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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 1251

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a ridurre, a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, l'aliquota IRAP in misura pari a quella prevista per le cooperative sociali o, in alternativa, a prevedere l'esenzione totale da tale forma di imposizione (14 09 15) A firma dei Consiglieri: Sensoli, Gibertoni, Bertani, Sassi, Piccinini

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

  • ai sensi della legge regionale 2/2003 le Asp sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro;
  • tali Aziende svolgono la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi. Si caratterizzano come aziende dei Comuni, singoli o associati in un ambito territoriale definito, distrettuale o subdistrettuale, nell'ambito di un sistema regolamentato e coordinato a livello regionale per garantire omogeneità di accesso e di qualità dei servizi a tutti i cittadini dell´Emilia-Romagna;
  • l'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria per l'anno 2006), ha previsto che le Regioni possano avvalersi della facoltà di esentare le ONLUS dall'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e possono estendere tale esenzione anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
  • le Regioni possono prevedere, in sostanza, l'applicazione dell'agevolazione deliberata ai fini IRAP in favore delle ONLUS anche in favore delle ASP «succedute» alle IPAB;
  • la Regione Emilia-Romagna rientra nell’ambito di applicazione della suddetta normativa statale;
  • la Regione Emilia-Romagna attualmente assoggetta le ASP alla massima aliquota prevista, 8,50, ai fini IRAP, mentre ha ridotto l’aliquota IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e per le cooperative sociali immettendo il 3,21 per cento anziché il 3,90;
  • alcune Regioni come il Piemonte hanno ridotto questa aliquota IRAP in questione nei confronti delle ASP al 4,25 mentre altre Regioni invece hanno previsto l’esenzione totale;
  • la possibile riduzione dell’aliquota IRAP attualmente fissata per le ASP occorre tener presente che come chiarito dal decreto legislativo 68/2011 gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di variazione di aliquote sono esclusivamente a carico del bilancio della Regione, cosi come producono effetto sul bilancio regionale i tagli accettati dalla Regione al Fondo sanitario nazionale in fase di riparto;
  • la possibile riduzione avrebbe un effetto non drammatico per il bilancio regionale, ma decisamente miracoloso per i conti delle Asp che potrebbero chiudere i loro bilancio in pareggio o in attivo;

 

considerato che

 

  • la riduzione delle aliquote IRAP a carico delle ASP avrà un impatto per i soggetti che operano nell’ambito assistenziale, anche perché la componente del costo del lavoro incide in maniera significativa sul valore della produzione, essendo il numero e la qualifica del personale fondamentale per l’assistenza alla persona;
  • dall’analisi dei bilanci delle ASP, presenti sul territorio regionale, emerge che un abbattimento del 50% del tributo IRAP (dall'8,50% al 4,25% come praticato dalla Regione Piemonte) determinerebbe, per la maggior parte delle ASP, la chiusura in pareggio dei bilanci, se la Regione determinasse un abbattimento tale da uguagliare le aliquote Irap a cui sono soggette le Asp a quello riservato al privato cooperativo, chiuderebbero addirittura in utile;
  • è evidente la sperequazione, la distorsione fiscale che penalizza le Asp rispetto al mondo della cooperazione sociale, che già beneficia di altre agevolazioni.

 

Impegna la Giunta e l’Assemblea legislativa

 

  • In attuazione dell’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, a disporre  l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Emilia-Romagna, in misura pari a quella prevista per le Cooperative sociali o in alternativa l’esenzione totale, indicando che i risparmi conseguenti siano diretti a garantire maggiore accesso a tutti i cittadini della Regione Emilia-Romagna, qualità dei servizi e degli immobili delle ASP.

 

I consiglieri

Raffaella Sensoli

Giulia Gibertoni

Andrea Bertani

Gian Luca Sassi

Silvia Piccinini

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