Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 29 gennaio 2008

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Finalità e norme generali
Espandere area cap2 CAPO II - Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia
Espandere area cap3 CAPO III - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Finalità e norme generali
Art. 1
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.
2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11 della presente legge.
4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.
5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalità di attuazione.
Art. 2
Definizioni ed ambiti applicativi
1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:
a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;
b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;
c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.
2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).
3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o era presente una determinata risorsa genetica.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di erosione genetica.
Art. 3
Patrimonio delle risorse genetiche
1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 Sito esterno e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
Art. 4
Linee guida di intervento
1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.
2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione:
a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;
b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;
c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.
CAPO II
Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia
Art. 5
Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie
1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2.
2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai Libri genealogici o Registri anagrafici istituiti per le singole razze.
3. Il Repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.
4. Il Repertorio delle risorse genetiche è pubblico ed è gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Art. 6
Iscrizione al Repertorio regionale
1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente alla iscrizione al Repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio.
Art. 7
Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 6 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici regionali.
2. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto è previsto al comma 1 del presente articolo sono definiti con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 14.
Art. 8
Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica
1. La Commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Essa ha il compito di:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14;
b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'articolo 4;
c) proporre le priorità e le tipologie di intervento relative alle risorse genetiche.
2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura regionale competente, è istituita con apposito atto della Giunta regionale. Essa è composta da:
a) due funzionari della Direzione generale Agricoltura esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un esperto di agrobiodiversità;
c) tre esperti del settore vegetale;
d) due esperti del settore zootecnico;
e) un esperto di conservazione di risorse naturali;
f) un esperto delle associazioni di volontariato che si occupano di documentazione appartenenti al sistema bibliotecario nazionale.
3. La Commissione, in base alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.
4. Ai componenti esterni alla Regione è riconosciuto un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.
Art. 9
Conservazione ex situ delle risorse genetiche
1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle varietà e razze locali, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale.
2. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti individuati svolgono tutte le attività dirette a salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio regionale.
5. Presso la Direzione Generale competente in materia di agricoltura è tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Art. 10
Agricoltori custodi
1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 5.
2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.
3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro pubblico, gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Art. 11
Rete di conservazione tutela e salvaguardia
1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno, di seguito denominata "Rete", di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi definiti all'articolo 10 ed i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 9, che svolgono per conto della Regione la conservazione ex situ delle risorse genetiche.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di erosione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.
4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio oppure su materiale biologico da questa derivante, debbono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.
Art. 12
Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e riproduzione animale
1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 9, nonché gli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università, che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione, e munirsi dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
2. I soggetti che intendono gestire attività di riproduzione animale e di produzione di materiale genetico animale devono attenersi alle norme vigenti in materia.
3. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche autoctone è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 è definita la modica quantità con riferimento alla singola varietà.
Art. 13
Conservazione della memoria storica
1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.
Art. 14
Criteri di attuazione
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:
a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i compiti ad essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;
f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per l'adesione alla Rete;
g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 12, comma 4.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 15
Trattamento di dati personali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 9, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11.
2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.
3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 "Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo dai bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice