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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 6973

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Oggetto:
Testo presentato:
6973 - Interrogazione a risposta scritta, per chiedere alla Giunta se intenda modificare la deliberazione n. 1136 del 16 luglio 2018, con la quale si propone di approvare una nuova disciplina del contributo di costruzione che i Comuni sarebbero tenuti a recepire entro novanta giorni dalla sua pubblicazione. A firma del Consigliere: Tagliaferri

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ex articolo 112 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

 

 

Per sapere, premesso che: 

 

la Giunta Regionale con deliberazione n. 1136 del 16 Luglio 2018, ha deliberato di proporre all'Assemblea Legislativa di approvare una nuova disciplina del contributo di costruzione, che i Comuni saranno tenuti a recepire entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali la nuova disciplina opererà direttamente;

 

come opportunamente denunciato dalla Confedilizia e dalla Proprietà fondiaria di Piacenza, la determinazione del costo di costruzione ancorata, come previsto dalla Giunta Regionale, ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare, si pone, a giudizio dell'interrogante, in aperto contrasto con la normativa nazionale, la quale prescrive l'adozione di tutt'altro criterio, con evidenti conseguenze in termini di legittimità; 

 

l'articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), prevede, infatti, per quanto di interesse, che il costo in questione sia «determinato 

periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata», come definiti dalle stesse regioni; 

 

tale previsione, per la quale non si rinviene alcuna norma che, ai fini che interessano, ne prevede l'aggiornamento, non può non essere considerata, all'evidenza, un principio posto dal legislatore statale a garanzia dell'uniforme adozione, su tutto il territorio nazionale, di un unico criterio di calcolo; un principio, quindi, fondamentale per la disciplina edilizia. A sostegno di questa tesi depone l'orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 125 del 26 maggio 2017) sul tema, la quale ha annoverato, tra i principi fondamentali in materia edilizia, le disposizioni caratterizzate dalla finalità di offrire, ad un interesse comune, «una protezione unitaria sull'intero territorio nazionale»; 

 

è qui il caso di rammentare che - in applicazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 117, terzo comma - l'articolo 2 (« Competenze delle Regioni e degli enti locali ») del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dispone espressamente, al comma 1, che « le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico»; 

 

appare - quindi - di tutta evidenza che prevedere la determinazione del costo di costruzione legata ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare, piuttosto che ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, significa per l'interrogante disattendere palesemente questa impostazione per condurre ad un aggravio dei costi di costruzione (in un momento in cui lo stato del settore proprio non ne avrebbe bisogno) a beneficio degli enti pubblici interessati e a carico dei risparmiatori nell'edilizia. 

 

Se, alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta Regionale intenda modificare la deliberazione n. 1136/2018, stralciando quindi dalla stessa ogni previsione normativa che riguardi la disciplina del contributo di costruzione.

 

 

Il presidente

Giancarlo Tagliaferri

 

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