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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 2053

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Oggetto:
Testo presentato:
2053 - Interpellanza circa l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti l'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e privata, con particolare riferimento alle azioni spettanti ai Comuni ed agli enti gestori degli alloggi. A firma del Consigliere: Foti

Testo:

INTERPELLANZA

 

ex articolo 115 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

 

Per sapere, premesso che:-

con sempre maggiore frequenza si registra l'occupazione abusiva di immobili, di proprietà privata e pubblica, con l'asserita "giustificazione" di dovere fare fronte all'emergenza abitativa. Soprattutto per quanto riguarda l'occupazione di immobili di proprietà degli enti locali si assiste ad un'inconcepibile connivenza con gli occupanti da parte di amministratori comunali, che pure avrebbero l'obbligo di tutelare un patrimonio che non è loro ma della comunità locale che dovrebbero - si fa per dire - amministrare;

contrariamente a quanto, in modo interessato, si tende a fare credere, non è assolutamente vero che le leggi vigenti sono blande e, quindi, insufficienti per ottenere il rilascio degli immobili abusivamente occupati. Anche di recente, la normativa in materia risulta essere stata ulteriormente rafforzata, sia a livello statale che regionale.

Nei fatti:

- l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, dispone - al comma 1 - che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". La stessa norma prevede inoltre che sono nulli gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Detta norma esprime la volontà del legislatore di consentire il "...ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "...l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza...";

- la circolare n. 1778 del 6 agosto 2014, emanata dal Ministero dell'Interno, ha successivamente chiarito che anche nelle ipotesi dell'iscrizione anagrafica (analogamente a quanto il predetto articolo 5 già prescrive per i contratti relativi alla fornitura di pubblici servizi) sia necessario acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione; e ciò anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "corredata da informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle informazioni rese". Ne segue che i Comuni, ove non acquisiscano la documentazione comprovante il titolo di occupazione, bensì la predetta dichiarazione sostitutiva, debbano necessariamente informare dell'avvenuta richiesta di residenza in un immobile il proprietario dello stesso, solo così potendo, all'evidenza, "verificare la veridicità delle informazioni rese";

- l'articolo 34 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, come modificato dal comma 3-bis aggiunto dalla Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10, recita: "1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo del possesso.

2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine indicato al comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il Comune persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale. 3. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare al Comune l'occupazione abusiva o senza titolo degli alloggi. 3 bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'articolo 30, comma 4-bis". Al riguardo, si evidenzia che il detto comma 4-bis, dispone che "Il provvedimento, in base all'articolo 11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ...., ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe";

- l'articolo 25, comma 2, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 (come sostituito dall'articolo 21 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 24) dispone "...2. Non possono essere assegnatari di un alloggio di erp gli occupanti abusivi di un alloggio di erp, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio";

appare, quindi, evidente che i casi di occupazione abusiva di immobili di proprietà privata e/o pubblica, evidenziati anche dalla cronaca locale dei quotidiani dell'Emilia-Romagna, trovano anche nella normativa sopra richiamata puntuale risposta. Il fatto è che, come detto, si assiste, spesso e volentieri - come nel caso della città di Bologna - alla litania di amministratori "fiancheggiatori" degli occupanti abusivi che, con le più varie e stravaganti argomentazioni, ne giustificano l'azione che, invero, è all'evidenza perseguibile ex lege. Se i primi a pretendere il rispetto delle norme di legge sono gli amministratori degli enti locali, allora tanto vale concludere che lo "stato di diritto" è tale solo sulla carta;

se la Giunta Regionale abbia disposto adeguate verifiche, nell'ambito dei propri poteri, per accertare l' applicazione, sia da parte dei Comuni sia degli enti gestori degli alloggi di proprietà di quest'ultimi, della sopra richiamata normativa regionale, quali ne siano i risultati riferiti alle singole province, quali iniziative intenda assumere nel caso - nei fatti, una certezza - di mancata applicazione delle norme regionali vigenti in materia;

quale sia l'opinione della Giunta Regionale rispetto al tema dell'occupazione abusiva di immobili di proprietà privata e pubblica e se intenda rivolgere un pubblico appello ai Sindaci affinché trovi puntuale applicazione nei Comuni l'evocata normativa statale.

 

Il presidente

Tommaso Foti

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