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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (9)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 28 dicembre 2004

Art. 29
Funzioni di osservatorio dell'energia
1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare:
a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12.
2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26 le funzioni di osservatorio vengono esercitate dal Servizio politiche energetiche della Regione.
3. La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e le attività di altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale.
4. Gli enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attività di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.
5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire all'attività di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER, sui fattori di maggiore criticità che hanno condizionato il completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, primo e terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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