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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 3010

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Oggetto:
Testo presentato:
3010 - Interpellanza circa la promozione di una regolamentazione riguardante lo sviluppo sostenibile delle spiagge e la fruizione collettiva delle stesse mediante modificazioni della programmazione urbanistico-demaniale riferita all’ambito turistico-ricreativo. A firma del Consigliere: Bertani

Testo:

 

 

 

INTERPELLANZA

 

Il sottoscritto, Andrea Bertani, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle

 

Premesso:

 

  • a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea di cui alle cause riunite C‑458/14 e C‑67/15 conseguenti alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e per la Sardegna circa la non conformità al diritto europeo di automatismi legislativi nell’assegnazione di concessioni di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative che comunque impone una rivisitazione della questione, contemperando le esigenze di ammortizzazione degli investimenti effettuati con la progressiva messa in atto di procedure di evidenza pubblica
  • è opportuno provvedere a cogliere tale occasione per regolamentare, in un’ottica lungimirante e sistemica, il generale sviluppo degli arenili sottolineandone l’utilizzo sostenibile parallelamente allo sfruttamento economico per finalità turistico-ricreative
  • che la spiaggia è da ritenersi un bene comune ed è opportuno difenderne una quota libera a disposizione della soddisfazione pubblica

 

Visto:

  • la Dir. 12/12/2006, n. 2006/123/CE
  • la L.R. 9/2002
  • la D.C.R. 468/2003
  • la L.R. 20/2000

 

Considerato che:

 

  • allo stato attuale la legislazione urbanistica vigente, a livello generale, nulla prevede in merito e che l’unica regolamentazione riguardo alle spiagge libere è rinvenibile nella D.C.R. 468/2003:6.2.3) Spiagge libere  6.2.3.1) Ai fini della salvaguardia delle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, si individua quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella misura del 20%(percento) della linea di costa emiliano-romagnola. Nella suddetta percentuale non sono conteggiabili le spiagge tutelate come riserve naturali dello Stato nelle quali è interdetto l'accesso a qualsiasi titolo”
  • che le competenze legislative ed amministrative in materia di demanio marittimo sono attribuite alle regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e della lettera l) comma 2 art. 105 D.Lgs. 112/1998
  • che alcune regioni tra cui la Regione Liguria L.R. 28/04/1999, n. 13 ed il Friuli Venezia Giulia L.R. n. 22 , hanno provveduto ad effettuare una distinzione tra spiagge libere e spiagge libere attrezzate, in ordine cioè ad una differente intensità ed una differente modalità della fruizione pubblica

 

Richiamato:

 

  • l’atto ispettivo n. 3420 Legislatura IX dalla cui risposta si confermava che la percentuale del 20% era relativa al complessivo costiero e non ai singoli comuni

 

Dato atto che:

 

  • è tecnicamente possibile riservare, nell’ambito della programmazione urbanistico-demaniale regionale una quota percentuale di spiaggia libera per ogni Comune costiero fatta salva l’autonomia dell’ente locale anche nell’ambito delle funzioni amministrative conferite e nell’ottica dei propri piani di sviluppo degli arenili

 

INTERPELLA LA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE

 

  1. al fine di accertare se l’Amministrazione regionale intenda promuovere una regolamentazione consona allo sviluppo sostenibile delle spiagge ed alla fruizione collettiva delle stesse mediante la modifica della programmazione urbanistico-demaniale riferita all’ambito turistico-ricreativo, volta a prevedere la riserva, in divenire e nell’ottica del graduale contemperamento degli interessi privati e nella tutela degli ammortamenti degli investimenti effettuati dai concessionari, una quota da stabilirsi quale soglia minima di spiaggia riservata a pubblica fruizione in riferimento ad ogni Comune costiero.

 

Il Consigliere

Andrea Bertani

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