LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999
Art. 9
Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori
1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.