principi irrinunciabili tra le
direttive anticipate per le fasi finali della
propria vita ;
- e la numero 4463 a prima firma Marco Monari che,
assieme ad altre considerazioni, invita la Giunta
regionale ad attivarsi affinché si pervenga alla
approvazione di una legge che garantisca la
possibilità di rinunciare preventivamente ad
interventi terapeutici forzati ed invasivi e la
possibilità di esprimere la volontà della persona
anche attraverso un tutore o altro soggetto
incaricato di dare o rifiutare il consenso agli
interventi terapeutici .
Tutto ciò premesso
Interpella la Giunta regionale
per sapere come ha intenzione di porsi in materia
di istituzione di registri dei testamenti biologici
da parte dei Comuni dell'Emilia-Romagna, al fine di
consentire ai cittadini di depositare le proprie
dichiarazioni anticipate di trattamento. In
particolare, visto che alcune proposte di
deliberazione con tali intenzioni sono state
presentate o sono in corso di presentazione in vari
Comuni della regione, se intenda fornire un proprio
orientamento di indirizzo nel merito e se intenda
sollecitare i singoli Comuni a istituire registri
comunali dei testamenti biologici e, nel dettaglio:
1) a predisporre un modulo che raccolga le
dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti
di natura medica, nel quale ogni cittadino
interessato possa esprimere la propria volontà di
essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia
in caso di malattia o lesione cerebrale
irreversibili o invalidante sia in caso di malattia
che costringa a trattamenti permanenti con macchine
o sistemi artificiali che impediscano una normale
vita di relazione;
2) istituire un registro telematico che raccolga le
dichiarazioni e a definirne il regolamento
d'accesso;
3) a trasmettere periodicamente le dichiarazioni
raccolte ai soggetti istituzionali delegati per
legge alla pubblicizzazione, nelle more della
entrata in vigore di una normativa nazionale che
regolamenti la materia, in particolare:
a) Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga
inserita nella tessera sanitaria personale del
dichiarante.
b) All'ARSAN e all'Assessorato Regionale alla
Sanità della Regione, affinché provveda ad
istituire un registro provvisorio regionale, nelle
more dell'entrata in vigore di una legislazione
nazionale in materia.
c) Alla ASL competente per territorio, affinché
anch'essa istituisca un registro provvisorio, nelle
more dell'entrata in vigore delle leggi regionali e
nazionali che regoleranno la materia.
d) Al medico di famiglia della persona che ha
sottoscritto la Dichiarazione anticipata di
volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni
momento del percorso medico-assistenziale della
persona che ha espresso la volontà.
Alberti Sergio
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