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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 113
Presentato in data: 27/01/2015
"Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31" (Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di ammissibilità n. 4 del 9 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 222 del 24 ottobre 2012 e di regolarità n. 5 del 19 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 223 del 24 ottobre 2012 e già oggetto n. 3307 della IX Legislatura)

Presentatori:

Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di ammissibilità n. 4 del 9 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 222 del 24 ottobre 2012 e di regolarità n. 5 del 19 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 223 del 24 ottobre 2012 e già oggetto n. 3307 della IX Legislatura.

Testo:

 

Disposizioni a sostegno  della riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell'impiantistica

funzionale al riuso e al riciclaggio.

Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana.

Abrogazione e sostituzione della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 31.

 


Art.1

Finalità

 

1. La presente legge ha l'obiettivo di favorire:

 

a) la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani;

 

b) il riuso dei beni a fine vita;

 

c) la raccolta differenziata domiciliare del tipo "porta a porta" delle principali frazioni di rifiuto, compreso il rifiuto residuale, ai fini della massima reimmissione della materia nei cicli produttivi;

 

d) l'applicazione nella raccolta "porta a porta" della tariffa puntuale basata sulle quantità effettive, in peso o volume, dei rifiuti conferiti al servizio da parte di ciascun singolo utente;

 

e) lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio.

 

2. Si intende realizzare ciò:

 

a) incentivando i Comuni che attuano progetti in questi quattro ambiti attraverso la creazione di un fondo regionale;

 

b) incentivando i Comuni virtuosi che raggiungono obiettivi di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti inviati alle diverse forme di smaltimento attraverso sgravi sulla tassa di smaltimento;

 

c) sollecitando i comuni che non raggiungono gli obiettivi, attraverso la regolamentazione delle penali previste per Province inadempienti nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi vigenti;

 

d) mettendo a disposizione fondi per favorire l'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio.

 

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per le operazioni di smaltimento dei rifiuti, così come definite dalla Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11/2008, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata "legge statale".

 

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, e facendo riferimento alla Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11/2008, si applicano le disposizioni della legge statale.

 

 


Art. 3

Versamento del tributo

 

1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

 

Art. 4

Dichiarazione annuale

 

1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

2. Per ogni impianto soggetto al tributo speciale deve essere presentata una distinta dichiarazione.

 

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

 

4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto soggetto al tributo speciale.

 

5. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.

 

 

Art. 5

Constatazione delle violazioni

 

1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.

 

2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.

 

 

Art. 6

Applicazione sanzioni

 

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

 

3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

 

 

Art. 7

Sanzioni

 

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:

 

a) sanzioni amministrative da 77 Euro a 309 Euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;

 

b) sanzione amministrativa da 516 Euro a 5.164 Euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.

 

2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e Il della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

 

 

Art. 8

Presunzione e decadenza

 

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.

 

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

 

3. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

 

 

Art. 9

Rimborsi

 

1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

 

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

 

 

Art. 10

Comunicazioni

 

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti di smaltimento e trattamento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.

 

2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

 

 

Art. 11

Ammontare dell'imposta

 

1. A decorrere dall'anno 2012, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti, espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi e seguendo il criterio di importo massimo stabilito dalla legge n. 549 del 28 dicembre 1995 per i rifiuti destinati ad impianti di smaltimento, importo inferiore se destinati ad impianti di recupero diversi dal riciclaggio, così come definiti dalla Direttiva quadro 2008/98/CE.

 

2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

 

a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi.

 

3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:

 

a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in impianti di smaltimento come definiti dall'allegato 1 della Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11/2008;

 

b) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in inceneritori con recupero di energia come definiti dall'allegato 2 della Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11 /2008, con l'efficienza energetica prevista per questi impianti.

 

4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:

 

a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in impianti di smaltimento;

 

b) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in inceneritori con recupero di energia come definiti dall'allegato 2 della Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11/2008, con l'efficienza energetica prevista per questi impianti.

 

5. Per i rifiuti solidi urbani:

 

a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi di rifiuti tal quale o di rifiuto differenziato non pericoloso destinato a smaltimento, nonché dei sovvalli provenienti da impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti urbani, qualora costituiscano oltre il 50% delle singole raccolte in ingresso, se conferiti in impianti di smaltimento come definiti dall'allegato 1 della Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11 /2008;

 

b) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, di rifiuti tal quale o di rifiuto differenziato non pericoloso destinato a smaltimento, nonché dei sovvalli provenienti da impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti urbani, qualora costituiscano oltre il 50% delle singole raccolte in ingresso, se conferiti in impianti di incenerimento con le caratteristiche di cui all'allegato 2 della Direttiva quadro 2008/98/CE del 19/11/2008, con l'efficienza energetica prevista per questi impianti, nonché i rifiuti sottoposti a separazione meccanica e biostabilizzazione purché dopo il trattamento non siano conferiti in impianti di smaltimento più del 50% dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento;

 

c) gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, conferiti in impianti di smaltimento sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella stessa misura dei rifiuti speciali di cui al comma 3, purché tali scarti e sovvalli non superino il 50% dei rifiuti urbani in entrata;

 

d) 25,82 Euro più 30% ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede l'impianto di smaltimento, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.

 

6. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) di impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, conferiti in impianti di smaltimento sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 5 lettera c), a condizione che non superino il 15% del materiale in ingresso.

 

7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.

 

 

Art. 12

Quota spettante alle Province

 

1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della presente legge.

 

2. le Province dovranno destinare i proventi di cui al comma 1 per finalità ambientali, fra cui anche le azioni relative alla minimizzazione della produzione di rifiuti destinati a smaltimento.

 

3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

 

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante.

 

 

Art. 13

Interventi in materia ambientale

 

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 12 assegnata alle Province, e al netto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della presente legge, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse, l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio.

 

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore all'80% delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

 

a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione di rifiuti, il riuso dei beni, il riciclaggio delle frazioni dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata domiciliare e la tariffa puntuale;

 

b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;

 

c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;

 

d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Per la lettera a) del comma 2 è riservata una quota non inferiore all’80% della somma complessiva indicata dal comma 2. Tale somma verrà suddivisa:

 

a) 50% per la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, per il riuso dei beni, per la promozione della raccolta differenziata domiciliare di tipo porta a porta e della raccolta domiciliare con tariffa puntuale;

 

b) 50% per lo sviluppo dell'impiantistica legata al riuso e al riciclaggio.

 

4. I finanziamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.

 

5. I proventi del fondo di cui al comma 3 punto a), destinati ai comuni, potranno coprire le spese di progettazione, di informazione, di avviamento e di investimento, purché eseguite da soggetti terzi rispetto al gestore.

 

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'assegnazione del fondo, nonché i criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'erogazione e la liquidazione dei contributi stessi.

 

7. Per quanto riguarda i progetti sulla riduzione della produzione dei rifiuti, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida:

 

a) allestimento di distributori alla spina;

 

b) sistemazione o installazione di fontane per l'acqua pubblica;

 

c) diffusione del compostaggio domestico;

 

d) diffusione dell'utilizzo di pannolini lavabili;

 

e) dotazione alle scuole di attrezzature per il lavaggio delle stoviglie;

 

f) promozione di feste e sagre ecosostenibili;

 

g) last minute market per l'utilizzo sociale degli alimenti in scadenza.

 

8. Per quanto riguarda i progetti per il riuso di beni, a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida:

 

a) creazione di "centri comunali per il riuso", strutture dove possono essere portati i beni di cui il possessore non intende più servirsi ma che possono avere ancora una vita utile, nelle condizioni in cui sono, o tramite ripristino funzionale, tipo, a titolo esemplificativo: libri usati, giocattoli, mobili. Tali beni saranno poi messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. I "centri comunali per il riuso" possono essere collocati in adiacenza o in sostituzione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate, in modo che quanto non più riusabile trovi collocazione fra le frazioni destinate a riciclaggio. I Comuni dovranno regolamentare la fruizione del "centro di riuso" e la gestione dovrà essere data preferibilmente ad associazioni di volontariato o cooperative sociali;

 

b) giornate cadenzate per il baratto di beni;

 

c) librerie libere diffuse dove chiunque può portare libri letti e prendere libri da leggere senza controlli.

 

9. Per quanto riguarda i progetti di raccolta domiciliare porta a porta, la caratteristica di fondo indispensabile è che vengano raccolte con questa modalità il rifiuto residuale e le principali frazioni differenziate a partire dalla frazione umida organica. Andranno privilegiati i progetti di raccolta domiciliare integrale.

 

10. Per i progetti relativi all'applicazione della tariffa puntuale alla raccolta domiciliare, per le utenze domestiche, la parte variabile della tariffa dovrà essere proporzionale alla quantità, in peso o volume, del rifiuto residuale, e, per le utenze non domestiche, della parte variabile della tariffa dovrà essere proporzionale sia al rifiuto residuale che alle frazioni differenziate principalmente prodotte dal tipo di attività presa in considerazione. In tutti i casi la parte di tariffa legata alla frazione residuale dei rifiuti dovrà essere più gravosa rispetto a qualsiasi altra frazione raccolta, in modo da favorire la raccolta delle frazioni riciclabili.

 

11. I progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento del fondo disposto dal bilancio regionale e secondo una graduatoria stilata in coerenza con le linee guida. In assenza delle linee guida le richieste pervenute verranno comunque valutate e finanziate tramite commissione appositamente istituita.

 

12. A partire dalla gestione dei rifiuti dell'anno 2015 in tutti i comuni dovrà essere introdotta per le utenze non domestiche con produzione annua superiore a 10 tonnellate, parametrata sulla base della superficie e della categoria, una tariffa puntuale in cui la parte variabile sarà calcolata sulla base delle effettive quantità sia di rifiuto residuale che delle maggiori frazioni differenziate prodotte dalle singole categorie produttive, conferite al gestore e misurate in peso o volume.

 

13. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge un'apposita commissione, nominata dalla Regione, formulerà le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale.

 

 

Art. 14

Premialità, sgravi ed aggravi d'imposta

 

1. Ai fini di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti, a partire dall'anno 2012, e negli anni successivi, sulla base dei risultati dell'anno precedente, sono soggetti ad uno sgravio totale o parziale del tributo e ad una premialità, i comuni che inviano a smaltimento, sia in impianti di smaltimento che in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuti (sia rifiuto residuale che rifiuto da raccolta differenziata destinati a smaltimento) inferiori a 300 Kg/anno per abitante equivalente, considerando negli abitanti i residenti effettivi e gli abitanti equivalenti dovuti a flussi turistici. Sgravio del tributo e premialità sono cosi regolati:

 

a) premialità variabile da Euro 30 ad Euro 0 ad abitante per i comuni che hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto residuale dalla raccolta differenziata e di rifiuto differenziato destinato a smaltimento in misura pari o inferiore a 150 Kg/abitante (o abitante equivalente per i comuni con flussi turistici), in misura proporzionalmente inversa ai rifiuti procapite smaltiti da 150 a 0, secondo la formula n. 1 presente nell'allegato n. 1. Tale somma assegnata ai comuni potrà essere utilizzata o per la diminuzione della tariffa del servizio o per attività in campo ambientale;

 

b) sgravio totale del tributo pagato, per i comuni che hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto residuale dalla raccolta differenziata e di rifiuto differenziato destinato a smaltimento in misura pari o inferiore a 150 Kg/abitante (o abitante equivalente per i comuni con flussi turistici);

 

c) sgravio parziale del tributo pagato per i comuni che hanno inviato in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, quantitativi di rifiuto residuale dalla raccolta differenziata e di rifiuto differenziato destinato a smaltimento in misura inferiore a 300 Kg/abitante (o abitante equivalente per i comuni con flussi turistici) e fino a 150 Kg/abitante, calcolata in modo inversamente proporzionale ai quantitativi inviati a smaltimento, sulla base della formula n. 2 dell'allegato n. 1;

 

d) qualora lo sgravio sia inferiore ad Euro 1 per abitante il comune, in alternativa alla restituzione agli utenti, potrà utilizzare tale importo per azioni esclusivamente indirizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti sul proprio territorio.

 

2. Gli importi relativi alla premialità di cui al comma 8 lettera a), prelevati dal gettito del tributo, saranno assegnati ai comuni entro i primi 6 mesi dell'anno successivo.

 

3. Al fine di incentivare una sempre minore produzione di rifiuti, i quantitativi citati di 150 Kg/abitante e di 300 Kg/abitante subiranno una diminuzione del 5% all'anno a partire dall'anno 2015.

 

4. Come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06 sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura maggiore del 20% rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, i rifiuti urbani inviati a smaltimento delle province che nell'anno precedente non hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

 

a) il 60% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2011 (art. 1108 legge 296/06 - Legge finanziaria 2007);

 

b) il 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 del D.Lgs. 152/06).

 

5. All'interno delle Province che non hanno raggiunto gli obiettivi di cui al comma 11, la maggiorazione di imposta viene ripartita fra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

 

6. Perché si possa raggiungere una perequazione fra i comuni che contempli sia le diverse caratteristiche territoriali, ed in particolare la presenza di zone industriali, sia la qualità del rifiuto differenziato raccolto, l'individuazione dei comuni soggetti alla maggiorazione di imposta viene effettuata attraverso un indice di raccolta differenziata corretto, rispetto a quanto stabilito dalla DGR 1620, indicato nella formula n. 3 dell'allegato 1. Tale indice è formulato e utilizzato ai soli fini della ripartizione della maggiorazione dell'imposta.

 

7. La Provincia ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio individuati col criterio del comma 6 che non abbiano raggiunto le percentuali di cui al comma 4 in proporzione diretta sia ai quantitativi di rifiuto residuale dalla raccolta differenziata e di rifiuto differenziato destinato a smaltimento inviati in impianti di smaltimento e in impianti di recupero diverso dal riciclaggio, sia sulla base della percentuale della somma del rifiuto indifferenziato residuale più le frazioni differenziate inviate a smaltimento, in base alla formula n. 4 dell'allegato 1.

 

8. Il gettito derivante dalle addizionali d'imposta di cui al presente comma, è interamente destinato a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta con tariffa puntuale, nelle stesse province che non hanno raggiunto gli obiettivi di legge. Qualora nella provincia interessata non vi siano comuni che introducono la raccolta domiciliare porta a porta con tariffa puntuale o che i fondi a disposizione siano superiori alle richieste, l'intera quota, o la parte rimanente andrà ad integrare le risorse del fondo regionale istituito dalla Regione ai sensi dell'art. 13, comma 3 lettera a) della presente legge.

 

 

Art. 15

Competenze sulla gestione dei rifiuti

 

1. All'interno della programmazione regionale e provinciale la decisione ultima sul sistema di raccolta da applicare nel proprio territorio spetta alle amministrazioni comunali. Spetta alla Province ricercare il massimo di armonizzazione delle modalità del servizio con i comuni dello stesso territorio.

 

2. I comuni potranno esercitare la privativa per la fase di raccolta nella gestione dei rifiuti tramite:

 

a) gestione diretta;

 

b) proprie aziende purché a totale capitale pubblico e senza fini di lucro, società consortili totalmente pubbliche e senza fini di lucro;

 

c) con l'affidamento del servizio, preferibilmente in associazione con altri comuni che intendano svolgere il servizio con le stesse modalità di raccolta, tramite gara d'appalto a società di diritto privato.

 

3. Alle gare di appalto per la gestione della raccolta non possono partecipare società di diritto privato che gestiscono, direttamente o con loro consociate e partecipate, impianti di trattamento-recupero-smaltimento, o delle quali anche solo parte delle quote di capitale siano detenute o controllate da società che gestiscano impianti di trattamento-recupero-smaltimento.

 

4. Qualora la società che si è aggiudicata l'appalto cominci, anche successivamente, a esercitare attività di trattamento-recupero-smaltimento direttamente o tramite consociate o partecipate, automaticamente decade dalla gestione del servizio di raccolta, continuando a svolgere il servizio per il solo tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario.

 

5. Per la fase di trattamento-recupero-smaltimento della gestione dei rifiuti, all'interno della programmazione regionale e provinciale, per le frazioni di rifiuto che non debbono essere conferiti direttamente ai consorzi di filiera CONAI, i Comuni della stessa Provincia o anche di province limitrofe, in libera associazione fra loro, ed in particolare i comuni aventi lo stesso sistema di raccolta, possono:

 

a) consorziarsi per gestire direttamente o tramite società a totale capitale pubblico e senza fini di lucro la fase del trattamento-recupero-smaltimento. Tra le diverse operazioni dovranno comunque essere privilegiate quelle relative al riuso e riciclaggio;

 

b) consorziarsi per svolgere gare d'appalto, una per ogni tipologia di rifiuto, per individuare il soggetto attuatore del trattamento-recupero-smaltimento. Spetta alle Province la ricerca del massimo di armonizzazione fra i comuni per la gestione della fase di trattamento-recupero-smaltimento.

 

6. Nel caso previsto dal comma 5 lettera b) dall'art. 14 della presente legge, per l'individuazione del soggetto vincitore della gara si dovrà tener conto sia del costo di trattamento-recupero-smaltimento, sia del costo di trasporto dal luogo della raccolta all'impianto di destinazione. Per la stessa frazione di rifiuto da sottoporre a trattamento-recupero-smaltimento, compresa la frazione residuale, dovrà essere privilegiato l'impianto che garantisce il massimo di riuso e riciclaggio, indipendentemente dal costo.

 

7. Le società di diritto privato potranno partecipare alle gare per il trattamento-recupero-smaltimento solo se non esercitano anche l'attività di raccolta.

 

 

Art. 16

Norma transitoria

 

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.


ALLEGATO 1

Formula n. 1

Formula per il calcolo della premialità prevista dall'art. 13 comma 8 lettera b):

€30X(150-Kg/ab)/150

Kg/ab = chilogrammi procapite all'anno di rifiuti inviati a smaltimento nel comune considerato, considerando anche i flussi turistici come abitanti equivalenti.

 

Formula n. 2

Formula per il calcolo dello sconto sul tributo da restituire nell'anno successivo, previsto nell'art. 13, comma 8 lettera c)

(Kg/ab-150)X(TMP/150)

Kg/ab = chilogrammi procapite all'anno di rifiuti inviati a smaltimento nel comune considerato, considerando anche i flussi turistici come abitanti equivalenti.

TMP = Tariffa Media Ponderata del tributo calcolata sul totale del gettito del tributo derivante dai rifiuti urbani a livello regionale diviso i quantitativi regionali dei rifiuti urbani destinati a smaltimento sia come rifiuto residuale che come raccolta differenziata destinata a smaltimento.

 

Formula n. 3

Formula dell'indice corretto di raccolta differenziata per l'individuazione dei comuni soggetti all'aggravio di imposta all'interno delle province che non hanno raggiunto gli obiettivi di legge di raccolta differenziata, art. 13 comma 6.7

Vengono tolti sia dal monte rifiuti che dalla raccolta differenziata i rifiuti inerti e gli assimilati consegnati dalle ditte a soggetti diversi rispetto al gestore.

I rifiuti differenziati destinati a smaltimento non vengono conteggiati nella raccolta differenziata ma sono equiparati al rifiuto residuale e al rifiuto derivato dallo spazzamento.

Il compostaggio domestico è calcolato sia nel monte rifiuti che nella raccolta differenziata in modo pari a 250 grammi procapite al giorno delle utenze familiari aderenti.

RDC = RD-RDS-RDI-RDT

RUC = RU-RDI-RDT

%RDC = RDC

  RUC

 

Dove:

RDC= raccolta differenziata corretta

RUC = totale rifiuti urbani corretto

RD = raccolta differenziata come da allegato 4 DGR 1620

RDI = raccolta differenziata degli inerti da costruzione e demolizione

RDS = raccolta differenziata delle frazioni destinate a smaltimento

RDT = raccolta differenziata di rifiuti assimilati in "sgravio tariffa" conferiti a terzi diversi dal gestore

RU = totale del rifiuto urbano e assimilato raccolto come da allegato 4 DGR 1620

 

Formula n. 4

Formula per il calcolo dell'aggravio del tributo sullo smaltimento da applicare ai comuni che non hanno raggiunto le rese di raccolta differenziata sulla base dell'indice dell'allegato 1, nelle province che non hanno raggiunto le rese di raccolta differenziata stabilite per legge nazionale, art. 13 comma 6.8.

La totalità dell'aggravio di imposta pari al 20% dell'ammontare dell'imposta pagata (derivante dai quantitativi di rifiuto urbano e assimilato residuale e delle frazioni destinate a smaltimenti moltiplicato per le quote unitarie di cui al comma 5 dell'art. 13), viene ripartita fra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di legge di raccolta differenziata (individuati attraverso l'indice di raccolta differenziata corretto dell'allegato 1), nel seguente modo, che riprende le stesse modalità di calcolo della formula della raccolta differenziata corretta:

 

immagine_formula_BAZZANO_uguale_GALEATA 15

 

Dove:

 

ST = addizionale d'imposta

RR = rifiuto residuale

RUC = totale rifiuti urbani corretto come da formula 3

cx =comune di cui si calcola l'aggravio di tributo smaltimento

 

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