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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4546
Presentato in data: 27/04/2017
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa". (27 04 17) A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi

Presentatori:

Bignami, Aimi

Testo:

Progetto di proposta di legge alle Camere:

“Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa”

 


Art. 1

 

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

«Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato.

 

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subìto l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia».

 

 

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