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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008

Art. 5
Interventi di restauro conservativo e valorizzazione
1. I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.
2. L'amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al comma 1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3, l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

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