Oggetto:
3010 - Interpellanza circa la promozione di una regolamentazione riguardante lo sviluppo sostenibile delle spiagge e la fruizione collettiva delle stesse mediante modificazioni della programmazione urbanistico-demaniale riferita all’ambito turistico-ricreativo.
A firma del Consigliere: Bertani
Testo:
INTERPELLANZA
Il sottoscritto, Andrea Bertani, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle
Premesso:
- a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea di cui alle cause riunite C‑458/14 e C‑67/15 conseguenti alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e per la Sardegna circa la non conformità al diritto europeo di automatismi legislativi nell’assegnazione di concessioni di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative che comunque impone una rivisitazione della questione, contemperando le esigenze di ammortizzazione degli investimenti effettuati con la progressiva messa in atto di procedure di evidenza pubblica
- è opportuno provvedere a cogliere tale occasione per regolamentare, in un’ottica lungimirante e sistemica, il generale sviluppo degli arenili sottolineandone l’utilizzo sostenibile parallelamente allo sfruttamento economico per finalità turistico-ricreative
- che la spiaggia è da ritenersi un bene comune ed è opportuno difenderne una quota libera a disposizione della soddisfazione pubblica
Visto:
- la Dir. 12/12/2006, n. 2006/123/CE
- la L.R. 9/2002
- la D.C.R. 468/2003
- la L.R. 20/2000
Considerato che:
- allo stato attuale la legislazione urbanistica vigente, a livello generale, nulla prevede in merito e che l’unica regolamentazione riguardo alle spiagge libere è rinvenibile nella D.C.R. 468/2003: “6.2.3) Spiagge libere 6.2.3.1) Ai fini della salvaguardia delle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, si individua quale obiettivo regionale la dotazione minima di spiagge libere nella misura del 20% della linea di costa emiliano-romagnola. Nella suddetta percentuale non sono conteggiabili le spiagge tutelate come riserve naturali dello Stato nelle quali è interdetto l'accesso a qualsiasi titolo”
- che le competenze legislative ed amministrative in materia di demanio marittimo sono attribuite alle regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e della lettera l) comma 2 art. 105 D.Lgs. 112/1998
- che alcune regioni tra cui la Regione Liguria L.R. 28/04/1999, n. 13 ed il Friuli Venezia Giulia L.R. n. 22 , hanno provveduto ad effettuare una distinzione tra spiagge libere e spiagge libere attrezzate, in ordine cioè ad una differente intensità ed una differente modalità della fruizione pubblica
Richiamato:
- l’atto ispettivo n. 3420 Legislatura IX dalla cui risposta si confermava che la percentuale del 20% era relativa al complessivo costiero e non ai singoli comuni
Dato atto che:
- è tecnicamente possibile riservare, nell’ambito della programmazione urbanistico-demaniale regionale una quota percentuale di spiaggia libera per ogni Comune costiero fatta salva l’autonomia dell’ente locale anche nell’ambito delle funzioni amministrative conferite e nell’ottica dei propri piani di sviluppo degli arenili
INTERPELLA LA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE
- al fine di accertare se l’Amministrazione regionale intenda promuovere una regolamentazione consona allo sviluppo sostenibile delle spiagge ed alla fruizione collettiva delle stesse mediante la modifica della programmazione urbanistico-demaniale riferita all’ambito turistico-ricreativo, volta a prevedere la riserva, in divenire e nell’ottica del graduale contemperamento degli interessi privati e nella tutela degli ammortamenti degli investimenti effettuati dai concessionari, una quota da stabilirsi quale soglia minima di spiaggia riservata a pubblica fruizione in riferimento ad ogni Comune costiero.
Il Consigliere
Andrea Bertani