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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6138
Presentato in data: 14/02/2018
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana, della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione." (14 02 18) A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana, della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione promuove il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana, di seguito denominata LIS, e della LIS tattile quali strumenti per l’inserimento e l’integrazione delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità, nonché per favorirne l’accessibilità alla rete dei servizi.

 

2. La presente legge promuove il principio della libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in riferimento alle modalità di comunicazione, anche con riferimento alle nuove tecnologie, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.

 

Art. 2

Destinatari

 

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, le persone sordocieche, le persone con disabilità uditiva in generale e le loro famiglie.

 

Art. 3

Compiti della Regione

 

1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall’art.1, favorisce:

 

a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le Aziende Sanitarie, gli Enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all’art. 2;

 

b) l’utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 2 alla vita della comunità e favorisce l’accesso e la fruizione degli stessi all’informazione;

 

c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordocecità;

 

d) la piena realizzazione del percorso scolastico, formativo e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, agevolando il supporto formativo così come l’insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici e l’utilizzo di ausili tecnologici innovativi;

 

e) l’accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;

 

f) le pari opportunità e l’accessibilità dei luoghi di lavoro ai soggetti di cui all’art. 2;

 

g) l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari dei soggetti di cui all’art. 2, attraverso l’utilizzo dei canali comunicativi linguistici e tecnologici atti a favorire l’accesso alla comunicazione e all’informazione.

 

Art. 4

Gli interventi e le azioni

 

1. La Regione, per realizzare l’inserimento e l’integrazione dei soggetti di cui all’art. 2, favorisce:

 

a) l’uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti strumentali della Regione;

 

b) l’insegnamento e l’uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso l’attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i soggetti di cui all’art. 2 l’adempimento all’obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

c) l’insegnamento e l’uso da parte degli studenti, nel rispetto dell’autonomia universitaria, della LIS, della LIS tattile e delle altre tecniche, anche informatiche;

 

d) la collaborazione con Enti culturali e universitari finalizzati ad incrementare l’uso della LIS e della LIS tattile;

 

e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico atto a favorire l’accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del CO.RE.COM.;

 

f) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, di esperire sia gli interventi logopedici e protesici per l’abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi.

 

Art. 5

Programmazione attività

 

1. La Regione con piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge coinvolgendo all’uopo le Associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale a tutela dei soggetti di cui all’art. 2.

 

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