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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 3616

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa a non approvare progetti di legge relativi alla fusione di Comuni qualora non si sia registrato un orientamento favorevole in tutti i Comuni coinvolti, ad apportare modificazioni alla legge regionale n. 24/1996, come modificata dalla legge regionale n. 15/2016, e a definire ed attuare azioni di promozione e di accompagnamento dei processi di fusione dirette a favorire la partecipazione territoriale agli stessi, incentivando inoltre l’impegno dei cittadini e delle associazioni fin dall’inizio dei procedimenti. (22 11 16) A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli, Sassi, Gibertoni, Piccinini

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea legislativa regionale

 

premesso che

 

  • sono al momento in corso nella nostra regione sette processi di fusione di Comuni; dal 2013 al 2015 sono stati avviati undici processi di fusione di Comuni in Emilia-Romagna, dei quali otto conclusisi con la nascita di nuovi Comuni e tre interrotti a fronte dell’esito negativo dei referendum territoriali.
  • anche nel caso degli otto Comuni di nuova istituzione si sono registrati casi di voto chiaramente contrario alla fusione in alcune realtà comunali, di modesto scarto fra i voti favorevoli e quelli contrari, di scarsissima partecipazione al voto;
  • nel 2016 sono stati realizzati in momenti diversi sette referendum diretti alla fusione, registrando voti negativi sia nel caso delle consultazioni di marzo (Valtidone-Ziano piacentino), sia in quelle di ottobre, nelle quali nel solo caso della fusione fra i Comuni di Mirabello e Sant’Agostino è stato registrato un consenso chiaro;
  • in tutti gli altri casi ha prevalso in modo netto il No o, come per la fusione fra i Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, la chiarissima contrarietà di almeno una comunità locale;
  • l’insediamento della nuova Giunta è corrisposto ad una netta inversione di tendenza nell’adesione dei cittadini alle strategie di semplificazione amministrative e di aggregazione istituzionale promosse dalla Regione, registrando in misura crescente chiarissime contrarietà ai processi avviati ed una ridotta partecipazione al voto;
  • il fenomeno ha assunto dimensione e significato ancora più gravi nel caso dei referendum svoltisi il 16 ottobre 2016, successivamente alle modifiche alla legge regionale sulle fusioni (la legge regionale n. 24 del 1996) approvate con la legge regionale n. 15 del 2016;
  • l’andamento complessivo dei referendum costituisce un segnale di allarme gravissimo sia della disaffezione al voto sia della contrarietà alle fusioni;

 

considerato che

 

  • le politiche dirette alle fusioni dei Comuni rivestono un valore strategico, costituiscono in sé una misura di particolare rilievo nel processo di riordino istituzionale e di semplificazione della geografia amministrativa, rappresentando spesso un percorso indispensabile per le realtà di più ridotta dimensione, a maggior ragione a fronte dell’incerta condizione delle Province;
  • la consapevolezza del valore e dei vantaggi connessi alle fusioni richiede di non imporle, per non trasformare in una manovra dall’alto una politica di grande interesse e prospettiva nello scenario istituzionale regionale e nazionale, generando particolarismi, ostilità e diffidenze istituzionali invece di favorire soluzioni condivise e obiettivi di coesione;
  • il quadro normativo regionale di riferimento presenta diverse criticità, quali :
  • l’esplicita esclusione delle fusioni in corso all’atto dell’approvazione L. R. n. 15 del 2016 sono state esplicitamente escluse dall’applicazione delle innovazioni ivi introdotte all’articolo 12, poiché all’articolo 5, comma 4 della stessa legge si stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 3 [vale a dire le norme di differenziazione, sulla base dei risultati referendari, di procedure ed esiti dei progetti di legge di fusione] si applicano solo ai nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge”, vale a dire dopo il 30 luglio 2016;
  • la conseguente applicazione ai processi di fusione i cui referendum si sono svolti lo scorso 16 ottobre di quanto stabilito all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 per cui “In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni”;
  • il dispositivo dell’ordine del giorno n. 2 approvato dall’Assemblea legislativa, contestualmente alla legge regionale n. 15 del 2016, il quale, richiamando le nuove disposizioni applicabili solo ai processi di fusione presentati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, impegna comunque l’Assemblea stessa a “tenere conto, nella valutazione degli esiti dei referendum consultivi propedeutici ai 6 processi di fusione attualmente in corso, dei principi espressi dalla legge regionale ‘Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni’, e del parere dei Consigli comunali dei Comuni in cui l’esito del referendum risultasse avverso alla proposta di fusione”;

 

considerato inoltre che

 

  • le criticità proposte dall’applicazione della L.R. 15 del 2016 e dall’indirizzo attuativo definito dal richiamato ordine del giorno valgono per i progetti relativi a referendum in cui non sia stato riscontrato il voto unanimemente favorevole o unanimemente contrario in tutti Comuni coinvolti (ad eccezione quindi dei referendum con esito favorevole alla fusione di Mirabello e Sant’Agostino o di quello con esito contrario di Bettola-Farini-Ferriere e di Vigolzone-Ponte dell’Olio), quindi per i  referendum in cui ha prevalso complessivamente il NO come nel caso di Campegine-Gattatico-Sant’Ilario d’Enza o di Borgo Tossignano-Casalfiumanese-Fontanelice e per il progetto relativo ai Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, ove a fronte del voto favorevole in due Comuni si è registrato una prevalenza di voti contrari a Saludecio;
  • le modifiche introdotte dalla L.R. n. 15 del 2016 alla L.R. n. 24 del 1996 si applicano a tutti i nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano presentati dopo l'entrata in vigore della  legge stessa, quindi successivi al 30 luglio;
  • in diverse aree della regione è accesso il dibattito sulle opportunità e le prospettive di fusione fra Comuni, determinate anche dalle ormai insostenibili difficoltà strutturali, non solo finanziarie, che le singole amministrazioni registrano per fronteggiare le diverse esigenze di governo del territorio;

 

valutato che

 

  • le fusioni fra Comuni rappresentano una risultato da raggiungere per convinzione, fiducia vicendevole a seguito di valutazione di interesse; un risultato che non può essere oggetto di forzature;
  • la legge regionale n. 24 del 1996, così come modificata dalla L.R. 15 del 2016, tiene comunque conto delle opportunità aperte dalla legge n. 56 del 2014 all’articolo 1, comma 130 e definisce le condizioni attraverso le quale realizzare fusioni di Comuni per incorporazione;

 

alla luce della disaffezione al voto e della forte contrarietà al prosieguo dei processi di fusione registratasi in misura crescente dal 2015

 

impegna la Giunta e l’Assemblea legislativa, per quanto di competenza:

 

  • a non approvare progetti di legge relativi alla fusione di Comuni se non si è registrato un orientamento favorevole in tutti Comuni coinvolti;
  • a ad apportare alla legge regionale n. 24 del 1996, come novellata dalla L.R. 15 del 2016, modifiche dirette a prevedere che: “nel caso  l’esito del referendum sia favorevole alla fusione solo in una parte dei Comuni interessati, qualora questi siano contigui ed i relativi Consigli comunali entro e non oltre i successivi novanta giorni alla comunicazione dei risultati successivi avanzino istanza secondo quando previsto al comma 2 dell’articolo 8, l’Assemblea può procedere all’esame di progetto di legge di fusione ad essi limitato”,
  • a definire ed attuare azioni di promozione ed accompagnamento dei processi di fusione diretti a favorire un’ampia partecipazione territoriale ai diversi progetti, incentivando l’impegno attivo di cittadini ed associazioni all’analisi della fattibilità e non solo nella conclusiva fase referendaria consultiva, all'individuazione di criticità, tematiche rilevanti e possibili soluzioni relative ai nuovi contesti derivanti dalle iniziative di aggregazione.

 

I Consiglieri

Bertani Andrea

Sensoli Raffaella

Sassi Gian Luca

Gibertoni Giulia

Piccinini Silvia

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