LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Bottega storica" o "Mercato storico".