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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999

Art. 3
Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali per la programmazione della rete distributiva
1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale concorrono i Comuni e le Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal capo VIII del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Il Consiglio regionale adotta:
a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i Comuni e per le Province di cui all'art. 4;
b) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14.
3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno.
4. La Regione promuove altresì gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei Comuni minori. Essa promuove altresì l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di valore storico, archeologico e ambientale.
5. Le Province, provvedono con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.
6. I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti riguardo alla rete distributiva. In particolare:
a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
b) adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;
c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale.
7. Ai fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10;
b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.

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