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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999

Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno e del capo VIII del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali in materia di commercio in sede fissa.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287 Sito esterno;
d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;
e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli Enti Locali e il principio di sussidiarietà, in relazione alla effettiva rilevanza comunale, intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli Enti Locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli Enti Locali di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entità e della qualità della rete distributiva, degli insediamenti delle attività commerciali, dell'occupazione nel settore.

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