Testo:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ex articolo 112 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.
Per sapere, premesso che:
i principi regolatori mutuabili dal combinato disposto degli articoli 32, 38 e 53 della Costituzione, stabiliscono che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” ed “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”, nell’ambito del più generale principio solidaristico per il quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”;
la legge n. 328/2000 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in base al combinato disposto degli artt. 25, comma 8; 8, comma 3, lett. l), e 18, comma 3, lett. g), riserva al Governo il compito di predisporre un piano nazionale dei servizi sociali in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti per l'ISEE, mentre assegna alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi (cfr. Cons. Stato Sez. III, 23-07-2015, n. 3640);
la Regione Emilia-Romagna regola la materia della compartecipazione attraverso l’articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, così come sostituito dall’articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, al comma 3, lettera b), contiene la “previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;”, nonché alla lettera c), prevede l’ “individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;”;
il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, atto regolamentare emanato in base all’art. 5 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, (conv. con modif. dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214) e concernente la revisione delle modalità per la determinazione e i campi d’applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), all’articolo 2, prevede che ISEE costituituisca lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”;
l’ISEE costituisce quindi livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
tra le prestazioni economiche agevolate, cui l’ISEE si riferisce, l’art. 1, comma 1, lettera e) richiama le «Prestazioni sociali agevolate» e la successiva lett. f) del DPCM annovera, tra le altre, le “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”, definite quali “prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;”;
successivamente con decisioni nn. 838, 841 e 842 del 2016, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato le norme regolamentari del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui computavano, nella definizione di reddito imponibile, anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f); ovvero tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);
per effetto delle suindicate statuizioni il legislatore, con l’art. 2-sexies, co. 3, del decreto legge n. 42/2016, ha previsto che “Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
- sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
- in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente ha riformato il DPCM 159/2013 non solo escludendo dal reddito disponibile di cui all'art. 5 D-L 6.12.2011, n. 201 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ma pure imponendo di effettuare tale intervento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto con l’adozione degli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni della nuova disciplina.”;
la riformulazione del D.P.C.M. n. 159/2013 si porrebbe quindi in contrasto con il dettato dell’articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, così come sostituito dall’articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, ed in particolare con il comma 3, lettere b), c), d) ed e);
contrariamente a quanto disposto dalla normativa Statale, e richiamato all’articolo 2 del D.P.C.M. 159/2013, alcuni Regolamenti comunali inerenti la compartecipazione alla spesa per i servizi relativi alle persone disabili, applicano meccanismi di calcolo che ricomprendono nei redditi aggredibili quanto escluso dalle citate sentenze del Consiglio di Stato (ad esempio e l’indennità di accompagnamento), e non tengono conto del fatto che la situazione patrimoniale è già inserita nell’ISEE;
a giustificazione di tale impostazione è posto proprio il dettato dell’articolo 49 (Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm.ii.;
la mancata applicazione a livello locale dei criteri di compartecipazione di cui al D.P.C.M. 159/2013 è stata peraltro oggetto delle seguenti sentenze del Consiglio di stato, che hanno condannato i Comuni a recepire correttamente nei loro regolamenti di compartecipazione, l’utilizzo del solo dato di cui all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: Sentenze III Sezione 6371/2018, 6708/2018 e 1458/2019;
in tal senso risulterebbe essere stato attivato anche l’Ufficio del Difensore Civico Regionale;
se la Giunta regionale ritenga coerente il testo dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 2/2003 e ss.mm.ii., con i sopracitati pronunciamenti del Consiglio di Stato e con la successiva revisione del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159;
quali iniziative abbia eventualmente messo in opera la Giunta regionale onde verificare che i Regolamenti comunali inerenti la Compartecipazione abbiano recepito il dettato dei pronunciamenti del Consiglio di Stato e le conseguenti modifiche introdotte al testo del D.P.C.M. 159/2013;
se la Giunta regionale ritenga congruo, a fronte dell’omogeneità normativa e la standardizzazione dei costi imposti con lea recente normativa regionale per l’accreditamento delle strutture stesse e rispetto del D.P.C.M. 159/2013, che grazie alla deroga prevista dall’articolo 49, comma 3, lettera f), della legge regionale 2/2003 e ss.mm.ii., vi siano variazioni nella compartecipazione che arrivano anche al 100% fra diversi ambiti distrettuali.
I consiglieri
Fabio Callori
Giancarlo Tagliaferri
Michele Facci