LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36
MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA
(Legge abrogata da Allegato 1 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 )
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: