Testo:
ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI
RELAZIONE
“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (Mahatma Ghandi). Questa affermazione riflette pienamente lo spirito che anima questo progetto di legge. La figura del Garante per i diritti degli animali è già stata inserita in diverse amministrazioni pubbliche, comuni e regioni, come Roma o la Regione Piemonte solo per citarne alcuni. Mira ad assicurare anche agli animali quella figura di garanzia che li tuteli concretamente e quotidianamente in quei diritti che già sono loro riconosciuti dalla nostra legislazione, ma che spesso vengono trascurati proprio per la mancanza di una professionalità di competenza specifica che se ne occupi, anche prestando ascolto alle tante denunce dei cittadini sui casi di maltrattamento.
Art.1
Garante per i diritti degli animali
1.È istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, comuni e loro unioni e provincie emiliano romagnole.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso l’Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).
Art.2
Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
b) denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell’Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
d) segnalare alla Giunta e al Consiglio regionale l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell’adeguamento alle norme regionali, statali o dell’Unione europea;
e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione dell’effettività e dell’impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili;
g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali;
j) predisporre, annualmente, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali in Emilia-Romagna nonché sull’attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e degli animali.
3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
Art. 3
Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale n. 25 del 2003
1. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)) è sostituito dal seguente:
“1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per i diritti degli animali si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.”
Art. 4
Modifica dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003
1. Il comma 1 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentiti il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per i diritti degli animali stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.”
2. Il comma 2 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per i diritti degli animali.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per i diritti degli animali possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.”
4. Il comma 4 dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per i diritti degli animali possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.”
*Il presente Progetto di Legge non richiede copertura finanziaria.