Finalità e principi generali
2.
La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a)
sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b)
pluralismo
... tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
c)
trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel
titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ;
d)
tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;
e)
valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio.
3.
Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli Enti Locali e il principio di sussidiarietà, in relazione alla effettiva rilevanza comunale, intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.
4.
La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli Enti Locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.
5.
La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli Enti Locali di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entità e della qualità della rete distributiva, degli insediamenti delle attività commerciali, dell'occupazione nel settore.
Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali
1.
La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell'
art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , promuovendo
... la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto Decreto:
a)
favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;
b)
pianificare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;
c)
favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attività commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività ricreative e di spettacolo;
d)
salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate;
e)
salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e nei Comuni minori;
f)
favorire
lo sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
g)
definire criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile;
h)
favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio elettronico;
i)
favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
l)
promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino la competitività e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;
m)
coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del
D. Lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 3
Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali
1.
Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale concorrono i Comuni e le Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal capo VIII
del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2.
Il Consiglio regionale adotta:
a)
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i Comuni e per le Province di cui all'art. 4;
b)
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14.
3.
L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all'
art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 .
4.
La Regione promuove altresì gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei Comuni minori. Essa promuove altresì l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di valore storico, archeologico e ambientale.
5.
Le Province, provvedono con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.
6.
I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti riguardo alla rete distributiva. In particolare:
b)
adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;
c)
adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale.
7.
Ai fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10;
b)
all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.
Art. 4
Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica
1.
I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale contengono:
a)
le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell'
art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998 , eventualmente suddivise per le categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto Decreto e per tipologie dimensionali;
b)
l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal
comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , ivi compresi gli indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;
c)
gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;
d)
le condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
e)
i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
f)
i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture di vendita esistenti.
Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali
1.
I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in particolare:
a)
ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;
b)
alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del P.T.C.P. di cui al comma 2;
c)
alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'
art. 2 della L.R. 8 novembre 1988 n. 46.
2.
Le Province individuano con il P.T.C.P. gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio economici e della mobilità di cui all'
art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6. Le Province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale.
3.
La Provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma 2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovrà richiederne preventivamente il parere non vincolante. Le Province confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si intenderà dato positivamente.
Art. 6
Adeguamento delle previsioni degli insediamenti commerciali
1.
Ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'
art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , i Comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di grandi e medie strutture commerciali.
2.
I Comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree commerciali e per l'individuazione specifica delle nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di vendita provvedono attraverso:
3.
Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati i Comuni provvedono all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 7.
Art. 7
Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneità
1.
Ai fini della verifica dell'idoneità delle aree destinate dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) vigenti o adottati all'insediamento di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'
art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree sovracomunali di cui al comma 2.
2.
Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, tra quelle per le quali il P.R.G. vigente od adottato, preveda l'insediamento di attività commerciali. Il Comune provvede in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine ed in conformità ai criteri regionali la Provincia provvede con apposita delibera alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art.5.
3.
In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2 e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunità localizzative dei Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del commercio, sindacali e dei consumatori:
a)
verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di rilevanza comunale;
b)
individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.
4.
I lavori della Conferenza dei servizi si concludono entro 180 giorni dalla data di approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 4. Nel definire il termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi, ai sensi del
comma 2 bis dell'art. 4 della legge n. 241 del 1990 , le Amministrazioni partecipanti stabiliscono una fase preliminare per lo svolgimento e la conclusione della attività di cui alla lettera a) del comma 3.
6.
In sede di predisposizione del P.T.C.P. la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e pianificazione commerciale di cui al comma 3. Fino all'approvazione del P.T.C.P. le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della
lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
Art. 8
Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
1.
I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.
2.
Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla
L.R. 24 maggio 1989, n. 17.
3.
Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
L. 25 agosto 1991, n. 287 , gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune. Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.
4.
Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:
a)
l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
b)
il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività, o il potenziamento di quelle esistenti;
c)
la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
d)
l'attuazione di azioni di promozione;
e)
l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.
5.
Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni in materia di procedimento previste dalla
L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
6.
Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.
7.
Il Comune, sulla base del progetto, può:
a)
incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento;
b)
vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.
8.
Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune può:
a)
utilizzare la fiscalità locale;
b)
utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art. 4;
c)
facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.
9.
Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , l'individuazione, con atto del Consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale il Comune, nella fase di prima applicazione di detto decreto, può sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione può essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di due anni.
10.
In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima applicazione del
D. Lgs. n. 114 del 1998 , si intendono quattro anni dalla sua pubblicazione.
11.
La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo ai fini della concessione di contributi di cui alla
L.R. n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.
Esercizi commerciali polifunzionali
1.
Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2.
Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
d)
gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'
articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
3.
I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.
4.
I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.
5.
abrogato.
6.
Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.
7.
Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della
legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.
8.
I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.
9.
Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.
Art. 10
Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale
1.
I Comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione riguarda le zone A di cui all'
art. 14 della L.R. n. 47 del 1978o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A, individuati in relazione agli specifici valori del contesto.
2.
Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:
a)
l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
b)
le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;
c)
le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
d)
specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;
e)
specifici divieti di cambio d'uso;
f)
la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.
4.
I Comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.
Art. 11
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia
1.
La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all'
art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 è inoltrata al Comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dalla Giunta regionale. La domanda è inviata in copia alla Provincia e alla Regione.
2.
Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della documentazione richiesta.
3.
Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, integra la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica, predisposta dalla Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione alla Provincia e alla Regione.
4.
Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al comma 3, il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza di servizi prevista all'
art. 9 del D. Lgs. 114 del 1998 , fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.
5.
Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni Sindacali, affinché possano esercitare le facoltà di cui al
comma 4 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 114 del 1998 .
6.
Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di Regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.
7.
Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.
8.
Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.
Art. 12
Criteri di priorità
1.
Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:
a)
per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
b)
per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
2.
In entrambi i settori di cui al comma 1, sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8.
3.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di assunzione dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1 e i requisiti di formazione e qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1.
4.
Fermo restando quanto previsto alla lettera g) comma 1 dell'art. 2, la priorità fra le domande concorrenti nei settori di cui al comma 1 tiene conto altresì dei seguenti elementi:
a)
numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura e nei comuni confinanti;
b)
numero totale di occupati previsto nella struttura;
c)
recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d)
migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto presentato;
e)
maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti.
5.
Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale. Con riferimento alle domande per l'apertura di medie strutture di vendita, l'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso. Con riferimento alle domande per l'apertura di grandi strutture, l'istruttoria si ritiene conclusa il giorno antecedente a quello prefissato per lo svolgimento della Conferenza dei servizi di cui all'
art. 9 del D.Lgs. 114/98 .
6.
In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, relativamente alle medie strutture, o la Conferenza dei servizi, relativamente alle grandi strutture, individua la domanda prioritaria.
Art. 13
Autorizzazioni dovute
1.
Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:
a)
all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq. nei Comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti Comuni;
b)
all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).
2.
Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
c)
che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d)
che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998 , tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.
3.
Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i relativi termini.
Osservatorio regionale del commercio
2.
La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in particolare:
a)
realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b)
elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del
D. Lgs. n. 114 del 1998 ;
c)
redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;
d)
elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3.
3.
Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale.
4.
L'Osservatorio si avvale altresì di una Conferenza consultiva la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta Regionale. La partecipazione alla Conferenza non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione.
5.
Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione, anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza e sentita la Conferenza consultiva, predispone un programma annuale.
6.
La Regione promuove le attività dell'Osservatorio in un sistema coordinato con gli Enti Locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7.
Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete distributiva:
a)
i Comuni forniscono alle Province e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione, superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;
b)
le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione medesima.
Art. 15
Disposizioni procedurali ed organizzative
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:
2.
Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:
a)
per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
b)
per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
3.
La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di assistenza devono svolgere le attività di cui al
comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali.
Art. 16
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte
1.
La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell'
art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del maggiore afflusso turistico.
2.
L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorsi tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune può comunque prescinderne.
Giorni di chiusura degli esercizi commerciali
1.
La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.
Art. 17
Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
a)
sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b)
tutelare gli interessi dei consumatori;
c)
promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per i consumatori;
d)
predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la competitività delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e)
favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.
2.
La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.
Art. 18
2.
All'
art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41, è aggiunto il seguente comma:
"3.
Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5. ".
Art. 19
Norme di prima attuazione
1.
Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'
art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente legge.
2.
L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 è prioritario rispetto all'esame delle domande presentate successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998.In particolare, verranno esaminate nell'ordine:
a)
le domande corredate a norma trasmesse dal Comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998;
b)
le restanti domande presentate al Comune e trasmesse alla Regione entro il 24 aprile 1998.
3.
Ai fini di cui al comma 2 la Regione trasmette alle amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dette domande con indicazione della relativa data di ricevimento da parte della Regione nonché la documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il Comune assegna al richiedente un termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni, a pena di decadenza, per adeguare la domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
4.
La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma 2.
Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
1.
L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2.
Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.
3.
La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a)
3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b)
5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4.
La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3, viene calcolata nei modi ordinari.
5.
Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a)
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
c)
colori e vernici, carte da parati;
d)
ferramenta ed utensileria;
e)
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f)
articoli per riscaldamento;
g)
strumenti scientifici e di misura;
i)
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
k)
materiali per l'edilizia;
6.
Le disposizioni, di cui al comma 3, non sono cumulabili con quelle previste per le merci ingombranti, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.
7.
Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti
1.
L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2.
Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.
3.
Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:
a)
autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;
c)
materiali per l'edilizia;
e)
veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.
4.
Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Art. 20
Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.