LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto della tutela
Art. 3 - Forme di tutela
Art. 4 - Deroghe e prelievi
Art. 5 - Monitoraggio
Art. 6 - Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate
Art. 7 - Sanzioni
Art. 8 - Vigilanza
Art. 9 - Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
Art. 10 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 , alla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 , e conformemente all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:
a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;
b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chiocciole e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.
Art. 3
Forme di tutela
1. Per le specie indicate all'articolo 2 è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.
2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale supporto tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione ed in particolare nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e nel Piano strutturale comunale:
a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore;
b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione e in generale per le azioni di cui al precedente comma 2.
Art. 4
Deroghe e prelievi
1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:
a) le specie alloctone;
b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.
2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.
3. Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.
Art. 5
Monitoraggio
1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").
2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente legge.
4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato D lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso.
Art. 6
Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione.
2. Le specie comprese nell'Elenco regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. L'Elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le Province, gli Enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").
Art. 7
Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;
b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;
e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3;
g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.
Art. 8
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005.
2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 , alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.
Art. 9
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
1. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree Protette, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali e dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attuano e promuovono:
a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;
b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;
c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'articolo 2, comma 2;
d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;
e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;
f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Il programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 contiene l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge anche all'esterno delle aree protette e dei siti di Rete natura 2000.
2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.