LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999
Art. 14
Osservatorio regionale del commercio
1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 la Regione costituisce l'Osservatorio regionale del commercio.
2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in particolare:
a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 114 del 1998 ;
c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;
d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio che si avvale di un Comitato tecnico composto di 5 esperti nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
4. L'Osservatorio si avvale altresì di una Conferenza consultiva la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta Regionale. La partecipazione alla Conferenza non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione.
5. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione, anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza e sentita la Conferenza consultiva, predispone un programma annuale.
6. La Regione promuove le attività dell'Osservatorio in un sistema coordinato con gli Enti Locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete distributiva:
a) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione, superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;
b) le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione medesima.