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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 8891

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Oggetto:
Testo presentato:
8891 - Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti la normativa sulle “Piazzole per agricampeggio”. A firma del Consigliere: Tagliaferri

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ex articolo 112 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

 

 

Per sapere, premesso che:

 

l’agricampeggio è un’attività ricettiva ancora poco diffusa in Italia che concilia l’offerta costituita da un campeggio tradizionale cui si sommano i servizi propri dell’agriturismo, consentendo all’ospite di riconquistare un maggior senso di libertà dai ritmi imposti gustando prodotti tipici all’interno di un contesto bucolico arricchito dalla presenza di animali e da meravigliosi paesaggi che si trovano sul nostro territorio;

 

in Emilia-Romagna l’attività delle strutture ricettive all’aria aperta aperte al pubblico è disciplinata dalla Legge Regionale 31 marzo 2004, n. 16 e ss.mm.ii., recante “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”;

 

con la delibera di Giunta regionale n. 4917 del 11 aprile 2018, nel testo coordinato con la delibera di giunta regionale n. 2150/2004 con le modifiche introdotte dalle delibere n. 803/2007 e n. 417/2018, la Regione Emilia-Romagna definisce, fra l’altro, gli standard strutturali e i requisiti per l'esercizio e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta aperte al pubblico dei campeggi e villaggi turistici e della specificazione tipologica aggiuntiva di centro vacanze, nonché delle strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e delle aree di sosta;

 

in Emilia-Romagna l’attività degli agriturismi è regolata dalla Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”;

 

con la delibera di Giunta regionale n. 987 dell'11 luglio 2011 recante “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole – Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo” sono stati approvati i criteri di attuazione della legge regionale 31 marzo 2009 n. 4, in materia di attività agrituristiche, in particolare l’Allegato A), al punto 16.5, detta le norme per le “Piazzole per agricampeggio”;

 

pur non sfuggendo all’interrogante che l’offerta di accoglienza costituita da un campeggio tradizionale è del tutto diversa rispetto a quella dell’agricampeggio, così pure come diversa risulta la filosofia di approccio turistico alle due tipologie di strutture, ritengo vi sia una forte sperequazione a danno dell’agricampeggio;

 

la scelta operata dalla Regione di voler riservare una normativa specifica per le piazzole di agricampeggio, anziché più semplicemente rimandare alle caratteristiche previste per le strutture di accoglienza all’aria aperta, rischia di disincentivare gli operatori nell’offerta di tale opportunità di accoglienza a causa degli alti costi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie;

 

se da un lato può infatti essere condivisibile la limitazione del numero di piazzole e la maggior dimensione minima prevista per le stesse, per riflettere per l’appunto la diversità fra le due tipologie di offerta turistica, dall’altro lato paiono del tutto incongrue le richieste in ordine ai servizi igienici, soprattutto in considerazione del fatto che i servizi igienici per i campeggiatori dovranno essere distinti da quelli già esistenti per altre attività, o dovranno essere realizzati, in aggiunta a quelli di servizio per le altre attività agrituristiche;

 

la normativa è fortemente sbilanciata a discapito degli agriturismi che per far partire l'attività di agricampeggio, a fronte di un numero assai esiguo di piazzole, devono sostenere un investimento sproporzionato per i servizi rispetto alla normale struttura di accoglienza all’aria aperta;

 

se la Giunta regionale, nell’ottica di agevolare l’accoglienza turistica rivolgendosi anche a quei campeggiatori che cercano un ambiente poco antropizzato e ancora fortemente caratterizzato da un contesto rurale e quindi più "naturale", intenda rivedere la normativa relativa alle “Piazzole per agricampeggio” uniformandola per quanto attiene ai requisiti strutturali a quelli previsti per la altre strutture ricettive all'aria aperta aperte al pubblico, ad eccezione del dimensionamento della piazzola stessa.

 

 

Il consigliere

Giancarlo Tagliaferri

 

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