Espandi Indice

Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 3535

Share
Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta a pronunciare un giudizio di contrarietà nei confronti della riforma costituzionale Renzi-Boschi che verrà sottoposta al referendum indetto per il giorno 4 dicembre 2016. (10 11 16) A firma dei Consiglieri: Rancan, Rainieri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Fabbri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

RISOLUZIONE

 

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna

 

PREMESSO CHE:

 

1120 gennaio 2016 il Senato della Repubblica, con A.S.1429-D - XVII Legislatura, approvava in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei propri membri, il testo del Disegno di legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte Il della Costituzione".

Il 12 aprile 2016 lo stesso testo veniva approvato, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei propri membri, dalla Camera dei Deputati con A.C. 2613-0 - XVII Legislatura.

Tale testo di legge costituzionale veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del15 aprile 2016.

 

CONSIDERATO CHE:

 

  • A seguito di approvazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri delle due Camere, si rendeva possibile l'avvio del procedimento confermativo referendario, come previsto dall'attuale testo costituzionale, il quale recita, nella detta fattispecie di approvazione, "Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi".
  • L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, emetteva due ordinanze, di cui una il 6 maggio 2016, depositata e comunicata in pari data e un'altra pronunciata il 4 agosto 2016, depositata e comunicata 1'8 agosto 2016, con le quali sono state dichiarate legittime e ammesse le richieste di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale.
  • Il Presidente della Repubblica, a norma degli artt. 87 e 138 della vigente Costituzione, con D.P.R. del 27 settembre 2016, indiceva per il giorno 4 dicembre referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte Il della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del15 aprile 2016?».

 

VALUTATO CHE:

 

  • Per le implicazioni e le ricadute dell'eventuale approvazione della riforma costituzionale nel sistema degli enti locali, sui quali si riflette la diversa ripartizione di poteri tra Stato e Regioni, e più in generale per la grave incidenza sulla vita democratica e politica risulta importante che le assemblee democratiche rappresentanti i cittadini dibattano, argomentino e si esprimano su tale proposta di riforma del testo costituzionale.

 

PRESO ATTO CHE:

 

  • L'art. 1 della Riforma Costituzionale prevede, con la modifica dell'art. 55 della Costituzione, che la titolarità del rapporto di fiducia col Governo e il potere di controllo dell'operato del Governo, oggi detenuti da entrambe le Camere, divengano esclusiva della Camera dei Deputati.
  • Il medesimo articolo prevede che le competenze e i poteri relativi all'indirizzo politico e alla funzione legislativa, oggi detenuti ed esercitati da entrambe le Camere divengano quasi esclusiva competenza della Camera dei Deputati.
  • L'art. 12 prevede, con la modifica dell'art. 72 del testo costituzionale, che, con l'esclusione di una ristretta casistica normativa, ''[. .. ) il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione" e che tale modifica comporta che il Governo possa di fatto controllare il calendario parlamentare, condizionando forzosamente il lavoro della Camera e quindi l'autonomia del potere legislativo rispetto a quello esecutivo.
  • Che tali articoli, tra gli altri, minacciano de facto il prudenziale equilibrio tra i poteri, unica garanzia della libertà delle minoranze e delle comunità, argine al rischio dello statalismo, della "dittatura della maggioranza" e del totalitarismo in tutte le sue forme.

 

RILEVATO CHE:

 

  • l'art. 21 prevede, con la modifica dell'art. 83 del testo costituzionale, la sufficienza dei tre quinti dei votanti, dal settimo scrutinio, per l'elezione del Presidente della Repubblica, a confronto dell'attuale necessità, dal terzo scrutinio, della maggioranza assoluta dei componenti.
  • Tale modifica, unitamente alla riduzione degli elettori da circa 1005 a 730, comporta il passaggio dalla necessità minima di 503 voti per l'elezione del Presidente alla necessità minima di 220 voti (ovvero i tre quinti di 366 che è il numero minimo per la validità della seduta), di modo che potrà accadere che il Presidente sia espressione di una minoranza eccessivamente esigua.
  • L'art. 11 prevede, con la modifica dell'art. 71 del testo costituzionale, l'innalzamento del numero (da 50.000 a 150.000) di sottoscrittori necessari per la presentazione di proposte legislative, limitando così la possibilità di intervento diretto dei cittadini nella partecipazione ai processi di produzione legislativa.
  • L'art. 2 prevede, con la modifica dell'art. 57 del testo costituzionale, che ad eleggere il Senato non siano più i cittadini, ma i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, costituendo in questo modo un indebolimento del rapporto di rappresentanza democratica e dell'espressione diretta della volontà popolare.
  • L'art. 31 va a modificare l'art. 117 del testo costituzionale, specificando più chiaramente quanto già introdotto con la riforma costituzionale del 2001 la quale, modificando il testo originale del 1948, suggellava in Costituzione il limite alla potestà legislativa esercitato dall' "ordinamento comunitario". A tale espressione si vuole quindi oggi sostituire la chiara dicitura "ordinamento dell'Unione Europea".
  • Lo stesso articolo aggiunge alle materie di legislazione esclusiva dello Stato, da sottrarre quindi alla concorrenza legislativa delle autonomie regionali, la "promozione della concorrenza" e il "coordinamento del sistema tributario", le "norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale", le "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali", l' "ordinamento scolastico", l'''istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica", le "politiche attive del lavoro", le "disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni", il "commercio con l'estero", le "disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo", le "disposizioni generali e comuni sul governo del territorio".
  • Lo stesso articolo introduce la cosiddetta "clausola di supremazia nazionale", la quale dispone che "Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".
  • Tale articolo rappresenta quindi una grave minaccia per la tenuta delle autonomie, delle libertà, dell'attuazione del principio di sussidiarietà verticale, secondo una logica centralista del tutto estranea alla migliore tradizione dei nostri popoli, alla riflessione liberale, alle radici medioevali, comunali e rinascimentali delle nostre comunità, e totalmente in antitesi con le tendenze federaliste europee ed internazionali volte ad una sempre maggiore delegazione di poteri a Regioni, Comuni e a tutti quegli organi istituzionali il più vicino possibile ai cittadini.

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA GIUNTA REGIONALE,

 

1) A pronunciarsi con giudizio di forte contrarietà alla riforma costituzionale Renzi Boschi, rappresentando la stessa un tentativo di sovvertimento dell'ordine naturale delle autonomie dei popoli e delle comunità.

2) A ravvisare nella riforma costituzionale un pericolo per la tenuta della democrazia e, soprattutto, di un equilibrato sistema di contrappesi tra i poteri (a partire dalla distinzione classica legislativo/esecutivo/giudiziario, fino alla ripartizione sussidiaria delle competenze tra Enti) che eviti tanto la dittatura di pochi quanto la dittatura della maggioranza, mettendo a serio rischio la libertà e l'autonomia di tutti, in modo particolare delle minoranze.

3) A ritenere la riforma in oggetto gravemente lesiva degli interessi legittimi, orientati alla realizzazione del bene comune, ovvero del bene di tutti e di ognuno, della comunità da questo Organo rappresentata, assoggettando la stessa ad un eccessivo imperio dello Stato.

4) Ad esprimere alla cittadinanza tutta le anzidette preoccupazioni in vista dell'appuntamento referendario.

 

Matteo Rancan

Fabio Rainieri

Gabriele Delmonte

Stefano Bargi

Daniele Marchetti

Alan Fabbri

Marco Pettazzoni

Andrea Liverani

Massimiliano Pompignoli

 

Espandi Indice