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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 8218

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Oggetto:
Testo presentato:
8218 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti le vasche di decantazione dell’ex zuccherificio di Comacchio. A firma del Consigliere: Bertani

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

visti

 

  • la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”, in particolare, l’art. 17, comma 1, che prevede:“La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all’attività degli Enti di gestione”;
  • il provvedimento n. 177, del 10 agosto 2017, dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po, di nulla osta “Alla realizzazione delle opere di riconfigurazione morfologica area ex-zuccherificio di Comacchio, richiesto dalla ditta Petroltecnica SpA, con sede in Cerasuolo di Coriano (RN) nella sola zona D.FLU, di cui all’art. 25, comma 7 delle NTA del Piano di Stazione “Centro Storico di Comacchio”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara n. 25 del 27 marzo 2014, previa acquisizione dell'intesa con la Regione Emilia-Romagna” con cui viene rilasciato un nulla osta “parziale”, rispetto alla richiesta dalla ditta Petroltecnica SpA, avente ad oggetto: “riconfigurazione morfologica dell’area dell’ex zuccherificio di Comacchio”, infatti, la richiesta originaria era volta ad ottenere l’autorizzazione per la riconfigurazione di gran parte dell’area dell’ex Zuccherificio allo scopo di recuperare parte del dislivello tra lo stato attuale del livello del terreno occupato dalle ex vasche ed il livello stradale esistente, utilizzando, per questo intervento, del terreno di recupero, con il nulla osta in questione l’Ente avrebbe parzialmente accolto la domanda ritenendo che l’attività richiesta sia da ritenersi ammissibile negli ambiti D.FLU di cui all’art. 25, comma 7 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano di Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Piano Territoriale del Parco regionale del Delta del Po, mentre non sia ammissibile negli ambiti AC.FLU.a di cui all’art. 27, comma 11 delle NTA del Piano di Stazione, poiché in questi ultimi  “sono da favorirsi gli interventi di rinaturalizzazione e di ampliamento delle superfici ad acqua, a supporto del corridoio ambientale formato dai due corsi del Navigabile e del Circondariale e dei relitti boscati in fregio all’argine sinistro del Navigabile”;
  • l’Autorizzazione paesaggistica semplificata, prot. n. 68295, rilasciata in data 9 ottobre 2018, dal Dirigente del Settore 4° – “Territorio, Sviluppo Economico e Demanio” (sostituito, in quanto assente, dal Dirigente del settore 5° “Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile”) del Comune di Comacchio (FE) in cui, vista “l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui alla pratica A.P. n. 237/2017, CIL n. 893/2017, P. SUAP n. 694/2017 e relativi allegati presentata dalla Soc. SIPRO S.p.a. (p.i. 00243260387) registrata al protocollo generale di questo Comune in data 22/11/2017 al n. 74588, integrata in data 17/07/2018 al n. 47310, riguardante la rinaturalizzazione delle vasche di decantazione dell’ex zuccherificio di Comacchio, S.P. 1 per Ostellato-Ferrara”, con cui si rilasciava, alla Società SIPRO S.p.a., l’Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42, del 22 gennaio 2004, come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 63/08, in ordine all’intervento;
  • il provvedimento n. 316, del 16 novembre 2018, avente ad oggetto: “Istanza 440/2018 Comune di Comacchio per S.I.PRO. – Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., rinaturalizzazione vasche di decantazione dell'ex zuccherificio di Comacchio località SP 1 Ostellato (pratica sportello unico 694/2017) - nulla osta” con cui il Direttore dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità del Delta del Po ha rilasciato al Comune di Comacchio agente, per conto della Società S.I.PRO., il nulla osta per la rinaturalizzazione delle vasche di decantazione dell’ex Zuccherificio di Comacchio che ha previsto di utilizzare per questo intervento dei terreni parzialmente contaminati e lavorati per ridurre il carico di sostanze inquinanti, soprattutto di idrocarburi, forniti dalla ditta Petroltecnica SpA e trattati nello stabilimento di Ostellato, l’intervento autorizzato consisterebbe nel riporto di terreno parzialmente decontaminato allo scopo di realizzare due isole, sopraelevate sul piano di campagna, la quantità di materiale che verrebbe trasportato nell’area sarebbe previsto in circa 250 mila metri cubi, quindi circa 25 mila all’anno, considerato che l’intervento di rinaturalizzazione avrebbe la durata di dieci anni;
  • il Piano Territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio, del Parco Regionale del Delta del Po, che è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale di Ferrara n. 25, del 27 marzo 2014, previa acquisizione dell’Intesa con la Regione Emilia-Romagna che ha espresso il parere motivato favorevole sulla VAS del Piano con deliberazione della Giunta Regionale n. 262, del 3 marzo 2014, a seguito della quale il Piano è stato definitivamente approvato, con Delibera del Consiglio Provinciale di Ferrara n. 45 del 19 giugno 2014;

 

premesso che

 

  • l’ex Zuccherificio di Comacchio, attualmente di proprietà di “S.I.PRO. – Agenzia Provinciale per lo Sviluppo”, fu edificato nei primi anni Cinquanta del secolo scorso in corrispondenza di quella che oggi è una delle porte della città, un’area valliva denominata Valle Ponti, bonificata agli inizi del Novecento all’interno del piano delle bonifiche del Basso Ferrarese ed in seguito destinata a terreno agricolo, la prima proprietaria dello Zuccherificio fu la “Società Zuccherificio del Volano” a cui, nel 1972, subentrò la “Società Romana Zuccheri”, un’associata del Gruppo Maraldi di Cesena e dopo una serie di ampliamenti operati dalla stessa tra il 1973 e il 1974, lo stabilimento fu acquistato dalla “Eridania Zuccherifici Nazionali” di Genova che lo ebbe in gestione sino alla prima chiusura, avvenuta nel 1987, l’anno successivo la struttura dell’impianto fu concessa in affitto alla “Cooperativa Produttori Barbabietole” di Ostellato, anche se i magazzini dello zucchero e i locali adibiti ad uffici rimasero in uso alla Eridania, nel 1990 tutto lo zuccherificio fu ceduto alla “Società Comacchio Agroindustriale” di Genova, che dal 1990 al 1993 effettuò le ultime tre campagne saccarifere, infine, negli ultimi mesi del 1993 l’area venne ceduta alla società ‘Giuseppe Platto e C.’, che dismise del tutto le unità produttive e demolì alcune strutture, nel 1996 la società fallì e il sito venne posto sotto sequestro sino all’anno seguente, dal 2000, appunto, la proprietà dell’ex Zuccherificio è di S.I.PRO., l’agenzia provinciale per lo sviluppo;
  • l’area dell’ex Zuccherificio si estende su una superficie di circa 350 mila metri quadri, è delimitata dai canali Valle Isola e Ignazio a nord, a ovest dalla Strada Provinciale Comacchio-Massafiscaglia, a sud-sud-est dalla Strada Provinciale Ostellato – Comacchio, ed è inserita in un particolare sistema ambientale nel Parco regionale del Delta del Po, in prossimità della fascia costiera, delle valli e delle ampie distese agricole, sottratte all’acqua, della Grande Bonifica;
  • S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. è una società per azioni i cui soci sono tutti i Comuni della provincia di Ferrara, la Provincia di Ferrara, la Camera di Commercio di Ferrara, BPER, la Cassa di Risparmio di Cento e il Monte dei Paschi;
  • il progetto vedrebbe il deposito nell’area delle vasche di decantazione dell’ex Zuccherificio di terreni sottoposti a parziale bonifica da idrocarburi, e secondo S.I.PRO. la realizzazione della garzaia e l’intero progetto vedranno l’utilizzo di terreni parzialmente bonificati per i quali sarebbe già programmata un’attività di monitoraggio, con campionamenti e analisi di tutte le biopile che verranno trasportate a Comacchio, con rilievi topografici e rapporti semestrali sull’andamento del cantiere;
  • un sistema di trattamento con biopila è utilizzato prevalentemente per trattare sedimenti contenenti idrocarburi, questo sistema è costituito da pile con un apposito sistema di aerazione per fornire ossigeno ai microbi, un sistema di iniezione/irrigazione per fornire nutrienti e cometaboliti ed un sistema di raccolta del percolato per tenere sotto controllo l’eccesso di umidità proveniente dalla pila, i tempi di bonifica possono dipendere dalla concentrazione iniziale di idrocarburi, nutrienti e temperatura, infine ai fini della bonifica sono utilizzabili soltanto ossigeno oppure miscele degradative con acqua e nutrienti;

 

considerato che

 

  • l’istanza da parte di Petroltecnica S.p.A., per l’attività di riconfigurazione morfologica mediante apporto di terreno per colmare i dislivelli, era del maggio 2017 e per l’esecuzione dei lavori prevedeva l’avvio di un procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. in quanto l’area è oggetto di tutela paesaggistica, a dicembre 2017 data la richiesta di parere, per Autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 371/2016 e del già citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004, da parte del Comune di Comacchio per conto della ditta sopra indicata;
  • il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica è regolamentato dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione, successivamente il DPR 139/2010 ha individuato una serie di interventi di lieve entità  per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata;
  • nel nulla osta, sopra richiamato, si evidenzia come non sia prevedibile se esista o meno la possibilità di mantenere, nel tempo, l’acqua che verrà immessa nelle aree preposte a formare una zona umida artificiale, in quanto non è noto il grado di permeabilità dei materiali terrosi che verranno utilizzati per il riempimento delle vasche, inoltre, non sarebbe possibile garantire che le essenze arboree che verranno piantate, in una delle due isole, possano attecchire adeguatamente non disponendo di analisi specifiche delle caratteristiche agronomiche dei materiali terrosi contaminati utilizzati, infine, non sarebbe possibile garantire, soprattutto nei mesi estivi, l’immissione di volumi sufficienti di acqua dolce nell’area delle ex vasche a causa della circostanza che l’adduzione dell’acqua avverrebbe attraverso un canale di bonifica il cui utilizzo primario è volto all’irrigazione dei terreni agricoli circostanti;
  • nello stesso nulla osta, sopra citato, riguardo alle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali terrosi utilizzati per le operazioni di rinaturalizzazione, si dichiara che le relative analisi saranno svolte da due diversi laboratori, uno incaricato dalla società S.I.PRO. e l’altro dalla ditta Petroltecnica S.pA., allo scopo di verificare che essi rispettino i limiti di concentrazioni soglia di contaminazione fissate per tali terreni dal D.Lgs 152/06, quindi, incaricati non da un soggetto terzo, ma dagli stessi soggetti parti in causa;
  • poche settimane fa per “ripetute violazioni in materia ambientale riscontrate nel tempo, irregolarità nel sistema di stoccaggio dei rifiuti e nella procedura di trattamento delle terre contaminate, con il pericolo per i residenti della zona e per l’ambiente” i carabinieri del Noe di Bologna e del Comando provinciale di Rimini hanno proceduto al sequestro del complesso industriale della Petroltecnica Spa e di Rovereta Srl di Cerasolo (RN);

 

evidenziato che

 

  • è palese, ad un osservatore esterno, come già nel progetto riguardante l’area della ex Cercom, sempre nel territorio del comune di Comacchio, ed appare in tutta la sua evidenza la possibilità di un rilevante conflitto di interesse, essendo l’attuale Sindaco del Comune di Comacchio, che è allo stesso tempo autorità richiedente tramite S.I.PRO. S.p.A., ma anche autorità competente in materia paesaggistica, nonché anche Presidente del Parco del Delta del Po, che è autorità competente all’autorizzazione ed entra a pieno titolo nel procedimento.

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente

per sapere:

 

  • se non ritengano che sussistano valide ragioni, sia di natura paesaggistica che ambientale, nonché a garanzia della tutela della salute pubblica e, in particolare, per la conservazione degli habitat e delle specie naturali presenti nell’area interessata dal progetto, area che dovrebbe essere tutelata dal Comune di Comacchio e, soprattutto, dall’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po, per annullare le autorizzazioni, i nulla osta e le concessioni rilasciate, nello specifico: se sia stata o meno effettuata la Valutazione di incidenza ambientale ai sensi della Direttiva UE “Habitat” in quanto, seppure l’area oggetto dell’intervento sia posta all’esterno del Sito di rete Natura “IT 4060002 SIC-ZPS Valli di Comacchio” essa è prospiciente al sito stesso; se, da parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po, prima del rilascio del nulla osta, sopra richiamato, sia stato o meno richiesto il preventivo parere da parte di ARPAE al fine di conoscere l’idoneità chimico-fisica dei terreni che verranno utilizzati nella sedicente “rinaturalizzazione”, sia rispetto ai parametri di legge, che rispetto alla tipologia dei lavori previsti e ai siti di destinazione, in particolare, se queste analisi e valutazioni tecniche non appaiano necessarie, tenendo conto che le vasche di decantazione dell’ex Zuccherificio si trovano a pochissima distanza da un centro abitato e soprattutto esse sono confinanti con la via d’acqua denominata Canale navigabile che, nel caso di sversamento accidentale di terreno riportato, fungerebbe da ricettore delle stesse terre e delle sostanze in esse contenute; se il nulla osta rilasciato, sopra richiamato, sia conforme alle norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione “Comacchio Centro Storico”, se l’intervento autorizzato possa ragionevolmente ritenersi un effettivo progetto di rinaturalizzazione e non già piuttosto un deposito di materiale terroso solo parzialmente decontaminato, data la notevole durata temporale (dieci anni) dei lavori e considerato che detta durata è sicuramente superiore ai tempi tecnici normalmente occorrenti per la realizzazione di un intervento quali-quantitativo del tipo di quello autorizzato con tempi di ultimazione dei lavori ampiamente al di fuori di quelli massimi previsti (3 anni), se e per quali profili l’intervento autorizzato si distingua sostanzialmente, quanto a caratteristiche costruttive sostanziali, rispetto a quella parte del progetto per il quale dall’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po avrebbe negato il proprio benestare attraverso il provvedimento del 10 agosto 2017; se e come dall’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po possa garantire sulle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni che verranno effettivamente conferiti nell’arco di un lasso temporale così ampio, appunto dieci anni, senza disporre di un preciso cronoprogramma di tali conferimenti; se dall’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po non abbia agito in maniera incauta prevedendo, attraverso il nulla osta autorizzativo, sopra richiamato, che i controlli chimico-fisici dei terreni, attraverso l’effettuazione di analisi a campione del terreno che verrà materialmente conferito nell’area di intervento, siano svolti, a cadenza solo semestrale, solo da parte della proprietà dell’area, cioè la società S.I.PRO. e da parte del soggetto conferente i terreni, cioè la ditta Petroltecnica S.p.A., decidendo, in tal modo, di delegare tale importante funzione agli stessi soggetti privati coinvolti e non, per esempio, ad un soggetto terzo preposto per legge ai controlli in materia ambientale; se non sia necessaria l’individuazione e localizzazione dei terreni scavati in situ e riportati, rispetto a quelli trattati in area S.I.PRO. che devono ugualmente essere distinti e distinguibili da quelli già presenti; se non sia indispensabile prevedere arginature, non solo provvisorie come quelle previste, per garantire la pendenza dei terreni onde evitare che franino intasando i canali circostanti; infine se non sia più opportuno ed in ogni di gran lunga preferibile ripristinare l’habitat delle terre umide, indispensabili per combattere le alluvioni in particolare e i cambiamenti climatici in generale piuttosto che perseverare con operazioni di interramento e cattiva bonifica.

 

 

Il Consigliere

(Andrea Bertani)

 

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