Espandi Indice

Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 2001

Share
Oggetto:
Testo presentato:
2001 - Interpellanza circa questioni riguardanti la possibilità, per una associazione di volontariato operante nel settore del soccorso alpino, di dare corso ad attività di pulizia di un muro di contenimento in alveo fluviale. A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani

Testo:

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA

 

Visti

 

  • la legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” (CNSAS) che reca, all’art. 1, comma 2: “Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS” ed al comma 3 dello stesso articolo: “Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi”, all’art. 2, comma 1: “per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale” infine all’art. 3 comma 1: “Ai fini della presente legge, l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro”;
  • la delibera di Giunta regionale n. 197, del 20 febbraio 2001, recante “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30”;

 

premesso che

 

  • il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER) è l’articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), nato nel 1993, il SAER è un'associazione di volontariato ("ONLUS"), senza fini di lucro, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Emilia-Romagna con la seguente descrizione di attività “Soccorso tecnico-sanitario in ambiente ostile, ai pericolanti ed ai feriti in montagna, recupero dei caduti in montagna, prevenzione ed informazione relativa ai pericoli della frequentazione e della pratica degli sport di montagna e dell’ambiente ipogeo. Concorso con il sistema 118 per il servizio di elisoccorso HSR-HEMSE per il soccorso in montagna ed ipogeo”;
  • la Stazione “Monte Falco” 25a Delegazione SAER Emilia-Romagna nel mese di ottobre 2014 sarebbe stata interessata dalla seguente vicenda: il 9 ottobre 2014 il Capo Stazione avrebbe inviato una email ai volontari nella quale si comunicherebbe di aver ricevuto una richiesta dal Comune di Premilcuore (FC) di disponibilità della Stazione per una attività di pulizia di un muro di contenimento in alveo fluviale (per un tratto di circa 200 metri), in Comune di Premilcuore, Provincia di Forlì Cesena, e si richiederebbe la disponibilità dei volontari a partecipare all’evento;
  • lo stesso 9 ottobre 2014, un volontario avrebbe segnalato al Capo Stazione, via email, l’opportunità di richiedere un approfondimento sulla legittimità dell’iniziativa alla Delegazione, indicando probabili motivi di incompatibilità con quanto previsto all’art. 2 dello Statuto;
  • il 20 ottobre 2014 il Vice Delegato Vicario avrebbe risposto via email che la questione è stata valutata in modo coordinato tra Delegazione e Capo Stazione;
  • il 20 ottobre 2014 lo stesso volontario, autore della richiesta del 9 ottobre 2014, avrebbe richiesto via email che fossero esposte alla Stazione le valutazioni e determinazioni della Delegazione;
  • il 21 ottobre 2014 la Vice Delegata avrebbe risposto via email sottolineando che la questione è stata valutata dalla Delegazione e che le richieste di chiarimento sono non opportune da parte del volontario, autore della richiesta del 9 ottobre 2014, aggiungendo che preoccupazioni sulla sicurezza dei volontari non debbano interessare il volontario, il quale può astenersi dalla partecipazione all’evento;
  • il 21 ottobre 2014 il volontario, di cui sopra, avrebbe risposto, via email, sottolineando che nessuna risposta sarebbe, al momento, stata fornita ai quesiti posti ed avrebbe espresso perplessità sulle affermazioni relative alla sicurezza dei volontari;
  • il 23 ottobre 2014 il volontario, di cui sopra, non avendo ricevuto risposte, avrebbe preso contatto con gli Ispettori dell’Azienda USL competenti per esporre la questione e richiedere un parere: gli Ispettori, ritenendo fondate le ipotesi di illegittimità avrebbero preso contatto con il Comune di Premilcuore e il Capo Stazione diffidandoli all’attuazione dell’iniziativa, infatti, i singoli volontari sarebbero stati perseguibili personalmente con sanzioni pecuniarie, e penali in caso di infortunio;
  • il 23 ottobre 2014 altri due volontari della Stazione avrebbero espresso, via email e rivolgendosi a tutta la Stazione, attribuzioni gravi e con toni forti nei confronti dell’autore della segnalazione all’ASL, al momento ancora non noto;
  • il 23 ottobre 2014 il volontario, di cui sopra, avrebbe risposto via mail alle accuse dichiarando esplicitamente di essere lui stesso l’autore della segnalazione e motivandone le ragioni;
  • il 24 ottobre 2014 gli altri due volontari avrebbero espresso, sempre via email e sempre rivolgendosi a tutta la Stazione, ulteriori attribuzioni gravi nei confronti del primo volontario;
  • il 28 ottobre 2014 il primo volontario, autore della richiesta del 9 ottobre 2014, preso atto del grave clima di sfiducia promosso all’interno della Stazione Monte Falco dai due volontari con accuse ed affermazioni gravi, chiede al Collegio dei Probi Viri del CNSAS di esprimersi in merito ai seguenti quesiti:
  1. se l'attività richiesta dal Comune di Premilcuore rientri nelle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto CNSAS;
  2. se una eventuale attività addestrativa è compatibile con quanto richiesto;
  3. se la richiesta scritta del Comune di Premilcuore necessitasse di una risposta scritta;
  4. se era corretto che la Delegazione, a conoscenza dei fatti, potesse ritenere che l’evento sarebbe stato gestito con totale discrezionalità dal Capo Stazione;
  5. se il volontario che avendo ripetutamente segnalato perplessità su questa iniziativa senza peraltro ricevere risposte chiare, si ritiene abbia agito in contrasto con i principi Statutari, avendo, in via preventiva e d’urgenza, richiesto un parere all’ASL competente;
  6. se le affermazioni degli altri due volontari, nei confronti del primo volontario, si possano ritenere coerenti con la condotta prevista dalla Statuto
  • il 3 novembre 2014 il Presidente C.N.S.A.S. dichiara inammissibile, per materia ai sensi dell’art. 30 dello Statuto nazionale C.N.S.A.S., la richiesta di chiarimento ai Probi Viri del 28 ottobre 2014, senza nulla aggiungere;
  • in una successiva nota, sempre a firma del Presidente C.N.S.A.S, del 7 novembre 2014, l’attività di pulizia di un muro di contenimento in alveo fluviale viene qualificata come “attività di protezione civile”;
  • il 28 novembre 2014 il volontario responsabile della segnalazione all’Azienda USL competente viene sospeso, con effetto immediato, dalle attività operative (di soccorso e addestrative) fino all’esito del provvedimento disciplinare;
  • in diverse comunicazioni successive si è cercato di fare passare l’attività di pulizia di un muro quale attività addestrativa;

 

rilevato che

 

  • l’attività sopra citata, di pulizia di un muro in alveo fluviale, anche se svolta da volontari, non poteva essere oggetto di deroghe alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, richiedendo Dispositivi di Protezione Individuali da lavoro e formazione specifica infatti, le perplessità sulla non correttezza di questa attività, sono state espresse dall’Azienda USL che, suggerendo a Comune e Capostazione di non effettuare l’iniziativa, ha rilevato come l’attività di pulizia di un muro rientri nella categoria di LAVORI IN FUNE per i quali sono richiesti DPI specifici da lavoro e formazione specifica su siti artificiali, inoltre, gli Ispettori dell’Azienda USL avrebbero contattato il Comune di Premilcuore e il Capostazione rilevando che la pulizia di un muro da erbe infestanti, pur rappresentando indubbiamente un’attività di pubblica utilità, di manutenzione e programmabile, non sarebbe ascrivibile a situazioni di pronto intervento ed urgenza che giustifichino deroghe in materia di sicurezza e come difficilmente si potesse sostenere l’intenzione di svolgere un’attività addestrativa in un contesto di tipo artificiale ed urbanizzato, a fronte di una richiesta esplicita di un’Amministrazione pubblica, come quella presentata dal Comune di Premilcuore, che richiedeva specificatamente un intervento di pulizia;

 

Interpella la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere

 

1. se reputi corretto il comportamento tenuto, dall’associazione di volontariato Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS - SAER ed, in particolare, non rispondente ai necessari requisiti di democraticità per la permanenza dell’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Emilia-Romagna, nei confronti di un proprio volontario che, valutando la sussistenza di probabili profili di illegittimità nell’attività richiesta dal comune di Premilcuore, di pulizia di un muro di contenimento in alveo fluviale (per un tratto di circa 200 metri), abbia responsabilmente provveduto alla segnalazione alla competente Azienda USL che ha rilevato come la pulizia di un muro da erbe infestanti, pur rappresentando indubbiamente un’attività di pubblica utilità, di manutenzione e programmabile, non è certamente ascrivibile a situazioni di pronto intervento ed urgenza e, quindi non si giustifichino deroghe in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. se non reputi, alla luce della vicenda sopra esposta, necessaria una sospensione cautelativa della suddetta associazione dal Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Emilia-Romagna.

 

Bologna, 21 gennaio 2015

 

Il Consigliere

Giulia Gibertoni

Espandi Indice