Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999

Art. 8
Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.
2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17.
3. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune. Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.
4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività, o il potenziamento di quelle esistenti;
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
d) l'attuazione di azioni di promozione;
e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.
5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni in materia di procedimento previste dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.
7. Il Comune, sulla base del progetto, può:
a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento;
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.
8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune può:
a) utilizzare la fiscalità locale;
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art. 4;
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.
9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, l'individuazione, con atto del Consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale il Comune, nella fase di prima applicazione di detto decreto, può sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione può essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di due anni.
10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno, si intendono quattro anni dalla sua pubblicazione.
11. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.

Espandi Indice