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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 837

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Oggetto:
Testo presentato:
837 - Interpellanza su santuari per animali e benessere animale. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

Visti

 

  • la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante “Norme a tutela del benessere animale”, in particolare l’art. 1, comma 1 che prevede: “La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali” e che, in generale, individua responsabilità e doveri di chi detiene un animale che è, a tutti gli effetti, ritenuto responsabile della sua salute e del suo benessere;
  • la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, proclamata presso l’Unesco il 27 gennaio 1978 e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che sanciscono il principio della tutela degli animali e che riconoscono gli animali quali esseri senzienti;
  • la legge n. 281 del 14 agosto 1991 recante “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i. e la legge n. 120 del 29 luglio 2010 che tutelano a diverso titolo gli animali d’affezione ed obbligano al soccorso di quelli feriti;
  • l’Accordo Stato-Regioni, del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy;

 

premesso che

 

  • sono in aumento in tutto il territorio nazionale ed anche nella nostra regione i c.d. “santuari degli animali”, temine scevro da ogni connotazione religiosa, che sta ad indicare luoghi spesso gestiti da associazioni, ma anche da singoli cittadini in cui si  accolgono animali salvati da situazioni di abuso, maltrattamento, abbandono o semplicemente da morte certa;
  • questi centri, in generale, non sono finalizzati allo scopo dell’adozione degli esemplari che entrano una volta entrati in uno di questi santuari, rimangono qui per il resto della loro vita;
  • alcuni di questi centri sono specializzati in uno o più tipi di animale e sono accomunati dall’obiettivo di garantire, comunque, ad essi una vita dignitosa e, per quanto più possibile, in piena libertà;

 

considerato che

 

  • questi centri, c.d. santuari per animali, si vanno diffondendo anche sul nostro territorio regionale e sarebbe utile un censimento di questi rifugi che, a livello giuridico, non esistono, in quanto vengono trattati, dai Servizi Veterinari competenti delle Aziende USL, alla stregua di allevamenti di animali, cioè di aziende aventi scopo di lucro, benché, tale finalità, non esista in detti centri;
  • le spese di questi centri sono rilevanti, anche perché spesso sono aggravate dalla necessità di assistenza e cura ad animali in precarie condizioni di salute e benché si reggano pressoché totalmente sull’autofinanziamento, sarebbe utile riconoscerne, quanto meno, l’alta finalità di un nuovo rapporto tra uomo ed altri esseri viventi presenti in natura, il carattere volontaristico e l’assenza di scopo di lucro;
  • al di là dei convincimenti personali la consapevolezza di una responsabilità nei confronti degli altri viventi sul pianeta e l’esigenza di nuove forme di tutela nei confronti degli animali si fa strada presso ampie fasce della popolazione, nonché presso le istituzioni, si citano a questo proposito la delibera di Giunta regionale n. 1679 del 14 ottobre 2019 recante “Approvazione proposta dell’accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità”, oppure la delibera di Giunta regionale n. 531 dell’8 aprile 2019, in materia di vigilanza e intervento in emergenza in materia di benessere animale durante il trasporto su strada, oppure ancora la legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 come modificata dalla legge regionale 10 luglio 2003, n. 13 e dalla legge regionale n. 4/2005 recante “Norme contro la vivisezione” ed in particolare l'art. 1 comma 2 ter laddove istituisce il “Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione Animale”, quale organismo con funzioni di proposta in ordine alle metodologie sperimentali alternative, nonché di monitoraggio e valutazione della attività complessivamente svolta dai comitati etici locali;
  • esistono forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni private per quanto riguarda la fauna selvatica con l’emanazione, da parte della Regione, di specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà oltre che al funzionamento degli appositi Centri per il Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S.), inoltre, la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 prevede che la Regione possa stipulare convenzioni per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della normativa vigente e le Organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12/2005, con finalità statutarie compatibili, definendo sia le modalità di pubblicizzazione che i contenuti delle convenzioni.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

  • se non ritenga utile ed opportuno, nonché, rispettoso dei convincimenti personali di molti cittadini appartenenti alla comunità regionale, avviare un percorso, anche inizialmente in via sperimentale e conoscitiva, che possa portare al riconoscimento giuridico dei c.d. santuari degli animali, operando un censimento di questi rifugi, anche individuandone le caratteristiche quali l’assenza di lucro, la conduzione volontaria e l’utilità sociale che possano portare in futuro a sgravarli dai costi impropri nonché ad eventuali forme di convenzione.

 

 

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