LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008
Art. 3
Individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici.
2. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.
3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della Provincia, dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla Giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalle Province, alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale.
4. L'Albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.
5. Le modalità di tenuta dell'Albo comunale sono definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. La Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad approvare i marchi di "Bottega storica" e di "Mercato storico" che sono conferiti alle attività commerciali ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'Albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso.