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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999

Art. 6
Adeguamento delle previsioni degli insediamenti commerciali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Norme transitorie
1. Ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, i Comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di grandi e medie strutture commerciali.
2. I Comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree commerciali e per l'individuazione specifica delle nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di vendita provvedono attraverso:
a) le modalità ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e dall'art. 3 della L.R. n. 46 del 1988;
b) le procedure di variante di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 47 del 1978;
c) le procedure per gli accordi di programmi in variante di cui all'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995.
3. Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati i Comuni provvedono all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 7.

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