LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008
Art. 4
Status di "Bottega storica" o "Mercato storico"
1. Lo status di "Bottega storica" o di "Mercato storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il Comune procede alla cancellazione dall'Albo.
3. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega storica" o di "Mercato storico" e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo le attività commerciali ed artigiane che:
a) non siano iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) siano state cancellate dall'Albo sopraindicato.
4. Il Comune può disporre per le botteghe storiche ed i mercati storici iscritti all' Albo le misure di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
).
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5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici.