Testo:
INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA ex articolo 114 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.
Per sapere, premesso che:
la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento ordinario n. 62/L, con l’articolo 1, comma 1048, modifica l’art. 63 della Legge n. 342/2000, introducendo un nuovo comma 1-bis per nel quale vengono esplicitamente dettagliati i requisiti che debbono possedere i veicoli di anzianità tra i venti e i ventinove anni per essere riconosciuti quali veicoli storici;
la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, all’articolo 7, disciplina l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli. In particolare il comma 2 di detta legge prevede che “Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.”;
il nuovo comma 1-bis dell’art. 63 della Legge 342/2000, come modificato dall’articolo 1, comma 1048, della L. 145/2018 prevede che: “Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.”;
l’entrata in vigore della legge statale è successiva e introduce una disposizione che regolamenta in maniera espressa i requisiti di storicità per avere diritto ad una riduzione della tassa, relativamente ai veicoli di anzianità tra i venti e i ventinove anni, ricollegandosi alla medesima normativa del codice della strada a cui faceva rimando la legge regionale 15/2012 che, conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2019 risulterebbe quindi implicitamente abrogata;
nessuna comunicazione è stata però ufficialmente data dalla Regione Emilia-Romagna all’utenza che si trova a dover pagare il rinnovo della tassa automobilistica circa la possibilità o meno di poter ancora godere dell’esenzione regionale;
nella pagina web della Regione Emilia-Romagna relativa ai Tributi regionali, sezione Esenzioni, il paragrafo “Auto e moto storiche” risulta ormai quale “SEZIONE IN AGGIORNAMENTO” da oltre un mese (http://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/bollo-auto/esenzioni-dal-pagamento-della-tassa);
da questa situazione di incertezza consegue il grave rischio per il contribuente di incorrere in errori e sanzioni causati dalla mancanza di solerzia da parte della Giunta regionale per la risoluzione del problema;
se i residenti in Emilia-Romagna godono ancora dell’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, in ordine al pagamento del bollo auto.
Il presidente
Giancarlo Tagliaferri