Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 9

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DEL PORTO DI RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 27 febbraio 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Assegnazione dei contributi
Art. 3 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere finanziariamente al potenziamento funzionale delle caratteristiche di navigabilità lungo il porto - canale e al miglioramento dell'accessibilità via mare del porto di Ravenna, con particolare riferimento alla escavazione e all'approfondimento dei fondali.
Art. 2
Assegnazione dei contributi
1. Gli interventi da attuare, nonché i destinatari e la misura dei contributi regionali, sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede il Dirigente competente ai sensi della L.R. 5 settembre 1994, n. 40, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa, disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 febbraio 1995

Espandi Indice